Art. 61 
 
 
Sospensione   dei   versamenti   delle   ritenute,   dei   contributi
  previdenziali e  assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione
  obbligatoria 
 
  1. Per i soggetti di  cui  al  comma  2,  che  hanno  il  domicilio
fiscale, la sede legale o la  sede  operativa  nel  territorio  dello
Stato, sono sospesi: 
    a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,  n.  600,  che  i  predetti  soggetti  operano  in
qualita' di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 
    b) i termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 
    c) i termini  dei  versamenti  relativi  all'imposta  sul  valore
aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  ai  seguenti
soggetti: 
    a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio  e  turismo  e
tour operator; 
    b) federazioni sportive nazionali, enti di  promozione  sportiva,
associazioni    e    societa'    sportive     professionistiche     e
dilettantistiche, nonche' soggetti  che  gestiscono  stadi,  impianti
sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo,
centri sportivi, piscine e centri natatori; 
    c)  soggetti  che  gestiscono  teatri,  sale  da  concerto,  sale
cinematografiche,  ivi  compresi  i  servizi  di  biglietteria  e  le
attivita'  di  supporto  alle  rappresentazioni  artistiche,  nonche'
discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi; 
    d) soggetti  che  gestiscono  ricevitorie  del  lotto,  lotterie,
scommesse,  ivi  compresa  la  gestione  di  macchine  e   apparecchi
correlati; 
    e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi  compresi
quelli  di  carattere  artistico,  culturale,  ludico,   sportivo   e
religioso; 
    f) soggetti che gestiscono attivita' di ristorazione,  gelaterie,
pasticcerie, bar e pub; 
    g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi  e
monumenti  storici,  nonche'  orti  botanici,  giardini  zoologici  e
riserve naturali; 
    h) soggetti che gestiscono asili nido  e  servizi  di  assistenza
diurna  per  minori  disabili,  servizi  educativi   e   scuole   per
l'infanzia, servizi didattici di primo  e  secondo  grado,  corsi  di
formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e  di  volo,
che rilasciano  brevetti  o  patenti  commerciali,  scuole  di  guida
professionale per autisti; 
    i) soggetti che svolgono  attivita'  di  assistenza  sociale  non
residenziale per anziani e disabili; 
    l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n.  323,  e
centri per il benessere fisico; 
    m) soggetti  che  gestiscono  parchi  di  divertimento  o  parchi
tematici; 
    n) soggetti che  gestiscono  stazioni  di  autobus,  ferroviarie,
metropolitane, marittime o aeroportuali; 
    o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto
passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare,
ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie
e skilift; 
    p) soggetti che  gestiscono  servizi  di  noleggio  di  mezzi  di
trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; 
    q) soggetti che gestiscono servizi di  noleggio  di  attrezzature
sportive  e  ricreative  ovvero  di  strutture  e  attrezzature   per
manifestazioni e spettacoli; 
    r)  soggetti  che  svolgono  attivita'  di  guida  e   assistenza
turistica; 
    s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese  in  gruppi
editoriali dagli stessi direttamente gestite; 
    t) organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale  di  cui
all'articolo 10 del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,
iscritte negli  appositi  registri,  organizzazioni  di  volontariato
iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni  di  promozione  sociale
iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge  7  dicembre
2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o  principale,  una  o
piu' attivita' di interesse generale previste dall'articolo 5,  comma
1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
  3. Per le imprese turistico-ricettive,  le  agenzie  di  viaggio  e
turismo e i tour operator che hanno il  domicilio  fiscale,  la  sede
legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,
restano ferme le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  3,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. 
  4. Salvo quanto disposto al comma 5, i versamenti sospesi ai  sensi
del comma  1  sono  effettuati,  senza  applicazione  di  sanzioni  e
interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020  o  mediante
rateizzazione fino a un  massimo  di  cinque  rate  mensili  di  pari
importo a decorrere dal mese di maggio  2020.  Nei  medesimi  termini
sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i  versamenti
delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. 
