Art. 58 
 
 
                     Quota versamenti in acconto 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per i soggetti di cui all'articolo 12-quinquies, commi  3  e  4,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  i  versamenti  di   acconto
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul
reddito delle societa', nonche' quelli relativi all'imposta regionale
sulle attivita' produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435,
in due rate ciascuna nella misura  del  50  per  cento,  fatto  salvo
quanto eventualmente gia' versato per l'esercizio  in  corso  con  la
prima rata  di  acconto  con  corrispondente  rideterminazione  della
misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.