Art. 12 
 
Attribuzioni  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  generale  del
                     Dipartimento delle finanze 
 
  1. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si  articola  in
uffici dirigenziali non generali e svolge,  anche  in  collaborazione
con  gli  altri  uffici  del  Dipartimento,  le   funzioni   di   cui
all'articolo 11, comma 1, lettere a),  b)  e  c).  A  tali  fini,  la
direzione: 
  a)  assicura  l'acquisizione  sistematica  dei  flussi  informativi
necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione  delle
politiche economico-fiscali; 
  b)  predispone  analisi,  studi,   indagini   e   simulazioni   per
l'elaborazione  delle  politiche  in  materia  fiscale,   in   ambito
nazionale, europeo e internazionale; 
  c) gestisce modelli per  la  previsione  e  il  monitoraggio  delle
entrate tributarie fornendo supporto al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato; 
  d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione dei  documenti
di programmazione economico-finanziaria e alla definizione  dell'atto
di indirizzo pluriennale della politica fiscale; 
  e) concorre all'elaborazione delle proposte di politica fiscale  in
relazione alle quali  svolge  attivita'  di  analisi  nella  fase  di
predisposizione degli interventi e nella fase di  monitoraggio  degli
effetti dell'attuazione; 
  f) valuta gli effetti  derivanti  dall'adozione  dei  provvedimenti
fiscali economico-finanziari e le relative implicazioni sul  bilancio
dello Stato predisponendo schemi di relazioni tecniche sui disegni di
legge e sugli emendamenti in materia tributaria; 
  g) definisce i requisiti delle banche dati  relative  alle  entrate
tributarie, alle dichiarazioni fiscali e a  modelli  disaggregati  in
materia di finanza locale; 
  h) gestisce i rapporti con l'Istituto nazionale di statistica nelle
materie di competenza; 
  i) sviluppa e gestisce i modelli di micro simulazione, econometrici
e computazionali ai fini delle valutazioni  di  politica  fiscale  ed
elabora metodologie utili alla valutazione delle misure di  contrasto
all'evasione; 
  l) cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli
organismi internazionali nelle materie di competenza; 
  m)  fornisce  gli  elementi  per  la  comunicazione   istituzionale
relativa alle entrate tributarie. 
  2. La Direzione legislazione tributaria e  federalismo  fiscale  si
articola in uffici dirigenziali  non  generali  e  svolge,  anche  in
collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni  di
cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e), f) e g). A  tali  fini,
salvo le attribuzioni degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del
Ministro, la direzione: 
  a) effettua, anche attraverso  la  collaborazione  con  gli  uffici
delle agenzie e degli altri enti della fiscalita', analisi e studi in
materia tributaria per la elaborazione e la revisione o  il  riordino
della normativa in ambito nazionale, unionale e internazionale; 
  b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni  illustrative,
di  relazioni  tecnico-normative  sui  disegni  di  legge   e   sugli
emendamenti e di analisi di impatto della regolazione; 
  c)  predispone  schemi  normativi  e  provvedimenti  necessari   al
recepimento  delle   direttive   dell'Unione   europea   in   materia
tributaria, e le relative relazioni tecnico-normative e di analisi di
impatto della regolazione; 
  d) predispone provvedimenti e atti per l'attuazione delle  norme  e
per la loro interpretazione; 
  e)  collabora  con  la  Direzione  rapporti   fiscali   europei   e
internazionali all'elaborazione  dei  testi  normativi  comunitari  e
internazionali e fornisce i necessari elementi ai fini  del  relativo
contenzioso; 
  f) assicura, in collaborazione con la  Direzione  rapporti  fiscali
europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito
europeo e internazionale in materia tributaria e negli  altri  ambiti
di competenza; 
  g)  assicura  consulenza  giuridica  a   tutti   gli   uffici   del
Dipartimento, anche in relazione alla redazione di atti,  convenzioni
e contratti; 
  h) cura la  predisposizione  degli  atti  relativi  al  contenzioso
innanzi  alla  Corte  costituzionale  e  agli  organi  di   giustizia
ordinaria, amministrativa e contabile; 
  i)  fornisce  gli  elementi  per  la  comunicazione   istituzionale
relativa alla normativa fiscale. 
