Art. 41 
 
 
                        Fondo di garanzia PMI 
 
  1. Al Fondo di garanzia per le  piccole  e  medie  imprese  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, sono assegnati 670 milioni di euro per l'anno 2019. 
  2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditivita' e la
sostenibilita' del settore agricolo e di incentivare l'adozione e  la
diffusione di sistemi  di  gestione  avanzata  attraverso  l'utilizzo
delle  tecnologie  innovative,  le   garanzie   concesse   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
102,  sono  a  titolo  gratuito  per  imprese  agricole  in  caso  di
iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, dell'agricoltura
di  precisione  o  la  tracciabilita'  dei  prodotti  con  tecnologie
blockchain. La garanzia e' concessa a titolo gratuito nel  limite  di
20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti  dai  regolamenti
(UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18  dicembre
2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti  de  minimis.  Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 30 milioni
di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare (ISMEA).