Art. 53 
 
 
              Disposizioni in materia di autotrasporto 
 
  1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e  di
ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal  trasporto  merci  su
strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente  legislazione
per gli investimenti da parte delle imprese  di  autotrasporto,  sono
stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli  investimenti,
al rinnovo del parco veicolare delle imprese  attive  sul  territorio
italiano  iscritte  al  Registro  elettronico  nazionale  (R.E.N.)  e
all'Albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
terzi. 
  2. I contributi di cui al comma  1  sono  destinati  a  finanziare,
anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2,  del
Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data  dall'entrata
in vigore della presente disposizione fino al  30  settembre  2020  e
finalizzati  alla  radiazione,  per  rottamazione,  dei   veicoli   a
motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto  merci  e
di  massa  complessiva  a  pieno  carico  pari  o  superiore  a   3,5
tonnellate, con contestuale acquisizione,  anche  mediante  locazione
finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al  trasporto
merci e di massa complessiva a pieno carico pari o  superiore  a  3,5
tonnellate, a trazione  alternativa  a  metano  (CNG),  gas  naturale
liquefatto  (GNL),  ibrida  (diesel/elettrico)  e   elettrica   (full
electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi  alla  normativa
euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009. 
  3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati fino  a  concorrenza
delle risorse disponibili ed e' esclusa  la  loro  cumulabilita'  con
altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti,
incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del  Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 
  4. Fermo quanto previsto dal comma  3,  l'entita'  dei  contributi,
compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di  euro  20  mila
per  ciascun  veicolo,  e'  differenziata  in  ragione  della   massa
complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalita' di
alimentazione. 
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione,  sono  disciplinate  le  modalita'  e  i   termini   di
presentazione delle domande di contributo, i criteri  di  valutazione
delle domande, l'entita' del contributo massimo riconoscibile,  anche
al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le modalita' di
erogazione dello stesso.  I  criteri  di  valutazione  delle  domande
assicurano la priorita' del finanziamento degli investimenti relativi
alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione  termica  maggiormente
inquinanti.