  La  Direzione  legislazione  tributaria  e   federalismo   fiscale,
inoltre, cura i rapporti con il sistema delle autonomie  regionali  e
locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e  di  ogni  forma  di
decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario  e  promuove
la cooperazione ed il  coordinamento  interistituzionale  in  materia
tributaria; a tali fini,  con  riferimento  ai  tributi  regionali  e
locali, oltre a svolgere le funzioni indicate dalla lettera  a)  alla
lettera i), la Direzione: 
  j) predispone  proposte,  studi  e  analisi  per  lo  sviluppo  del
federalismo fiscale; 
  k) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli  enti  della
fiscalita' statale e quelli  preposti  alla  fiscalita'  locale,  nel
rispetto delle relative sfere di autonomia; 
  l) assicura consulenza ed assistenza  alle  regioni  ed  agli  enti
locali; 
  m) effettua l'esame delle leggi  delle  regioni  e  delle  province
autonome ai fini delle determinazioni del Consiglio dei  Ministri  ai
sensi dell'articolo 127 della Costituzione e  cura  la  pubblicazione
dei dati necessari per l'applicazione dei tributi regionali; 
  n) effettua l'esame, la raccolta e la pubblicazione delle  delibere
e dei regolamenti  comunali  e  provinciali  in  materia  di  tributi
locali, anche ai fini dell'impugnativa di cui all'articolo 52,  comma
4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
  o) cura  la  gestione  e  tenuta  dell'Albo  per  l'accertamento  e
riscossione delle entrate degli enti locali, di cui  all'articolo  53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
  p) assolve ai  compiti  in  materia  di  rispetto  dei  livelli  di
qualita' dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi
delle previsioni di cui all'articolo 1, commi da  194  a  200,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni
delle funzioni catastali; 
  q) formula le domande di mutua assistenza agli altri  stati  membri
in relazione ai tributi  regionali,  provinciali  e  comunali,  quale
ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze, in attuazione
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di  recepimento  della
direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca  in  materia
di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure e  del
decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  29  di  recepimento  della
direttiva 2011/16/UE relativa alla  cooperazione  amministrativa  nel
settore fiscale. 
  3. La Direzione agenzie ed enti della  fiscalita'  si  articola  in
uffici dirigenziali non generali e svolge,  anche  in  collaborazione
con  gli  altri  uffici  del  Dipartimento,  le   funzioni   di   cui
all'articolo 11, comma 1, lettere i),  l)  e  m).  A  tali  fini,  la
Direzione: 
  a) raccoglie ed elabora le informazioni e fornisce elementi per  la
definizione degli indirizzi e della strategia di politica fiscale; 
  b) formula e coordina le proposte al Ministro per  l'individuazione
dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  c)  svolge  attivita'  di  preparazione  e  predisposizione   delle
convenzioni con le agenzie, dando attuazione e gestendo le stesse nel
rispetto dell'autonomia riconosciuta alle agenzie; 
  d) definisce appositi obiettivi di miglioramento della qualita' dei
servizi erogati dalle agenzie ai contribuenti da negoziare in sede di
stipula  delle  convenzioni  con  le   Agenzie   fiscali   ai   sensi
dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  e) monitora l'andamento gestionale, gli assetti organizzativi  e  i
fattori gestionali interni alle agenzie, riferendo al Ministro; 
  f) verifica i risultati di gestione  delle  agenzie  rispetto  agli
obiettivi  negoziati  in  convenzione,  secondo  le   modalita'   ivi
stabilite,  individuando  le  cause  degli   scostamenti,   e   rende
disponibili i dati e le informazioni  ai  fini  della  valutazione  e
controllo strategico; 
  g) assicura il supporto al Direttore generale delle finanze ai fini
del coordinamento delle attivita' e dei rapporti con le agenzie e tra
esse e gli altri enti della fiscalita'; 
  h) svolge le  attivita'  istruttorie  e  di  supporto  al  Ministro
relativamente agli atti  delle  agenzie  indicati  nell'articolo  60,
comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999; 
  i) svolge le  attivita'  di  controllo  previste  dalla  legge  nei
confronti delle societa' partecipate dal Dipartimento; 
  j)  effettua  analisi  per  la   quantificazione   del   fabbisogno
economico-finanziario  delle  agenzie  e  degli  altri   enti   della
fiscalita' in sede di previsione del bilancio dello  Stato;  fornisce
elementi per  l'applicazione  delle  norme  sul  finanziamento  delle
agenzie e degli altri enti della fiscalita'; gestisce i  capitoli  di
bilancio necessari al loro fabbisogno; 
  k) assicura lo svolgimento delle funzioni di vigilanza  di  cui  al
comma 1,  lettera  l),  dell'articolo  11  sulle  agenzie  fiscali  e
sull'Agenzia delle entrate-riscossione; 
  l) predispone la relazione annuale sull'attivita' del  Garante  del
contribuente di cui all'articolo 13, comma 13, della legge 27  luglio
2000, n. 212; 
  m) assicura, in collaborazione con la  Direzione  rapporti  fiscali
europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito
europeo e internazionale in tema di amministrazione fiscale  e  negli
altri ambiti di competenza; 
  n) svolge l'attivita'  prelegislativa  e  normativa  connessa  alle
funzioni di competenza e fornisce elementi amministrativi  e  tecnici
per la formulazione delle risposte agli atti in materia di  sindacato
ispettivo. 
