((Art. 71-bis 
 
  Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarieta' sociale 
 
  1. All'articolo 16  della  legge  19  agosto  2016,  n.  166,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
  « d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per  l'abbigliamento  e
per l'arredamento, dei giocattoli, dei  materiali  per  l'edilizia  e
degli  elettrodomestici,  nonche'  dei  personal  computer,   tablet,
e-reader e altri dispositivi per la lettura in  formato  elettronico,
non piu' commercializzati o non idonei alla  commercializzazione  per
imperfezioni,  alterazioni,  danni  o  vizi  che  non  ne  modificano
l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari »; 
  b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  « 3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo
di adempiere per loro conto, ferma restando  la  responsabilita'  del
donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere  b)
e c) del comma 3 ».))