Art. 11 
 
              Competenze del Dipartimento delle finanze 
 
  1. Il Dipartimento delle finanze, nell'esercizio  delle  competenze
ad esso attribuite, svolge,  in  particolare,  le  seguenti  funzioni
statali: 
  a)   analisi,   elaborazione   e   valutazione   delle    politiche
economico-fiscali, in relazione alle quali:  assicura  l'acquisizione
sistematica di dati e informazioni, anche nel contesto  dei  rapporti
istituzionali  con  il  Servizio  statistico  nazionale;  sviluppa  e
gestisce modelli economici per la valutazione delle politiche fiscali
e  delle  previsioni  delle  entrate;  predispone   analisi,   studi,
indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche  e
interventi in materia fiscale, in ambito nazionale e internazionale; 
  b) valutazione degli effetti  economico-finanziari  generati  dalle
misure fiscali; 
  c)  previsioni,  monitoraggio  e  consuntivazione   delle   entrate
tributarie erariali e territoriali; 
  d) analisi, elaborazione e  valutazione  delle  politiche  e  delle
norme  in  materia  tributaria,  in  ambito  nazionale,   europeo   e
internazionale;   valutazione   dell'impatto   amministrativo   della
normativa,  anche  quanto  all'incidenza  sulle  convenzioni  con  le
Agenzie; 
  e) valutazione  e  predisposizione  di  elementi  amministrativi  e
tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli
atti di sindacato  ispettivo,  anche  acquisendo  informazioni  dalle
agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalita'; 
  f)  emanazione  di  direttive  interpretative  della   legislazione
tributaria, al fine di assicurare la coerenza con  gli  obiettivi  di
politica economica e tributaria e il rispetto, da parte degli uffici,
delle esigenze di equita', semplicita' e omogeneita' di  trattamento,
con particolare  riguardo  ai  principi  fissati  dallo  Statuto  dei
diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; 
  g)  verifica  delle  modalita'  di  assolvimento   degli   obblighi
tributari  rispetto  alle  esigenze  di  semplificazione  nonche'  di
riduzione  dei  costi  di  gestione  degli  adempimenti,  sia  per  i
contribuenti sia per l'amministrazione finanziaria; 
  h) relazioni con gli altri Stati e con  gli  organismi  dell'Unione
europea  e  internazionali  per  le   materie   di   competenza   del
Dipartimento, fatte salve le competenze del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale  e  del  Ministero  dello
sviluppo economico; 
  i)  pianificazione  e  coordinamento,  in  relazione  alle   quali:
raccoglie ed elabora le informazioni necessarie  per  la  definizione
degli indirizzi e della strategia  di  politica  fiscale;  formula  e
coordina le proposte al Ministro per l'individuazione  dei  contenuti
dell'atto  di  indirizzo  triennale  previsto  dall'articolo  59  del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300;  svolge   attivita'
propedeutica  e  preparatoria  per  la  stipula  delle   convenzioni;
assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro,  il  coordinamento
generale per  preservare  l'unitarieta'  del  sistema  nell'esercizio
delle funzioni fiscali e promuove la collaborazione  tra  i  soggetti
operanti in campo fiscale;  contribuisce  alla  programmazione  delle
risorse finanziarie necessarie per  il  funzionamento  delle  agenzie
fiscali e degli altri enti della fiscalita'; 
  l) monitoraggio, verifica e  controllo  in  relazione  alle  quali:
ferma rimanendo l'attivita' del Ministro di valutazione  e  controllo
strategico nonche' di alta vigilanza, monitora l'andamento gestionale
delle agenzie; verifica i risultati  di  gestione  delle  agenzie  in
relazione  agli  obiettivi  fissati  dalle  convenzioni;  monitora  e
attribuisce le risorse da trasferire alle agenzie fiscali e agli enti
della fiscalita';  svolge  le  attivita'  istruttorie  relative  alle
deliberazioni  dei  comitati  di  gestione  delle  agenzie   di   cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni ed  integrazioni;  svolge  le  attivita'  di
controllo  previste  dalla  legge  nei   confronti   delle   societa'
partecipate; 
  m) vigilanza, in  relazione  alla  quale:  valuta,  ferma  restando
l'attivita' del Ministro di alta vigilanza, le modalita' di esercizio
delle funzioni fiscali da parte delle agenzie,  e  degli  altri  enti
della fiscalita' di competenza dello Stato, sotto  il  profilo  della
trasparenza,  imparzialita'  e  correttezza  nell'applicazione  delle
norme, con  particolare  riguardo  ai  rapporti  con  i  contribuenti
nonche' a quanto previsto dalla legge n. 212 del 2000; 
  n) coordinamento  del  sistema  informativo  della  fiscalita',  in
relazione al quale: svolge attivita' di supporto al Ministro  per  la
definizione degli obiettivi strategici  e  delle  linee  guida  dello
sviluppo  dell'informatica  e  delle  tecnologie  di   comunicazione;
assicura, sulla base  degli  indirizzi  del  Ministro,  l'attuazione,
