Art. 68 
 
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente
                          della riscossione 
 
  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non  tributarie,  sono
sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo  dall'8  marzo
al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di  pagamento  emesse  dagli
agenti  della  riscossione,  nonche'  dagli  avvisi  previsti   dagli
articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con  modificazioni,  dalla  ((legge  30  luglio))  2010,  n.  122.  I
versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati  in  unica
soluzione  entro  il  mese  successivo  al  termine  del  periodo  di
sospensione. Non si procede al rimborso di quanto  gia'  versato.  Si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  12  del   decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche  agli  atti
di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui  al  regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, emesse dagli  enti  territoriali,  nonche'  agli
atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160. 
  ((2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del  21
febbraio 2020, avevano la residenza  ovvero  la  sede  operativa  nel
territorio dei comuni individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e  dei  soggetti
diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del  21  febbraio
2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa,
i termini delle sospensioni di cui ai commi 1  e  2  decorrono  dalla
medesima data del 21 febbraio 2020.)) 
  3. ((Sono differiti)) al 31 maggio il termine di versamento del  28
febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera  b),  e  23,  e
all'articolo 5, comma 1, lettera d),  del  decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136, nonche' all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2,
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  e  il  termine  di
versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del
presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui  all'articolo
19, comma 1, del decreto legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  le
comunicazioni di inesigibilita' relative  alle  quote  affidate  agli
agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019  e  nell'anno
2020 sono presentate, rispettivamente, entro  il  31  dicembre  2023,
entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.