Art. 12 Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze 1. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). A tali fini, la direzione: a) assicura l'acquisizione sistematica dei flussi informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali; b) predispone analisi, studi, indagini e simulazioni per l'elaborazione delle politiche in materia fiscale, in ambito nazionale, europeo e internazionale; c) gestisce modelli per la previsione e il monitoraggio delle entrate tributarie fornendo supporto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e alla definizione dell'atto di indirizzo pluriennale della politica fiscale; e) concorre all'elaborazione delle proposte di politica fiscale in relazione alle quali svolge attivita' di analisi nella fase di predisposizione degli interventi e nella fase di monitoraggio degli effetti dell'attuazione; f) valuta gli effetti derivanti dall'adozione dei provvedimenti fiscali economico-finanziari e le relative implicazioni sul bilancio dello Stato predisponendo schemi di relazioni tecniche sui disegni di legge e sugli emendamenti in materia tributaria; g) definisce i requisiti delle banche dati relative alle entrate tributarie, alle dichiarazioni fiscali e a modelli disaggregati in materia di finanza locale; h) gestisce i rapporti con l'Istituto nazionale di statistica nelle materie di competenza; i) sviluppa e gestisce i modelli di micro simulazione, econometrici e computazionali ai fini delle valutazioni di politica fiscale ed elabora metodologie utili alla valutazione delle misure di contrasto all'evasione; l) cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; m) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alle entrate tributarie. 2. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e), f) e g). A tali fini, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la direzione: a) effettua, anche attraverso la collaborazione con gli uffici delle agenzie e degli altri enti della fiscalita', analisi e studi in materia tributaria per la elaborazione e la revisione o il riordino della normativa in ambito nazionale, unionale e internazionale; b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni illustrative, di relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e di analisi di impatto della regolazione; c) predispone schemi normativi e provvedimenti necessari al recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia tributaria, e le relative relazioni tecnico-normative e di analisi di impatto della regolazione; d) predispone provvedimenti e atti per l'attuazione delle norme e per la loro interpretazione; e) collabora con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali all'elaborazione dei testi normativi comunitari e internazionali e fornisce i necessari elementi ai fini del relativo contenzioso; f) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale in materia tributaria e negli altri ambiti di competenza; g) assicura consulenza giuridica a tutti gli uffici del Dipartimento, anche in relazione alla redazione di atti, convenzioni e contratti; h) cura la predisposizione degli atti relativi al contenzioso innanzi alla Corte costituzionale e agli organi di giustizia ordinaria, amministrativa e contabile; i) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alla normativa fiscale. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, inoltre, cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario e promuove la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale in materia tributaria; a tali fini, con riferimento ai tributi regionali e locali, oltre a svolgere le funzioni indicate dalla lettera a) alla lettera i), la Direzione: j) predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo del federalismo fiscale; k) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della fiscalita' statale e quelli preposti alla fiscalita' locale, nel rispetto delle relative sfere di autonomia; l) assicura consulenza ed assistenza alle regioni ed agli enti locali; m) effettua l'esame delle leggi delle regioni e delle province autonome ai fini delle determinazioni del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e cura la pubblicazione dei dati necessari per l'applicazione dei tributi regionali; n) effettua l'esame, la raccolta e la pubblicazione delle delibere e dei regolamenti comunali e provinciali in materia di tributi locali, anche ai fini dell'impugnativa di cui all'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; o) cura la gestione e tenuta dell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; p) assolve ai compiti in materia di rispetto dei livelli di qualita' dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi delle previsioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni delle funzioni catastali; q) formula le domande di mutua assistenza agli altri stati membri in relazione ai tributi regionali, provinciali e comunali, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure e del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 di recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. 