Art. 66 Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro((, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti)), finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. 2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. ((La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalita' in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.)) Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ((le erogazioni liberali di cui al presente comma)) sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate. 3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del ((28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020)). 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.