  5. Le  federazioni  sportive  nazionali,  gli  enti  di  promozione
sportiva, le associazioni e le societa' sportive professionistiche  e
dilettantistiche, di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  applicano  la
sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio  2020.  I  versamenti
sospesi ai  sensi  del  periodo  precedente  sono  effettuati,  senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il
30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo  di  cinque
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 23 e 24 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi): 
                "Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) 
                1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo  87,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni  indicate
          nell'articolo 5 del  predetto  testo  unico  e  le  persone
          fisiche  che  esercitano  imprese  commerciali,  ai   sensi
          dell'articolo  51  del  citato  testo  unico,   o   imprese
          agricole,  le  persone  fisiche  che  esercitano   arti   e
          professioni,  il  curatore  fallimentare,  il   commissario
          liquidatore   nonche'   il   condominio   quale   sostituto
          d'imposta, i quali corrispondono  somme  e  valori  di  cui
          all'articolo 48 dello stesso testo  unico,  devono  operare
          all'atto del pagamento una ritenuta  a  titolo  di  acconto
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  dovuta  dai
          percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso  in  cui  la
          ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
          in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti  in  denaro,
          il sostituito e' tenuto a versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta. 
                1-bis  I  soggetti  che   adempiono   agli   obblighi
          contributivi sui  redditi  di  lavoro  dipendente  prestato
          all'estero   di   cui    all'articolo    48,    concernente
          determinazione del  reddito  di  lavoro  dipendente,  comma
          8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, devono  in  ogni  caso  operare  le  relative
          ritenute. 
                2. La ritenuta da operare e' determinata: 
                  a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
          di cui all'articolo 48 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  esclusi   quelli
          indicati alle successive lettere b) e  c),  corrisposti  in
          ciascun periodo di paga, con le aliquote  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo  di
          paga  i  corrispondenti  scaglioni  annui  di  reddito   ed
          effettuando le detrazioni previste negli articoli 12  e  13
          del citato testo unico, rapportate al  periodo  stesso.  Le
          detrazioni di cui all'articolo 12 del  citato  testo  unico
          sono riconosciute se  il  percipiente  dichiara  di  avervi
          diritto, indica  le  condizioni  di  spettanza,  il  codice
          fiscale dei  soggetti  per  i  quali  si  usufruisce  delle
          detrazioni e si impegna  a  comunicare  tempestivamente  le
          eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
          i  periodi  di  imposta   successivi.   L'omissione   della
          comunicazione    relativa    alle    variazioni    comporta
          l'applicazione delle sanzioni previste  dall'  articolo  11
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          successive modificazioni; 
                  b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle   persone   fisiche,   ragguagliando   a    mese    i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito; 
                  c) sugli  emolumenti  arretrati  relativi  ad  anni
          precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui  all'articolo  18,
          dello  stesso   testo   unico,   intendendo   per   reddito
          complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
          dipendente corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito  nel
          biennio  precedente,  effettuando  le  detrazioni  previste
          negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico; 
                  d) sulla parte imponibile del trattamento  di  fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
          a),  del  citato  testo  unico  con  i   criteri   di   cui
          all'articolo 17 dello stesso testo unico; 
                  d-bis) ; 
                  e) sulla parte imponibile delle somme e dei  valori
          di  cui  all'articolo  48,  del  citato  testo  unico,  non
          compresi nell'articolo  16,  comma  1,  lettera  a),  dello
          stesso testo unico, corrisposti agli eredi  del  lavoratore
          dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione
          di reddito. 
                3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
          entro il 28 febbraio dell'anno successivo  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le  ritenute  operate  sulle  somme  e  i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
          dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti  stessi,
          tenendo conto delle detrazioni  eventualmente  spettanti  a
          norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
          norma  dell'articolo  15  dello  stesso  testo   unico,   e
          successive modificazioni, per oneri a fronte dei  quali  il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato   trattenute,   nonche',
          limitatamente agli oneri di cui al comma 1,  lettere  c)  e
          f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita'  a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti  aziendali.
