((Art. 62-bis 
 
Proroga  dei  termini  degli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi
relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili  in  servizio
pubblico e agli  impianti  di  sollevamento  di  persone  o  cose  in
                          servizio privato 
 
  1. Al fine di garantire la  continuita'  del  servizio,  i  termini
relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attivita' previste dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, recante  norme  regolamentari  in
materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti
costruttive per  i  servizi  di  pubblico  trasporto  effettuati  con
funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto  di
persone,  dal  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 17 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  103
del 4 maggio 2012, e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016, recante « Impianti  aerei  e
terrestri.  Prescrizioni  tecniche  riguardanti  le  funi   »,   sono
prorogati di dodici mesi, qualora non sia  possibile  procedere  alle
verifiche  ed  al  rilascio  delle   autorizzazioni   di   competenza
dell'autorita' di sorveglianza entro i termini  previsti  dai  citati
decreti, ferma restando la certificazione da parte  del  direttore  o
del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di
sicurezza per l'esercizio pubblico.))