  4. La  Direzione  rapporti  fiscali  europei  e  internazionali  si
articola in uffici dirigenziali non generali e assicura, in  raccordo
con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro  anche  per  le
necessarie intese con  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale  e  il  Dipartimento   delle   politiche
comunitarie  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,   la
partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea  e
della cooperazione internazionale  in  campo  tributario  e  fiscale,
curando  il  rapporto  con  gli  altri  Stati  e  con  gli  organismi
dell'Unione europea e internazionali,  partecipando  alla  formazione
degli  atti  e  delle  normative  in  sede  bilaterale,   europea   e
internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento  nazionale
nell'adempimento degli  obblighi  relativi.  La  Direzione,  inoltre,
assicura, in ambito europeo e internazionale il coordinamento per  lo
sviluppo  della  cooperazione  amministrativa  e  dello  scambio   di
informazioni da parte delle agenzie fiscali, il collegamento  con  le
analoghe attivita' svolte dalla Guardia di finanza. A tali  fini,  la
Direzione: 
  a)  predispone,  coordinandosi   con   le   altre   direzioni   del
Dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di  competenza,
ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati; 
  b) monitora lo  stato  dei  rapporti  bilaterali,  della  normativa
europea, dei trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali,
anche assicurando la conformita' delle normative interne agli impegni
assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale; 
  c) cura l'elaborazione dei testi  di  esecuzione  e  di  attuazione
della legislazione europea, inclusi i provvedimenti di ratifica; 
  d) cura le relazioni con le istituzioni  dell'Unione  europea,  con
gli organismi  e  le  istituzioni  finanziarie  internazionali  nelle
materie  di  competenza,  assistendo  il  Ministro   nelle   relative
attivita'; 
  e) assicura la partecipazione a gruppi di lavoro e  comitati  nelle
materie  di  competenza  anche  coordinando,   ove   necessario,   la
partecipazione delle agenzie fiscali e della Guardia di finanza; 
  f) collabora con la Direzione legislazione tributaria e federalismo
fiscale all'elaborazione dei testi normativi necessari all'attuazione
del  diritto  dell'Unione  europea  e  degli  accordi  bilaterali   e
multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso; 
  g) favorisce lo sviluppo della partecipazione delle agenzie fiscali
e degli altri enti della fiscalita' e della Guardia di  finanza  alla
cooperazione  amministrativa  in  sede  unionale  e   internazionale,
assicurando la diffusione e lo  scambio  delle  informazioni  e,  ove
necessario, il coordinamento tra le agenzie; 
  h) gestisce le richieste di mutua assistenza presentate dagli altri
Stati membri, quale ufficio di collegamento  del  Dipartimento  delle
finanze, in materia di dazi o  imposte  riscosse  dalle  ripartizioni
territoriali degli altri stati  membri,  in  attuazione  del  decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 149  di  recepimento  della  direttiva
2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero
crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure; 
  i)  coordina  ed  effettua  il  monitoraggio  delle  attivita'   di
assistenza tecnica destinate ai Paesi in via di  sviluppo  realizzate
dalle Agenzie fiscali e dalla Guardia di finanza, anche ai fini della
loro  rendicontazione  per  la   verifica   degli   impegni   assunti
dall'Italia nelle sedi internazionali, in collaborazione con le altre
strutture del Ministero dell'economia e delle finanze,  il  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e  l'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo. 
