Art. 66 
 
Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro  e  in  natura  a
sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza  epidemiologica  da
                              COVID-19 
 
  1. Per le erogazioni liberali in denaro  e  in  natura,  effettuate
nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in
favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute senza scopo di  lucro((,  compresi  gli  enti  religiosi
civilmente riconosciuti)), finalizzate a finanziare gli interventi in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19  spetta  una   detrazione   dall'imposta   lorda   ai   fini
dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore  a
30.000 euro. 
  2. Per le erogazioni liberali in denaro  e  in  natura  a  sostegno
delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,
effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa,
si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio  1999,  n.  133.  ((La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni
liberali effettuate per le medesime finalita' in  favore  degli  enti
religiosi civilmente riconosciuti.)) Ai fini  dell'imposta  regionale
sulle attivita'  produttive,  ((le  erogazioni  liberali  di  cui  al
presente  comma))  sono  deducibili  nell'esercizio   in   cui   sono
effettuate. 
  3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura  di  cui
ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni
di cui agli articoli 3 e 4 del decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali del  ((28  novembre  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020)). 
  4. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.