Art. 47 
 
 
             Disposizioni sul trasporto pubblico locale 
 
  1. All'articolo  27  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) all'alinea, la parola "2018" e' sostituita con la  seguente:
"2020"; 
      2) alla lettera c), le parole  "secondo  anno  successivo  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto" sono sostituite dalla seguente: "2021"; 
    b) il comma 2-bis e' sostituto dal seguente: "2-bis. Ai fini  del
riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto  delle
variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento,  rispetto
al  2017,  dei  costi  del  canone  di   accesso   all'infrastruttura
ferroviaria introdotte dalla societa' Rete ferroviaria italiana  Spa,
con decorrenza dal  1°  gennaio  2018,  in  ottemperanza  ai  criteri
stabiliti  dall'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  ai  sensi
dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214. Tali variazioni  sono  determinate  a  preventivo  e  consuntivo
rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019.  Le
variazioni fissate a preventivo sono soggette a  verifica  consuntiva
ed eventuale  conseguente  revisione  in  sede  di  saldo  a  partire
dall'anno 2020 a seguito di apposita certificazione  resa,  entro  il
mese di settembre di ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i
servizi  di  trasporto  pubblico  ferroviario  al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell'Osservatorio,  di
cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
nonche' alle Regioni, a pena della  sospensione  dell'erogazione  dei
corrispettivi di cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni
in analogia a quanto disposto al comma  7  dell'articolo  16-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini del riparto del saldo 2019
si terra' conto dei soli dati a consuntivo relativi  alle  variazioni
2018 comunicati e certificati dalle imprese esercenti  i  servizi  di
trasporto pubblico ferroviario con le modalita' e i tempi di  cui  al
precedente  periodo  e  con  le  medesime  penalita'   in   caso   di
inadempienza."; 
    c) al comma 4, la parola "Nelle" e' sostituita con le  parole  "A
partire dal mese di gennaio 2018 e nelle"; 
    d) al comma 6, le parole "novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto"   sono
sostituite dalle seguenti: "l'anno 2020", le parole "e  non  oltre  i
successivi centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "l'anno
2021" e le parole "i  predetti  centoventi  giorni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "l'anno 2021"; 
    e) al comma 8, le parole ", e comunque non oltre il  31  dicembre
2018" sono soppresse.