l'integrazione ed il  coordinamento  del  sistema  informativo  della
fiscalita' e della rete unitaria  di  settore;  definisce  criteri  e
regole  per  l'utilizzazione  delle  informazioni  e  dei  dati   che
costituiscono il sistema informativo della fiscalita'; 
  o) gestione dei servizi relativi al funzionamento  della  giustizia
tributaria; programmazione, progettazione, sviluppo  e  gestione  dei
servizi  dell'amministrazione  della  giustizia  tributaria  e  degli
uffici giudiziari; analisi, elaborazione e monitoraggio  delle  norme
ordinamentali e processuali in  materia  di  giustizia  tributaria  e
relative alle spese di giustizia nel processo tributario; rilevazioni
e  analisi  statistiche  sull'andamento  del   processo   tributario;
valutazione e predisposizione di elementi  amministrativi  e  tecnici
sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di
sindacato ispettivo; analisi giurisprudenziale in materia di tributi;
emanazione di direttive interpretative della legislazione in  materia
di processo tributario e delle relative spese di giustizia;  gestione
dell'elenco nazionale dei difensori abilitati all'assistenza  tecnica
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
546; 
  p) definizione  delle  esigenze  del  Dipartimento  in  materia  di
politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le  linee
generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi. 
  2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di
«Direttore generale  delle  finanze».  Alle  dirette  dipendenze  del
direttore  generale  delle  finanze   operano   uffici   di   livello
dirigenziale non generale, i  cui  compiti  sono  definiti  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2,  con  competenze  nelle  seguenti  materie:
coordinamento dell'ufficio  del  direttore  generale  delle  finanze;
controllo di gestione dipartimentale;  coordinamento  e  monitoraggio
dei    progetti    dipartimentali;    coordinamento    dell'attivita'
amministrativa;  attivita'  tecnica  di  supporto   all'ufficio   del
direttore   generale   delle   finanze;    supporto    nell'attivita'
prelegislativa  e  di  studio,  analisi   e   legislazione   fiscali;
comunicazione istituzionale e relazioni esterne; coordinamento con il
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi nelle materie di cui al comma 1,  lettera  p),  del  presente
articolo. 
  3. Il Dipartimento si  articola  nei  seguenti  uffici  di  livello
dirigenziale generale: 
  a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali; 
  b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale; 
  c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita'; 
  d) Direzione rapporti fiscali europei e internazionali; 
  e) Direzione sistema informativo della fiscalita'; 
  f) Direzione della giustizia tributaria. 
  4. Per le specifiche  esigenze  di  consulenza,  studio  e  ricerca
connesse a specifici compiti  istituzionali  del  Direttore  generale
delle finanze e' assegnato al Dipartimento un posto  di  funzione  di
livello dirigenziale generale con il compito di assicurare  anche  il
supporto tecnico  alle  attivita'  del  Comitato  permanente  di  cui
all'articolo 3, comma 3, del presente decreto. 
  5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita'  attraverso
le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di finanza  e
il coordinamento dell'attivita' svolta dai militari della Guardia  di
finanza impiegati con funzioni di collegamento o di  supporto  presso
il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal  presente
comma, il coordinamento  degli  appartenenti  al  Corpo  in  servizio
presso il Ministero e' assicurato da un ufficiale  della  Guardia  di
finanza scelto dal Ministro. 
 
          Note all'art. 11: 
 
              - La legge 27 luglio 2000, n. 212 recante «Disposizioni
          in materia di statuto  dei  diritti  del  contribuente»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  59  e  60
          del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: 
              «Art. 59 (Rapporti con le agenzie  fiscali).  -  1.  Il
          ministro delle finanze dopo  l'approvazione  da  parte  del
          Parlamento     del     documento     di      programmazione
          economica-finanziaria ed in coerenza con i  vincoli  e  gli
          obiettivi   stabiliti   in   tale   documento,    determina
          annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con  un
          proprio  atto  di  indirizzo  e  per  un   periodo   almeno
          triennale, gli sviluppi della politica  fiscale,  le  linee
          generali e gli  obiettivi  della  gestione  tributaria,  le
          grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali  si
          sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
          indirizzo e' trasmesso al Parlamento. 