          In caso  di  incapienza  delle  retribuzioni  a  subire  il
          prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
          anno  entro  il  28  febbraio  dell'anno   successivo,   il
          sostituito puo' dichiarare per  iscritto  al  sostituto  di
          volergli versare  l'importo  corrispondente  alle  ritenute
          ancora dovute, ovvero,  di  autorizzarlo  a  effettuare  il
          prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga  successivi
          al secondo dello stesso periodo di imposta.  Sugli  importi
          di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse  in
          ragione dello 0,50 per cento mensile, che e'  trattenuto  e
          versato nei termini e con  le  modalita'  previste  per  le
          somme cui  si  riferisce.  L'importo  che  al  termine  del
          periodo d'imposta non e' stato  trattenuto  per  cessazione
          del rapporto di lavoro o per incapienza delle  retribuzioni
          deve essere comunicato all'interessato che deve  provvedere
          al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.  Se
          alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
          somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate  a
          titolo  definitivo  sono  ammesse  in  detrazione  fino   a
          concorrenza  dell'imposta  relativa  ai  predetti   redditi
          prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
          si applica anche nell'ipotesi in cui le somme  o  i  valori
          prodotti all'estero abbiano concorso a formare  il  reddito
          di lavoro dipendente in periodi  d'imposta  precedenti.  Se
          concorrono  redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri   la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 
                4.  Ai  fini  del  compimento  delle  operazioni   di
          conguaglio di fine anno  il  sostituito  puo'  chiedere  al
          sostituto di tenere  conto  anche  dei  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.  A
          tal  fine  il  sostituito  deve  consegnare  al   sostituto
          d'imposta, entro il 12 del  mese  di  gennaio  del  periodo
          d'imposta successivo a quello in cui sono stati  percepiti,
          la certificazione unica concernente  i  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          erogati da  altri  soggetti,  compresi  quelli  erogati  da
          soggetti  non  obbligati  ad  effettuare  le  ritenute.  La
          presente  disposizione  non  si  applica  ai  soggetti  che
          corrispondono trattamenti pensionistici. 
                5." 
                "Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
          lavoro dipendente) 
                1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23,
          che corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma  1,
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi,
          con obbligo di rivalsa, una ritenuta a  titolo  di  acconto
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla  parte
          imponibile  di   detti   redditi,   determinata   a   norma
          dell'articolo 48-bis del predetto testo unico. Nel caso  in
          cui la ritenuta da operare sui predetti redditi  non  trovi
          capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in
          denaro, il sostituito e'  tenuto  a  versare  al  sostituto
          l'importo corrispondente all'ammontare della  ritenuta.  Si
          applicano, in quanto  compatibili,  tutte  le  disposizioni
          dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla
          parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16,  comma
          1, lettera c), del medesimo testo  unico,  la  ritenuta  e'
          operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. 
                1-bis. Sulla parte imponibile  dei  compensi  di  cui
          all'articolo 48-bis, comma 1,  lettera  d-bis),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e'
          operata una ritenuta  a  titolo  d'imposta  con  l'aliquota
          prevista per il  primo  scaglione  di  reddito,  maggiorata
          delle addizionali vigenti. 
                1-ter Sulla  parte  imponibile  dei  redditi  di  cui
          all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  in
          materia  di  redditi  assimilati   a   quelli   di   lavoro
          dipendente, corrisposti  a  soggetti  non  residenti,  deve
          essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
          del 30 per cento. 
                1-quater. Sulla parte  imponibile  delle  prestazioni
          pensionistiche complementari di cui all'articolo 50,  comma
          1, lettera h-bis) del TUIR  e'  operata  una  ritenuta  con
          l'aliquota stabilita dagli articoli 11  e  14  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
                2." 
              La legge 24 ottobre 2000, n. 323 recante "Riordino  del
          settore termale" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 8  novembre
          2000, n. 261. 
              Il  testo   dell'articolo   10   del   citato   decreto
          legislativo 4  dicembre  1997,  n.  460  e'  riportato  nei
          riferimenti all'art. 35. 
              La legge 11 agosto 1991, n. 266  recante  "Legge-quadro
          sul volontariato" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 22  agosto
          1991, n. 196. 