  In materia di assistenza amministrativa  internazionale  in  ambito
doganale la Direzione gestisce l'attivita' dell'Ufficio  centrale  di
coordinamento, istituito dal decreto ministeriale del 10 maggio 2018,
in attuazione dell'articolo 3, della legge 30 dicembre 2008,  n.  217
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Napoli II  relativa  alla
mutua  assistenza  ed  alla  cooperazione  tra   le   amministrazioni
doganali, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997  (Convenzione  Napoli
II). In tale ambito, coordina le attivita'  previste  dalla  suddetta
Convenzione, gestisce la banca dati delle richieste  di  informazioni
pervenute e dei relativi esiti,  nonche'  dei  casi  di  cooperazione
diretta di cui all'articolo 5, comma  2  della  Convenzione  e  delle
forme di assistenza spontanea di cui agli articoli 15, 16 e 17  della
Convenzione. 
  5. La Direzione sistema informativo della fiscalita' si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge,  anche  in  collaborazione
con  le  altre  Direzioni  del  Dipartimento,  operando  in   stretta
collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze  di
unitarieta'  del  sistema  con  quelle  del  rispetto  dell'autonomia
gestionale delle agenzie medesime, le funzioni  di  cui  all'articolo
11, comma 1, lettera n). A tali fini, la Direzione: 
  a) assicura il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica verificando
l'adeguamento ad essa dei  sistemi  informatici  operanti  nel  campo
della fiscalita' e svolge attivita' di supporto al  Ministro  per  la
definizione degli obiettivi strategici  e  delle  linee  guida  dello
sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; 
  b) coordina e assicura la compatibilita' delle scelte  compiute  in
materia dal Dipartimento e dalle  agenzie,  in  collegamento  con  le
scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza  con
la strategia assunta; 
  c)  definisce   le   linee   generali   dei   piani   di   sviluppo
dell'informatica dipartimentale, anche ai fini degli investimenti  da
effettuare  attraverso   la   stipula   di   eventuali   convenzioni,
concordando priorita', tempi, costi e vincoli  tecnici,  mediante  la
programmazione  dei  fabbisogni  e   l'acquisizione   delle   risorse
informatiche del  Dipartimento,  assicurandone  il  monitoraggio  per
garantire l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi; 
  d) definisce le  norme  tecniche  e  organizzative  necessarie  per
l'integrazione  e  l'unitarieta'  del   sistema   informativo   della
fiscalita', nonche' per l'interoperabilita' con  il  sistema  fiscale
allargato e  la  cooperazione  informatica  con  le  altre  pubbliche
amministrazioni, anche ai fini  dell'attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  e) gestisce le relazioni con l'Agenzia per l'Italia digitale e  gli
altri enti esterni, necessarie a garantire l'unitarieta' del  sistema
informativo  della  fiscalita';   assicura   che   l'utilizzo   delle
tecnologie informatiche e di comunicazione  nel  sistema  informativo
della  fiscalita'  avvenga  nel  rispetto  degli  indirizzi  per   la
protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale  e  della
normativa sulla protezione delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali; 
  f) gestisce i sistemi informativi e  la  cooperazione  applicativa,
nonche' i  siti  dipartimentali  anche  valutando,  d'intesa  con  le
Direzioni   generali   del   Dipartimento,   l'applicabilita'   delle
specifiche di realizzazione  delle  procedure  informatiche  e  delle
banche dati in termini di pianificazione temporale ed economica; 
  g) svolge le  attivita'  di  controllo  previste  dalla  legge  nei
confronti  della  societa'  di  cui  all'art  83,   comma   15,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  h) svolge l'attivita'  prelegislativa  e  normativa  connessa  alle
funzioni di competenza e fornisce elementi amministrativi  e  tecnici
per laformulazione delle risposte agli atti in materia  di  sindacato
ispettivo; 
  i) assicura, in collaborazione con la  Direzione  rapporti  fiscali
europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito
europeo e internazionale per le tematiche  connesse  all'operativita'
del Sistema informativo della fiscalita'  e  negli  altri  ambiti  di
competenza. 
