Art. 63 
 
                   Premio ai lavoratori dipendenti 
 
  1.  ((Ai  titolari))  di  redditi  di  lavoro  dipendente  di   cui
all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, ((con un reddito))  complessivo  da  lavoro  dipendente
dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un
premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre  alla  formazione
del reddito, pari a 100 euro da rapportare al  numero  di  giorni  di
lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. 
  2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29   settembre   1973,   n.   600
riconoscono, in via automatica, l'incentivo  di  cui  al  comma  1  a
partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile ((2020))  e
comunque entro  il  termine  di  effettuazione  delle  operazioni  di
conguaglio di fine anno. 
  3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2  compensano  l'incentivo
erogato mediante  l'istituto  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.