Art. 67 
 
Sospensione dei termini relativi  all'attivita'  degli  uffici  degli
                           enti impositori 
 
  1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i  termini  relativi
alle attivita' di liquidazione, di  controllo,  di  accertamento,  di
riscossione e di  contenzioso,  da  parte  degli  uffici  degli  enti
impositori. Sono, altresi', sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio  2020,
i termini per  fornire  risposta  alle  istanze  di  interpello,  ivi
comprese quelle  da  rendere  a  seguito  della  presentazione  della
documentazione integrativa, di cui all'articolo  11  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5  agosto
2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 147. Per il  medesimo  periodo,  e',  altresi',  sospeso  il
termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello  di
cui al periodo precedente. Sono inoltre  sospesi  i  termini  di  cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24  aprile
2017, n. 50, ((convertito, con modificazioni, dalla legge  21  giugno
2017, n. 96,))  e  di  cui  agli  articoli  31-ter  e  31-quater  del
((decreto del Presidente della Repubblica))  29  settembre  1973,  n.
600, nonche' i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1,
commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. In  relazione  alle  istanze  di  interpello  di  cui  al  comma
precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini  per  la
risposta previsti dalle relative  disposizioni,  nonche'  il  termine
previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3
del decreto  legislativo  24  settembre  2015,  n.  156,  iniziano  a
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo
di sospensione. Durante il periodo di sospensione,  la  presentazione
delle predette istanze di interpello e  di  consulenza  giuridica  e'
consentita esclusivamente per via  telematica,  attraverso  l'impiego
della posta elettronica certificata di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti  non
residenti che non si avvalgono di un  domiciliatario  nel  territorio
dello Stato, mediante  l'invio  alla  casella  di  posta  elettronica
ordinaria div.contr.interpelloagenziaentrate.it. 
  3. Sono, altresi', sospese, dall'8 marzo  al  31  maggio  2020,  le
attivita', non  aventi  carattere  di  indifferibilita'  ed  urgenza,
consistenti nelle risposte alle istanze,  formulate  ai  sensi  degli
articoli 492-bis ((del  codice  di  procedura  civile  e  155-quater,
155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)), di accesso alla banca dati
dell'Anagrafe   Tributaria,   compreso   l'Archivio   dei    rapporti
finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici  delegati,
((nonche'  nelle  risposte))  alle   istanze   formulate   ai   sensi
dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza  relativi
all'attivita' degli uffici degli enti impositori si applica, anche in
deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma  3,  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, ((commi  1  e  3)),  del  decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159.