  6. La Direzione della giustizia tributaria si  articola  in  uffici
dirigenziali  non  generali  e   provvede   alla   gestione   ed   al
funzionamento  dei  servizi  relativi  alla   giustizia   tributaria,
svolgendo, ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  1,  lettera  o),  le
seguenti funzioni: 
  a) provvede all'organizzazione e  al  coordinamento  dell'attivita'
amministrativa degli uffici di  segreteria  degli  organi  giudiziari
tributari e dell'attivita' di supporto all'attivita' giurisdizionale; 
  b) provvede alla programmazione, alla progettazione, allo  sviluppo
e alla  gestione  dei  servizi  relativi  al  processo  tributario  e
all'attivita' degli uffici giudiziari; 
  c)   provvede   periodicamente    alla    rilevazione    statistica
sull'andamento  dei  processi  nonche'  sul  valore  economico  delle
controversie  avviate  e  definite  e  alla   predisposizione   della
relazione annuale sullo  stato  della  giustizia  tributaria  di  cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; 
  d) effettua il monitoraggio sull'andamento delle spese di giustizia
tributaria e predispone le relative stime di gettito; 
  e) fornisce pareri interpretativi agli uffici di  segreteria  degli
organi giudiziari tributari in materia  di  spese  di  giustizia  nel
processo tributario e provvede alla gestione e al  coordinamento  del
relativo contenzioso; 
  f) assicura il coordinamento  degli  Uffici  del  massimario  degli
organi di giurisdizione tributaria; rileva ed esamina le questioni di
rilevante interesse o di ricorrente frequenza, nonche' i casi in  cui
non  vi  sia  un   univoco   orientamento   giurisprudenziale   nelle
controversie tributarie, anche sulla base di segnalazioni  periodiche
dei presidenti delle Commissioni tributarie; 
  g) predispone schemi di atti normativi,  relazioni  illustrative  e
relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli  emendamenti
e analisi di impatto della regolamentazione, in materia ordinamentale
e processuale tributaria e in materia di definizione agevolata  delle
controversie tributarie; 
  h) predispone schemi di atti normativi,  relazioni  illustrative  e
relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli  emendamenti
e analisi di impatto della regolamentazione, in materia di  spese  di
giustizia riferite al processo tributario; 
  i) cura la predisposizione dei provvedimenti relativi alla gestione
del personale giudicante; 
  l) svolge attivita' di vigilanza e di  ispezione  sugli  uffici  di
segreteria degli organi di  giurisdizione  tributaria  proponendo  le
necessarie misure organizzative,  in  coerenza  con  il  piano  della
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  al  fine   di
garantire l'efficiente svolgimento dell'attivita' giurisdizionale; 
  m) provvede all'amministrazione delle risorse finanziarie destinate
al pagamento dei compensi dei giudici tributari, al funzionamento del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e del Garante  del
contribuente; 
  n) gestisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni  alla
difesa tecnica nel processo tributario e l'elenco  nazionale  di  cui
all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31  dicembre  1992,
n. 546; 
  o) gestisce il contenzioso relativo  alle  materie  di  competenza,
compreso quello instaurato in materia di equa riparazione in caso  di
eccessiva durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.
89, per quanto riguarda il processo tributario. 
  p) definisce  i  livelli  di  servizio  e  dei  fabbisogni  per  le
attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane e
della formazione, acquisti e logistica degli uffici giudiziari.  Cura
l'istruttoria relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali e
non dirigenziali di direttore degli Uffici giudiziari, assegnando gli
obiettivi e valutando i risultati. 
 
          Note all'art. 12: 
 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'art.  127  della
          Costituzione: 
              «Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che  una  legge
          regionale  ecceda  la  competenza   della   Regione,   puo'
          promuovere  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
          dinanzi alla Corte  costituzionale  entro  sessanta  giorni
          dalla sua pubblicazione. 
              La Regione, quando ritenga che  una  legge  o  un  atto
          avente valore di legge dello Stato o  di  un'altra  Regione
          leda  la  sua  sfera  di  competenza,  puo'  promuovere  la
          questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte
          costituzionale entro sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
          della legge o dell'atto avente valore di legge.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 52,  comma
          4, e 53 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446
          (Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali): 
              «Art.  52  (Potesta'   regolamentare   generale   delle
          province e dei comuni). - (Omissis). 
              4.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'   impugnare   i
          regolamenti  sulle   entrate   tributarie   per   vizi   di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 
              (Omissis).». 
              «Art. 53 (Albo per l'accertamento e  riscossione  delle
          entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero  delle
          finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati  abilitati
          ad effettuare attivita' di liquidazione e  di  accertamento
          dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di  altre
          entrate delle province e dei comuni. 
