Art. 52 
 
 
       Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 1° ottobre 2018, n. 117: le
parole  "agevolazioni  fiscali"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
"agevolazioni, anche nella forma di contributi,". 
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  il  comma
296 e' sostituito con il seguente: "296.  Per  le  finalita'  di  cui
dell'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018,  n.  117,  e'  istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporto un  apposito
fondo ed e' autorizzata la spesa di 15,1 milioni di euro  per  l'anno
2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni  di  cui
all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, per l'anno 2019  e  2020,
consistono nel riconoscimento di un contributo, fino  ad  esaurimento
delle risorse di cui al primo periodo, della somma  di  euro  30  per
ciascun dispositivo di allarme acquistato. Con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  quindici  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
disciplinate le  modalita'  attuative  della  presente  disposizione,
anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.".