3. La Direzione agenzie ed enti della fiscalita' si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere i), l) e m). A tali fini, la Direzione: a) raccoglie ed elabora le informazioni e fornisce elementi per la definizione degli indirizzi e della strategia di politica fiscale; b) formula e coordina le proposte al Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; c) svolge attivita' di preparazione e predisposizione delle convenzioni con le agenzie, dando attuazione e gestendo le stesse nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle agenzie; d) definisce appositi obiettivi di miglioramento della qualita' dei servizi erogati dalle agenzie ai contribuenti da negoziare in sede di stipula delle convenzioni con le Agenzie fiscali ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; e) monitora l'andamento gestionale, gli assetti organizzativi e i fattori gestionali interni alle agenzie, riferendo al Ministro; f) verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalita' ivi stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e controllo strategico; g) assicura il supporto al Direttore generale delle finanze ai fini del coordinamento delle attivita' e dei rapporti con le agenzie e tra esse e gli altri enti della fiscalita'; h) svolge le attivita' istruttorie e di supporto al Ministro relativamente agli atti delle agenzie indicati nell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999; i) svolge le attivita' di controllo previste dalla legge nei confronti delle societa' partecipate dal Dipartimento; j) effettua analisi per la quantificazione del fabbisogno economico-finanziario delle agenzie e degli altri enti della fiscalita' in sede di previsione del bilancio dello Stato; fornisce elementi per l'applicazione delle norme sul finanziamento delle agenzie e degli altri enti della fiscalita'; gestisce i capitoli di bilancio necessari al loro fabbisogno; k) assicura lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, lettera l), dell'articolo 11 sulle agenzie fiscali e sull'Agenzia delle entrate-riscossione; l) predispone la relazione annuale sull'attivita' del Garante del contribuente di cui all'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212; m) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale in tema di amministrazione fiscale e negli altri ambiti di competenza; n) svolge l'attivita' prelegislativa e normativa connessa alle funzioni di competenza e fornisce elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo. 4. La Direzione rapporti fiscali europei e internazionali si articola in uffici dirigenziali non generali e assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per le necessarie intese con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi dell'Unione europea e internazionali, partecipando alla formazione degli atti e delle normative in sede bilaterale, europea e internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento nazionale nell'adempimento degli obblighi relativi. La Direzione, inoltre, assicura, in ambito europeo e internazionale il coordinamento per lo sviluppo della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni da parte delle agenzie fiscali, il collegamento con le analoghe attivita' svolte dalla Guardia di finanza. A tali fini, la Direzione: a) predispone, coordinandosi con le altre direzioni del Dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati; b) monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa europea, dei trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali, anche assicurando la conformita' delle normative interne agli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale; c) cura l'elaborazione dei testi di esecuzione e di attuazione della legislazione europea, inclusi i provvedimenti di ratifica; d) cura le relazioni con le istituzioni dell'Unione europea, con gli organismi e le istituzioni finanziarie internazionali nelle materie di competenza, assistendo il Ministro nelle relative attivita'; e) assicura la partecipazione a gruppi di lavoro e comitati nelle materie di competenza anche coordinando, ove necessario, la partecipazione delle agenzie fiscali e della Guardia di finanza; f) collabora con la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale all'elaborazione dei testi normativi necessari all'attuazione del diritto dell'Unione europea e degli accordi bilaterali e multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso; g) favorisce lo sviluppo della partecipazione delle agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalita' e della Guardia di finanza alla cooperazione amministrativa in sede unionale e internazionale, assicurando la diffusione e lo scambio delle informazioni e, ove necessario, il coordinamento tra le agenzie; h) gestisce le richieste di mutua assistenza presentate dagli altri Stati membri, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze, in materia di dazi o imposte riscosse dalle ripartizioni territoriali degli altri stati membri, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure; i) coordina ed effettua il monitoraggio delle attivita' di assistenza tecnica destinate ai Paesi in via di sviluppo realizzate dalle Agenzie fiscali e dalla Guardia di finanza, anche ai fini della loro rendicontazione per la verifica degli impegni assunti dall'Italia nelle sedi internazionali, in collaborazione con le altre strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. In materia di assistenza amministrativa internazionale in ambito doganale la Direzione gestisce l'attivita' dell'Ufficio centrale di coordinamento, istituito dal decreto ministeriale del 10 maggio 2018, in attuazione dell'articolo 3, della legge 30 dicembre 2008, n. 217 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Napoli II relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le amministrazioni doganali, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997 (Convenzione Napoli II). In tale ambito, coordina le attivita' previste dalla suddetta Convenzione, gestisce la banca dati delle richieste di informazioni pervenute e dei relativi esiti, nonche' dei casi di cooperazione diretta di cui all'articolo 5, comma 2 della Convenzione e delle forme di assistenza spontanea di cui agli articoli 15, 16 e 17 della Convenzione. 