              2. L'esame delle domande di  iscrizione,  la  revisione
          periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,  la
          revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
          apposita commissione  in  cui  sia  prevista  una  adeguata
          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 
              3. Con decreti del Ministro delle finanze,  da  emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, tenuto conto delle esigenze  di  trasparenza  e  di
          tutela  del  pubblico  interesse,  sentita  la   conferenza
          Stato-citta', sono definiti le condizioni  ed  i  requisiti
          per  l'iscrizione  nell'albo,  al  fine  di  assicurare  il
          possesso di adeguati requisiti  tecnici  e  finanziari,  la
          sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza  di
          cause di  incompatibilita'  da  parte  degli  iscritti,  ed
          emanate  disposizioni  in  ordine  alla  composizione,   al
          funzionamento e alla durata in carica dei componenti  della
          commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo,  alle
          modalita' per l'iscrizione e la  verifica  dei  presupposti
          per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche'  ai
          casi di revoca e decadenza della gestione . Per i  soggetti
          affidatari  di  servizi  di  liquidazione,  accertamento  e
          riscossione di tributi e altre entrate degli  enti  locali,
          che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
          puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
          a  due  anni,  per  l'adeguamento  alle  condizioni  e   ai
          requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 
              4. Sono abrogati gli articoli da 25 a  34  del  decreto
          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  concernenti  la
          gestione  del  servizio  di  accertamento   e   riscossione
          dell'imposta comunale sulla pubblicita'.». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi da  194  a  200
          dell'art.  1  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007): 
              «194. Al decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1 dell'art. 65: 
                  1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
                    «d) alla tenuta  dei  registri  immobiliari,  con
          esecuzione delle formalita'  di  trascrizione,  iscrizione,
          rinnovazione e annotazione, nonche' di visure e certificati
          ipotecari»; 
                  2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
                    «g) al controllo di qualita' delle informazioni e
          dei processi di aggiornamento degli atti»; 
                  3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
                    «h) alla gestione unitaria  e  certificata  della
          base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle
          informazioni  di  cui  alla  lettera  g),  assicurando   il
          coordinamento operativo per la loro  utilizzazione  a  fini
          istituzionali   attraverso   il   sistema    pubblico    di
          connettivita' e garantendo l'accesso  ai  dati  a  tutti  i
          soggetti interessati»; 
                b)  la  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  66  e'
          sostituita dalla seguente: 
                  «a)  alla  conservazione,  alla  utilizzazione   ed
          all'aggiornamento degli  atti  catastali,  partecipando  al
          processo di determinazione  degli  estimi  catastali  fermo
          restando quanto previsto dall'art.  65,  comma  1,  lettera
          h)». 
              195.  A  decorrere  dal  1°  novembre  2007,  i  comuni
          esercitano  direttamente,  anche  in  forma  associata,   o
          attraverso le comunita' montane, le funzioni catastali loro
          attribuite dall'art. 66 del decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma  194  del
          presente articolo, fatto salvo quanto stabilito  dal  comma
          196 per la funzione di conservazione degli atti  catastali.
          Al fine di evitare maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica, resta in ogni caso  esclusa  la  possibilita'  di
          esercitare le funzioni  catastali  affidandole  a  societa'
          private, pubbliche o miste pubblico-private. 
              196.  L'efficacia  dell'attribuzione   della   funzione
          comunale di conservazione degli atti del catasto terreni  e
          del  catasto  edilizio  urbano  decorre   dalla   data   di
          emanazione del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  adottato  previa   intesa   tra   l'Agenzia   del
          territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e
          delle  modalita'  per  il  graduale   trasferimento   delle
          funzioni,  tenendo  conto   dello   stato   di   attuazione
          dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali
          e della capacita' organizzativa e tecnica, in relazione  al
          potenziale bacino di utenza,  dei  comuni  interessati.  La
          previsione di cui al precedente periodo non si  applica  ai
          poli catastali gia' costituiti. 