              2. Il ministro  e  ciascuna  agenzia,  sulla  base  del
          documento   di   indirizzo,   stipulano   una   convenzione
          triennale, con adeguamento annuale  per  ciascun  esercizio
          finanziario, con la quale vengono fissati: 
                a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; 
                b) le direttive generali sui criteri  della  gestione
          ed i vincoli da rispettare; 
                c) le strategie per il miglioramento; 
                d) le risorse disponibili; 
                e) gli indicatori ed i parametri  in  base  ai  quali
          misurare l'andamento della gestione. 
              3. La convenzione prevede, inoltre: 
                a)  le  modalita'  di  verifica  dei   risultati   di
          gestione; 
                b)  le  disposizioni  necessarie  per  assicurare  al
          ministero la  conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni
          all'agenzia, quali l'organizzazione,  i  processi  e  l'uso
          delle risorse. Le informazioni  devono  essere  assunte  in
          forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
          una   appropriata   valutazione    dell'attivita'    svolta
          dall'agenzia; 
                c)   le   modalita'   di    vigilanza    sull'operato
          dell'agenzia   sotto   il   profilo   della    trasparenza,
          dell'imparzialita' e  della  correttezza  nell'applicazione
          delle norme, con particolare riguardo  ai  rapporti  con  i
          contribuenti. 
              4. Nella convenzione sono stabiliti, nei  limiti  delle
          risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre  una
          unita' previsionale  di  base  per  ciascuna  agenzia,  gli
          importi che vengono trasferiti, distinti per: 
                a) gli oneri di gestione calcolati,  per  le  diverse
          attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
          conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti  per
          esigenze di carattere generale; 
                b) le spese di investimento necessarie per realizzare
          i miglioramenti programmati; 
                c) la quota incentivante connessa  al  raggiungimento
          degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
          conto del miglioramento dei  risultati  complessivi  e  del
          recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
          conseguiti. 
              5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
          la costituzione o partecipare a societa'  e  consorzi  che,
          secondo le  disposizioni  del  codice  civile,  abbiano  ad
          oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
          delle funzioni pubbliche ad essi attribuite;  a  tal  fine,
          puo'  essere  ampliato  l'oggetto  sociale  della  societa'
          costituita in base alle disposizioni  dell'art.  10,  comma
          12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo  restando  che
          il ministero e le agenzie fiscali detengono la  maggioranza
          delle azioni ordinarie della predetta societa'.». 
              «Art. 60 (Controlli sulle agenzie  fiscali).  -  1.  Le
          agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il
          quale  la  esercita  secondo  le  modalita'  previste   nel
          presente decreto legislativo. 
              2. Le deliberazioni del comitato di  gestione  relative
          agli statuti, ai  regolamenti  e  agli  atti  di  carattere
          generale, individuati nella convenzione di cui all'art. 59,
          che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse,
          per  l'approvazione,  al  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. L'approvazione puo' essere negata per  ragioni  di
          legittimita' o di merito.  Le  deliberazioni  si  intendono
          approvate ove nei  quarantacinque  giorni  dalla  ricezione
          delle stesse non venga emanato alcun  provvedimento  ovvero
          non   vengano   chiesti   chiarimenti   o    documentazione
          integrativa;  in  tale  ultima  ipotesi  il   termine   per
          l'approvazione e' interrotto sino a che non pervengono  gli
          elementi richiesti. Per l'approvazione dei  bilanci  e  dei
          piani  pluriennali  di   investimento   si   applicano   le
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica  9
          novembre  1998,  n.  439.  Per  l'Agenzia  del  demanio  le
          disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma
          si  applicano  con  riferimento  alle   deliberazioni   del
          comitato di gestione relative agli statuti, ai  regolamenti
          ed ai bilanci. 
              3. Fermi i controlli sui risultati  e  quanto  previsto
          dal comma 2, gli altri atti di gestione delle  agenzie  non
          sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 12  del  citato
          decreto legislativo n. 546 del 1992: 
              «Art. 12 (Assistenza tecnica). - 1. Le  parti,  diverse
          dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai
          soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del  decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  devono   essere
          assistite in giudizio da un difensore abilitato. 