5. La Direzione sistema informativo della fiscalita' si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con le altre Direzioni del Dipartimento, operando in stretta collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze di unitarieta' del sistema con quelle del rispetto dell'autonomia gestionale delle agenzie medesime, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera n). A tali fini, la Direzione: a) assicura il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica verificando l'adeguamento ad essa dei sistemi informatici operanti nel campo della fiscalita' e svolge attivita' di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; b) coordina e assicura la compatibilita' delle scelte compiute in materia dal Dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza con la strategia assunta; c) definisce le linee generali dei piani di sviluppo dell'informatica dipartimentale, anche ai fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni, concordando priorita', tempi, costi e vincoli tecnici, mediante la programmazione dei fabbisogni e l'acquisizione delle risorse informatiche del Dipartimento, assicurandone il monitoraggio per garantire l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi; d) definisce le norme tecniche e organizzative necessarie per l'integrazione e l'unitarieta' del sistema informativo della fiscalita', nonche' per l'interoperabilita' con il sistema fiscale allargato e la cooperazione informatica con le altre pubbliche amministrazioni, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; e) gestisce le relazioni con l'Agenzia per l'Italia digitale e gli altri enti esterni, necessarie a garantire l'unitarieta' del sistema informativo della fiscalita'; assicura che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione nel sistema informativo della fiscalita' avvenga nel rispetto degli indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale e della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; f) gestisce i sistemi informativi e la cooperazione applicativa, nonche' i siti dipartimentali anche valutando, d'intesa con le Direzioni generali del Dipartimento, l'applicabilita' delle specifiche di realizzazione delle procedure informatiche e delle banche dati in termini di pianificazione temporale ed economica; g) svolge le attivita' di controllo previste dalla legge nei confronti della societa' di cui all'art 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; h) svolge l'attivita' prelegislativa e normativa connessa alle funzioni di competenza e fornisce elementi amministrativi e tecnici per laformulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo; i) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale per le tematiche connesse all'operativita' del Sistema informativo della fiscalita' e negli altri ambiti di competenza. 6. La Direzione della giustizia tributaria si articola in uffici dirigenziali non generali e provvede alla gestione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolgendo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera o), le seguenti funzioni: a) provvede all'organizzazione e al coordinamento dell'attivita' amministrativa degli uffici di segreteria degli organi giudiziari tributari e dell'attivita' di supporto all'attivita' giurisdizionale; b) provvede alla programmazione, alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione dei servizi relativi al processo tributario e all'attivita' degli uffici giudiziari; c) provvede periodicamente alla rilevazione statistica sull'andamento dei processi nonche' sul valore economico delle controversie avviate e definite e alla predisposizione della relazione annuale sullo stato della giustizia tributaria di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; d) effettua il monitoraggio sull'andamento delle spese di giustizia tributaria e predispone le relative stime di gettito; e) fornisce pareri interpretativi agli uffici di segreteria degli organi giudiziari tributari in materia di spese di giustizia nel processo tributario e provvede alla gestione e al coordinamento del relativo contenzioso; f) assicura il coordinamento degli Uffici del massimario degli organi di giurisdizione tributaria; rileva ed esamina le questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza, nonche' i casi in cui non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale nelle controversie tributarie, anche sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle Commissioni tributarie; g) predispone schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e analisi di impatto della regolamentazione, in materia ordinamentale e processuale tributaria e in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie; h) predispone schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e analisi di impatto della regolamentazione, in materia di spese di giustizia riferite al processo tributario; i) cura la predisposizione dei provvedimenti relativi alla gestione del personale giudicante; l) svolge attivita' di vigilanza e di ispezione sugli uffici di segreteria degli organi di giurisdizione tributaria proponendo le necessarie misure organizzative, in coerenza con il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di garantire l'efficiente svolgimento dell'attivita' giurisdizionale; m) provvede all'amministrazione delle risorse finanziarie destinate al pagamento dei compensi dei giudici tributari, al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e del Garante del contribuente; n) gestisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla difesa tecnica nel processo tributario e l'elenco nazionale di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; o) gestisce il contenzioso relativo alle materie di competenza, compreso quello instaurato in materia di equa riparazione in caso di eccessiva durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per quanto riguarda il processo tributario. p) definisce i livelli di servizio e dei fabbisogni per le attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane e della formazione, acquisti e logistica degli uffici giudiziari. Cura l'istruttoria relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali di direttore degli Uffici giudiziari, assegnando gli obiettivi e valutando i risultati.