              197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196,  e'  in
          facolta' dei comuni di stipulare convenzioni  soltanto  con
          l'Agenzia del territorio per  l'esercizio  di  tutte  o  di
          parte delle funzioni  catastali  di  cui  all'art.  66  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come  da  ultimo
          modificato  dal  comma  194  del  presente   articolo.   Le
          convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono
          tacitamente  rinnovabili.  Con  uno  o  piu'  decreti   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso  criteri
          definiti  previa  consultazione   con   le   organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto  delle
          indicazioni contenute nel  protocollo  di  intesa  concluso
          dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i
          requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al
          completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi
          compresi  i  livelli  di  qualita'  che  i  comuni   devono
          assicurare nell'esercizio diretto, nonche' i controlli e le
          conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento  degli
          stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione,  gli
          ambiti territoriali di competenza, la determinazione  delle
          risorse umane strumentali e finanziarie, tra le  quali  una
          quota parte dei tributi speciali catastali,  da  trasferire
          agli enti locali nonche'  i  termini  di  comunicazione  da
          parte dei comuni o di loro  associazioni  dell'avvio  della
          gestione delle funzioni catastali. 
              198. L'Agenzia del territorio,  con  provvedimento  del
          Direttore, sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
          locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro  delle
          regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
          n. 82, e successive modificazioni, predispone entro  il  1°
          settembre 2007 specifiche modalita' d'interscambio in grado
          di  garantire  l'accessibilita'  e   la   interoperabilita'
          applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la
          gestione  della  banca   dati   catastale.   Le   modalita'
          d'interscambio  devono  assicurare  la  piena  cooperazione
          applicativa tra gli enti interessati  e  l'unitarieta'  del
          servizio su tutto il territorio nazionale  nell'ambito  del
          sistema pubblico di connettivita'. 
              199.   L'Agenzia   del   territorio   salvaguarda    il
          contestuale mantenimento degli attuali livelli di  servizio
          all'utenza in tutte le fasi  del  processo,  garantendo  in
          ogni caso su tutto il territorio nazionale la  circolazione
          e  la  fruizione  dei  dati  catastali;  fornisce   inoltre
          assistenza  e  supporto  ai  comuni  nelle   attivita'   di
          specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione
          di personale puo' avere luogo anche mediante distacco. 
              200. Al fine di compiere un costante  monitoraggio  del
          processo di attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi
          da  195  a  199,   l'Agenzia   del   territorio,   con   la
          collaborazione  dei  comuni,  elabora  annualmente  l'esito
          della  attivita'  realizzata,   dandone   informazione   al
          Ministro dell'economia e delle finanze ed  alle  competenti
          Commissioni parlamentari.». 
              - Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 recante
          «Attuazione    della    direttiva    2010/24/UE    relativa
          all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
          risultanti da dazi, imposte ed altre misure» e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202, S.O. 
              - Il decreto legislativo 4 marzo 2014,  n.  29  recante
          «Attuazione  della  direttiva  2011/16/UE   relativa   alla
          cooperazione  amministrativa  nel  settore  fiscale  e  che
          abroga  la  direttiva  77/799/CEE»  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2014, n. 63. 
              - Il testo vigente  dell'art.  59  del  citato  decreto
          legislativo  n.  300  del  1999  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 11. 
              - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 60 del  citato
          decreto legislativo n. 300 del 1999 e' riportato nelle Note
          all'art. 11. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'art. 13
          della citata legge n. 212 del 2000: 
              «Art. 13 (Garante del contribuente). - (Omissis). 
              13. Il Ministro  delle  finanze  riferisce  annualmente
          alle  competenti  Commissioni  parlamentari  in  ordine  al
          funzionamento del Garante del  contribuente,  all'efficacia
          dell'azione da esso svolta ed alla natura  delle  questioni
          segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito delle
          segnalazioni del Garante stesso. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 3  della  legge
          30 dicembre 2008, n.  217  (Ratifica  ed  esecuzione  della
          Convenzione   basata   sull'articolo   K3   del    Trattato
          sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla
          cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati,
          fatta a Bruxelles il 18 dicembre  1997,  nonche'  norme  di
          adeguamento dell'ordinamento interno): 
              «Art. 3 (Ufficio di coordinamento). - 1. Per i fini  di
          cui all'art. 5 della Convenzione, con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
          agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma  4,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'  individuato,  senza
          ulteriori  oneri  a  carico  del  bilancio   dello   Stato,
          nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze  un
          ufficio di livello dirigenziale non generale che assume  la
          denominazione di "Ufficio centrale di coordinamento". Resta
          fermo  il  numero  complessivo  degli  uffici  di   livello
          dirigenziale non generale  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Con il medesimo  decreto  sono  definite  la
          composizione,   l'organizzazione   e   le   modalita'    di
          funzionamento dell'Ufficio centrale di coordinamento. 