              2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le
          parti possono stare in giudizio senza  assistenza  tecnica.
          Per valore della lite si intende l'importo del  tributo  al
          netto degli interessi e delle eventuali  sanzioni  irrogate
          con l'atto impugnato;  in  caso  di  controversie  relative
          esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il  valore  e'
          costituito dalla somma di queste. 
              3. Sono abilitati all'assistenza tecnica,  se  iscritti
          nei relativi albi professionali o  nell'elenco  di  cui  al
          comma 4: 
                a) gli avvocati; 
                b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti
          dell'Albo  dei  dottori  commercialisti  e  degli   esperti
          contabili; 
                c) i consulenti del lavoro; 
                d) i soggetti di cui all'art. 63,  terzo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600; 
                e)  i  soggetti  gia'  iscritti  alla  data  del   30
          settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti  dalle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          per la sub-categoria tributi, in  possesso  di  diploma  di
          laurea in  giurisprudenza  o  in  economia  e  commercio  o
          equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente  alle
          materie concernenti le imposte di registro, di successione,
          i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES; 
                f) i funzionari delle associazioni di categoria  che,
          alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti  negli  elenchi
          tenuti  dalle  Intendenze   di   finanza   competenti   per
          territorio, ai  sensi  dell'ultimo  periodo  dell'art.  30,
          terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 636; 
                g) i dipendenti delle  associazioni  delle  categorie
          rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia  e  del
          lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti  delle  imprese,  o  delle
          loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
          primo comma, numero  1),  limitatamente  alle  controversie
          nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le
          imprese o loro controllate,  in  possesso  del  diploma  di
          laurea  magistrale  in  giurisprudenza  o  in  economia  ed
          equipollenti, o di diploma di ragioneria e  della  relativa
          abilitazione professionale; 
                h) i dipendenti  dei  centri  di  assistenza  fiscale
          (CAF) di cui all'art. 32 del decreto legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, e delle relative societa' di servizi, purche'
          in  possesso   di   diploma   di   laurea   magistrale   in
          giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di  diploma
          di ragioneria e della relativa abilitazione  professionale,
          limitatamente  alle  controversie  dei   propri   assistiti
          originate da adempimenti per i quali  il  CAF  ha  prestato
          loro assistenza. 
              4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d),
          e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento delle  finanze
          del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico del bilancio dello Stato. Con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministero  della
          giustizia, emesso ai sensi dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  disciplinate   le
          modalita'  di  tenuta  dell'elenco,  nonche'  i   casi   di
          incompatibilita',  diniego,  sospensione  e  revoca   della
          iscrizione anche sulla  base  dei  principi  contenuti  nel
          codice deontologico forense.  L'elenco  e'  pubblicato  nel
          sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5. Per le controversie di  cui  all'art.  2,  comma  2,
          primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica,
          se iscritti nei relativi albi professionali: 
                a) gli ingegneri; 
                b) gli architetti; 
                c) i geometri; 
                d) i periti industriali; 
                e) i dottori agronomi e forestali; 
                f) gli agrotecnici; 
                g) i periti agrari. 
              6. Per le controversie  relative  ai  tributi  doganali
          sono   anche   abilitati   all'assistenza    tecnica    gli
          spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo. 
              7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a  6  deve  essere
          conferito l'incarico con  atto  pubblico  o  con  scrittura
          privata autenticata od anche in calce o  a  margine  di  un
          atto  del  processo,  nel  qual  caso   la   sottoscrizione
          autografa   e'   certificata   dallo   stesso   incaricato.
          All'udienza  pubblica  l'incarico  puo'  essere   conferito
          oralmente e se ne da' atto a verbale. 
              8.  Le  Agenzie  delle  entrate,  delle  dogane  e  dei
          monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato. 
              9. I soggetti in possesso dei requisiti  richiesti  nei
          commi 3, 5 e 6 possono  stare  in  giudizio  personalmente,
          ferme  restando  le  limitazioni  all'oggetto  della   loro
          attivita' previste nei medesimi commi. 
              10. Si applica  l'art.  182  del  codice  di  procedura
          civile  ed  i  relativi  provvedimenti  sono   emessi   dal
          presidente  della  commissione  o  della  sezione   o   dal
          collegio.».