              Il testo dell'articolo 7 della citata legge 7  dicembre
          2000, n. 383 e' riportato nei riferimenti all'art. 35. 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  5  del
          citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117: 
                "Art. 5. Attivita' di interesse generale 
                1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle  imprese
          sociali incluse le cooperative sociali, esercitano  in  via
          esclusiva o principale una o piu'  attivita'  di  interesse
          generale per il perseguimento, senza  scopo  di  lucro,  di
          finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si
          considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
          alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio,  le
          attivita' aventi ad oggetto: 
                  a)  interventi   e   servizi   sociali   ai   sensi
          dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre  2000,
          n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
          prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e
          alla  legge  22  giugno  2016,   n.   112,   e   successive
          modificazioni; 
                  b) interventi e prestazioni sanitarie; 
                  c) prestazioni socio-sanitarie di  cui  al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6  giugno
          2001, e successive modificazioni; 
                  d)    educazione,    istruzione    e     formazione
          professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
          successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di
          interesse sociale con finalita' educativa; 
                  e)   interventi   e   servizi   finalizzati    alla
          salvaguardia   e   al   miglioramento   delle    condizioni
          dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle
          risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali  e
          prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14  agosto
          1991, n. 281; 
                  f)  interventi  di  tutela  e  valorizzazione   del
          patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni; 
                  g) formazione universitaria e post-universitaria; 
                  h) ricerca  scientifica  di  particolare  interesse
          sociale; 
                  i)   organizzazione   e   gestione   di   attivita'
          culturali, artistiche o ricreative  di  interesse  sociale,
          incluse  attivita',  anche  editoriali,  di  promozione   e
          diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
          delle attivita' di interesse generale di  cui  al  presente
          articolo; 
                  j) radiodiffusione sonora a carattere  comunitario,
          ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della  legge  6  agosto
          1990, n. 223, e successive modificazioni; 
                  k)   organizzazione   e   gestione   di   attivita'
          turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
                  l) formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla
          prevenzione della  dispersione  scolastica  e  al  successo
          scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e  al
          contrasto della poverta' educativa; 
                  m) servizi strumentali ad enti  del  Terzo  settore
          resi da enti composti in misura non inferiore  al  settanta
          per cento da enti del Terzo settore; 
                  n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge
          11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 
                  o) attivita' commerciali, produttive, di educazione
          e  informazione,  di  promozione,  di  rappresentanza,   di
          concessione in licenza di marchi di certificazione,  svolte
          nell'ambito o a favore di  filiere  del  commercio  equo  e
          solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
          produttore  operante  in  un'area  economica  svantaggiata,
          situata, di norma, in un Paese in via  di  sviluppo,  sulla
          base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
          l'accesso del  produttore  al  mercato  e  che  preveda  il
          pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo  in  favore
          del produttore e  l'obbligo  del  produttore  di  garantire
          condizioni di lavoro sicure, nel rispetto  delle  normative
          nazionali ed  internazionali,  in  modo  da  permettere  ai
          lavoratori di condurre un'esistenza libera e  dignitosa,  e
          di rispettare i diritti sindacali,  nonche'  di  impegnarsi
          per il contrasto del lavoro infantile; 
                  p)  servizi  finalizzati   all'inserimento   o   al
          reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
          persone  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  del  decreto
          legislativo recante revisione della disciplina  in  materia
          di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
          c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
                  q) alloggio  sociale,  ai  sensi  del  decreto  del
          Ministero  delle  infrastrutture  del  22  aprile  2008,  e
          successive modificazioni, nonche' ogni altra  attivita'  di
          carattere  residenziale  temporaneo  diretta  a  soddisfare
          bisogni   sociali,   sanitari,   culturali,   formativi   o
          lavorativi; 
                  r) accoglienza umanitaria ed  integrazione  sociale
          dei migranti; 
                  s) agricoltura sociale, ai  sensi  dell'articolo  2
          della  legge  18  agosto  2015,  n.   141,   e   successive
          modificazioni; 
                  t) organizzazione e gestione di attivita'  sportive
          dilettantistiche; 
                  u)  beneficenza,  sostegno  a  distanza,   cessione
          gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
          2016, n. 166, e successive modificazioni, o  erogazione  di
          denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o
          di attivita' di interesse generale  a  norma  del  presente
          articolo; 
                  v) promozione della cultura della legalita',  della
          pace tra i popoli, della nonviolenza  e  della  difesa  non
          armata; 
                  w) promozione e tutela dei diritti  umani,  civili,
          sociali e politici, nonche' dei diritti dei  consumatori  e
          degli utenti delle attivita' di interesse generale  di  cui
          al presente articolo, promozione delle pari opportunita'  e
          delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche  dei
          tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo  2000,  n.
          53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo  1,
          comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
                  x) cura di procedure di adozione internazionale  ai
          sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; 
                  y)  protezione  civile  ai  sensi  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; 
                  z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o
          di beni confiscati alla criminalita' organizzata." 
              Per  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri 1° marzo 2020 si veda nei riferimenti all'art. 19. 
              Si riporta il testo del comma  3  dell'articolo  1  del
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
          febbraio 2020 (Sospensione dei  termini  per  l'adempimento
          degli  obblighi  tributari  a   favore   dei   contribuenti
          interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                "Art. 1. 
                1. - 2. (Omissis) 
                3. I sostituti d'imposta aventi la sede legale  o  la
          sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1,
          non operano le  ritenute  alla  fonte  per  il  periodo  di
          sospensione indicato nel medesimo comma. La sospensione  si
          applica alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600 e successive modificazioni."