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo vigente dell'art. 127 della Costituzione: «Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.». - Si riporta il testo vigente degli articoli 52, comma 4, e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali): «Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni). - (Omissis). 4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. (Omissis).». «Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. 2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita'.». - Si riporta il testo vigente dei commi da 194 a 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007): «194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'art. 65: 1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonche' di visure e certificati ipotecari»; 2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) al controllo di qualita' delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti»; 3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati»; b) la lettera a) del comma 1 dell'art. 66 e' sostituita dalla seguente: «a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'art. 65, comma 1, lettera h)». 195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunita' montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilita' di esercitare le funzioni catastali affidandole a societa' private, pubbliche o miste pubblico-private. 196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalita' per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacita' organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali gia' costituiti. 197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, e' in facolta' dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualita' che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonche' i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonche' i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali. 198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalita' d'interscambio in grado di garantire l'accessibilita' e la interoperabilita' applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalita' d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarieta' del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettivita'. 199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attivita' di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale puo' avere luogo anche mediante distacco. 200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attivita' realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari.». - Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 recante «Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202, S.O. - Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 recante «Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2014, n. 63. - Il testo vigente dell'art. 59 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 e' riportato nelle note all'art. 11. - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 60 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 e' riportato nelle Note all'art. 11. - Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'art. 13 della citata legge n. 212 del 2000: «Art. 13 (Garante del contribuente). - (Omissis). 13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge 30 dicembre 2008, n. 217 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno): «Art. 3 (Ufficio di coordinamento). - 1. Per i fini di cui all'art. 5 della Convenzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' individuato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze un ufficio di livello dirigenziale non generale che assume la denominazione di "Ufficio centrale di coordinamento". Resta fermo il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono definite la composizione, l'organizzazione e le modalita' di funzionamento dell'Ufficio centrale di coordinamento. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Ufficio centrale di coordinamento, dispone l'attuazione degli scambi di funzionari di collegamento ai sensi dell'art. 6 della Convenzione. 3. L'Ufficio centrale di coordinamento provvede al necessario raccordo con gli altri organi e strutture centrali di coordinamento nazionali secondo le vigenti disposizioni.». - Si riporta il testo vigente dei commi 56 e 57 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006: «56. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione, al costante scambio ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari. 57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonche' i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema. Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attivita' di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalita' di gestione del sistema informativo della fiscalita', delle cui banche di dati e' comunque contitolare, funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56.». - Si riporta il testo vigente del comma 15 dell'art. 83 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria). - (Omissis). 15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il Consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'art. 2383, terzo comma, del codice civile. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'art. 29 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992: «Art. 29 (Alta sorveglianza). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle finanze hanno facolta' di chiedere al Consiglio di Presidenza e ai presidenti delle commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al Consiglio di Presidenza. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente anche sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di Presidenza, con particolare riguardo alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso.». - Il testo vigente del comma 4 dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992 e' riportato nelle note all'art. 11. - Il riferimento al testo della legge 24 marzo 2001, n. 89 e' riportato nelle note alle premesse.