((Art. 61 
 
Sospensione   dei   versamenti   delle   ritenute,   dei   contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
                            obbligatoria 
 
  1. Per i soggetti di  cui  al  comma  2,  che  hanno  il  domicilio
fiscale, la sede legale o la  sede  operativa  nel  territorio  dello
Stato, sono sospesi: 
    a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,  n.  600,  che  i  predetti  soggetti  operano  in
qualita' di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 
    b) i termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 
    c) i termini  dei  versamenti  relativi  all'imposta  sul  valore
aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  ai  seguenti
soggetti: 
    a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio  e  turismo  e
tour operator; 
    b) federazioni sportive nazionali, enti di  promozione  sportiva,
associazioni    e    societa'    sportive     professionistiche     e
dilettantistiche, nonche' soggetti  che  gestiscono  stadi,  impianti
sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo,
centri sportivi, piscine e centri natatori; 
    c)  soggetti  che  gestiscono  teatri,  sale  da  concerto,  sale
cinematografiche,  ivi  compresi  i  servizi  di  biglietteria  e  le
attivita'  di  supporto  alle  rappresentazioni  artistiche,  nonche'
discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi; 
    d) soggetti  che  gestiscono  ricevitorie  del  lotto,  lotterie,
scommesse,  ivi  compresa  la  gestione  di  macchine  e   apparecchi
correlati; 
    e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi  compresi
quelli  di  carattere  artistico,  culturale,  ludico,   sportivo   e
religioso; 
    f) soggetti che gestiscono attivita' di ristorazione,  gelaterie,
pasticcerie, bar e pub; 
    g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi  e
monumenti  storici,  nonche'  orti  botanici,  giardini  zoologici  e
riserve naturali; 
    h) soggetti che gestiscono asili nido  e  servizi  di  assistenza
diurna  per  minori  disabili,  servizi  educativi   e   scuole   per
l'infanzia, servizi didattici di primo  e  secondo  grado,  corsi  di
formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e  di  volo,
che rilasciano  brevetti  o  patenti  commerciali,  scuole  di  guida
professionale per autisti; 
    i) soggetti che svolgono  attivita'  di  assistenza  sociale  non
residenziale per anziani e disabili; 
    l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n.  323,  e
centri per il benessere fisico; 
    m) soggetti  che  gestiscono  parchi  di  divertimento  o  parchi
tematici; 
    n) soggetti che  gestiscono  stazioni  di  autobus,  ferroviarie,
metropolitane, marittime o aeroportuali; 
    o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto
passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare,
ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie
e skilift; 
    p) soggetti che  gestiscono  servizi  di  noleggio  di  mezzi  di
trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; 
    q) soggetti che gestiscono servizi di  noleggio  di  attrezzature
sportive  e  ricreative  ovvero  di  strutture  e  attrezzature   per
manifestazioni e spettacoli; 
    r)  soggetti  che  svolgono  attivita'  di  guida  e   assistenza
turistica; 
    s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese  in  gruppi
editoriali dagli stessi direttamente gestite; 
    t) organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale  di  cui
all'articolo 10 del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,
iscritte negli  appositi  registri,  organizzazioni  di  volontariato
iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni  di  promozione  sociale
iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge  7  dicembre
2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o  principale,  una  o
piu' attivita' di interesse generale previste dall'articolo 5,  comma
1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
  3. Per le imprese turistico-ricettive,  le  agenzie  di  viaggio  e
turismo e i tour operator che hanno il  domicilio  fiscale,  la  sede
legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,
restano ferme le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  3,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. 
  4. Salvo quanto disposto al comma 5, i versamenti sospesi ai  sensi
del comma  1  sono  effettuati,  senza  applicazione  di  sanzioni  e
interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020  o  mediante
rateizzazione fino a un  massimo  di  cinque  rate  mensili  di  pari
importo a decorrere dal mese di maggio  2020.  Nei  medesimi  termini
sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i  versamenti
delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. 
  5. Le  federazioni  sportive  nazionali,  gli  enti  di  promozione
sportiva, le associazioni e le societa' sportive professionistiche  e
dilettantistiche, di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  applicano  la
sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio  2020.  I  versamenti
sospesi ai  sensi  del  periodo  precedente  sono  effettuati,  senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il
30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo  di  cinque
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.))