Art. 21
Pubblicazione di messaggi politici referendari su quotidiani e
periodici
1. I messaggi politici referendari di cui all'art. 7 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, devono fornire una corretta rappresentazione
del quesito referendario ed essere riconoscibili anche mediante
specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, e devono
recare la dicitura «Messaggio referendario» con l'indicazione del
soggetto politico committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da
quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28.