              2. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  sentito
          l'Ufficio centrale di coordinamento,  dispone  l'attuazione
          degli  scambi  di  funzionari  di  collegamento  ai   sensi
          dell'art. 6 della Convenzione. 
              3. L'Ufficio  centrale  di  coordinamento  provvede  al
          necessario  raccordo  con  gli  altri  organi  e  strutture
          centrali di  coordinamento  nazionali  secondo  le  vigenti
          disposizioni.». 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  56  e  57
          dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              «56. Dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge e' istituito il sistema integrato delle  banche  dati
          in  materia  tributaria  e  finanziaria  finalizzato   alla
          condivisione,  al  costante  scambio   ed   alla   gestione
          coordinata delle informazioni dell'intero settore  pubblico
          per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale  e
          dell'andamento dei flussi finanziari. 
              57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o piu'  decreti
          del Presidente del Consiglio dei ministri  o  del  Ministro
          delegato per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, sentita  la  Commissione  parlamentare  di
          vigilanza sull'anagrafe tributaria che esprime  il  proprio
          giudizio tassativamente entro quindici giorni, da  adottare
          entro   il   31   marzo   2007   ai   sensi   del    codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni,  sono  individuate  le  basi  di   dati   di
          interesse nazionale che compongono il sistema  integrato  e
          sono  definiti  le  regole  tecniche  per  l'accesso  e  la
          consultazione  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni
          abilitate nonche' i  servizi  di  natura  amministrativa  e
          tecnica che il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la
          utilizzazione e la valorizzazione del sistema. Il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  svolge,  nei  confronti  di
          tutte  le   strutture   dell'Amministrazione   finanziaria,
          l'attivita'  di  indirizzo  necessaria   a   garantire   la
          razionalizzazione ed omogenee  modalita'  di  gestione  del
          sistema informativo della fiscalita', delle cui  banche  di
          dati e' comunque contitolare, funzionali ad un'effettiva ed
          efficace realizzazione del  sistema  integrato  di  cui  al
          comma 56.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 15 dell'art. 83
          del citato decreto-legge n. 112 del 2008,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              «Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria).
          - (Omissis). 
              15. Al fine di garantire la continuita' delle  funzioni
          di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e  finanziari,
          i diritti dell'azionista della  societa'  di  gestione  del
          sistema  informativo  dell'amministrazione  finanziaria  ai
          sensi dell'art. 22, comma 4, della legge 30 dicembre  1991,
          n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle
          finanze ai sensi dell'art. 6, comma 7, del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  gennaio
          2008, n. 43, che provvede agli  atti  conseguenti  in  base
          alla  legislazione  vigente.   Sono   abrogate   tutte   le
          disposizioni  incompatibili  con  il  presente  comma.   Il
          Consiglio   di   amministrazione,   composto   di    cinque
          componenti,  e'  conseguentemente  rinnovato  entro  il  30
          giugno 2008 senza applicazione dell'art. 2383, terzo comma,
          del codice civile. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 29  del  citato
          decreto legislativo n. 545 del 1992: 
              «Art. 29 (Alta sorveglianza). - 1.  Il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri esercita l'alta  sorveglianza  sulle
          commissioni  tributarie  e  sui   giudici   tributari.   Il
          Presidente del Consiglio dei ministri e il  Ministro  delle
          finanze  hanno  facolta'  di  chiedere  al   Consiglio   di
          Presidenza e ai presidenti delle  commissioni  informazioni
          circa il funzionamento  della  giustizia  tributaria  ed  i
          servizi  relativi  e  possono   fare,   al   riguardo,   le
          comunicazioni  che  ritengono  opportune  al  Consiglio  di
          Presidenza. 
              2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  presenta
          entro il 30  ottobre  di  ciascun  anno  una  relazione  al
          Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno
          precedente anche sulla base degli elementi predisposti  dal
          Consiglio di  Presidenza,  con  particolare  riguardo  alla
          durata  dei  processi  e   all'efficacia   degli   istituti
          deflattivi del contenzioso.». 
              - Il testo vigente del comma 4 dell'art. 12 del  citato
          decreto legislativo n. 546 del 1992 e' riportato nelle note
          all'art. 11. 
              - Il riferimento al testo della legge 24 marzo 2001, n.
          89 e' riportato nelle note alle premesse.