Art. 22
Organi ufficiali di stampa dei partiti
1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di
messaggi politici relativi al referendum su quotidiani e periodici e
sull'accesso in condizioni di parita' ai relativi spazi non si
applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti
politici e alle stampe dei soggetti politici interessati al
referendum di cui all'art. 2, comma 1.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulti registrato come tale ai
sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che
rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o
del movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici e i soggetti politici
interessati al referendum sono tenuti a fornire con tempestivita'
all'Autorita' ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi
ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonche' le
stampe di soggetti politici interessati al referendum.