Art. 20
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici
referendari su quotidiani e periodici
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che
intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo
giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici relativi al
referendum sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi
attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata
interessata alla diffusione di messaggi politici referendari. Per la
stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione
al pubblico. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia
stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il
comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potra' avere
inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione
del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato
pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al successivo
comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga
diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato
rilievo, sia per collocazione, sia per modalita' grafiche, e deve
precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed
il numero di telefono della redazione della testata presso cui e'
depositato un documento analitico, del pari reso disponibile sul sito
web, consultabile su richiesta, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo
giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono
essere prenotati;
b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni
di gratuita';
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la
definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base
alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli
spazi per messaggi politici referendari le condizioni di migliore
favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1
costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici
referendari durante la consultazione referendaria. In caso di mancato
rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto
nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei
messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato preventivo.