Art. 61 bis 
 
 
Disposizioni riguardanti i termini relativi  alla  dichiarazione  dei
                      redditi precompilata 2020 
 
  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le disposizioni del presente articolo  acquistano  efficacia  a
decorrere dal 1° gennaio 2020, ad eccezione di quella di cui al comma
2, lettera c), che acquista efficacia dall'anno 2021 ». 
  2. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1,
comma 1, del  decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  e'
prorogato al 5 maggio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   16-bis   del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.  157,
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  per  esigenze
          indifferibili), come modificato dalla presente legge: 
                "Art.  16-bis.   Ampliamento   delle   categorie   di
          contribuenti  che  possono  utilizzare  il  modello  730  e
          riordino dei termini dell'assistenza fiscale 
                1. Al regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
          delle finanze 31 maggio 1999, n.  164,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 13: 
                    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                    "1.   I   possessori   dei    redditi    indicati
          all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9  luglio
          1997,   n.   241,   possono   adempiere   all'obbligo    di
          dichiarazione   dei    redditi    presentando    l'apposita
          dichiarazione e la scheda ai fini  della  destinazione  del
          due, del cinque e  dell'otto  per  mille  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche: 
                    a) entro il 30 settembre dell'anno  successivo  a
          quello  cui  si  riferisce  la  dichiarazione,  al  proprio
          sostituto  d'imposta,  che  intende  prestare  l'assistenza
          fiscale; 
                    b) entro il 30 settembre dell'anno  successivo  a
          quello  cui  si   riferisce   la   dichiarazione,   ad   un
          CAF-dipendenti, unitamente alla  documentazione  necessaria
          all'effettuazione delle operazioni di controllo"; 
                    2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal
          seguente: "I contribuenti con contratto di lavoro  a  tempo
          determinato,    nell'anno    di     presentazione     della
          dichiarazione,   possono   adempiere   agli   obblighi   di
          dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno  dal
          mese di presentazione della  dichiarazione  al  terzo  mese
          successivo, rivolgendosi al  sostituto  d'imposta  o  a  un
          CAF-dipendenti  purche'  siano  conosciuti   i   dati   del
          sostituto d'imposta che dovra' effettuare il conguaglio"; 
                    3) il comma 3 e' abrogato; 
                  b) all'articolo 16: 
                    1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita  dalla
          seguente: 
                    "d) conservare le schede relative alle scelte per
          la destinazione del due, del cinque e dell'otto  per  mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino  al  31
          dicembre  del  secondo  anno   successivo   a   quello   di
          presentazione"; 
                    2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
                    "1-bis.  I  CAF-dipendenti  e  i   professionisti
          abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la
          trasmissione  delle  dichiarazioni   integrative   di   cui
          all'articolo 14, concludono le attivita' di cui al comma 1,
          lettere a), b) e c), del presente articolo entro: 
                    a)  il  15  giugno  di  ciascun  anno,   per   le
          dichiarazioni  presentate  dal  contribuente  entro  il  31
          maggio; 
                    b)  il  29  giugno  di  ciascun  anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal  contribuente  dal  1°  al  20
          giugno; 
                    c)  il  23  luglio  di  ciascun  anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno  al
          15 luglio; 
                    d) il  15  settembre  di  ciascun  anno,  per  le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio  al
          31 agosto; 
                    e) il  30  settembre  di  ciascun  anno,  per  le
          dichiarazioni presentate dal  contribuente  dal  1°  al  30
          settembre"; 
                    3) al comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, le
          parole: "entro il 7 marzo" sono sostituite dalle  seguenti:
          "entro il 16 marzo"; 
                  c) all'articolo 17, comma 1: 
                    1) alla lettera b), le parole: "e comunque  entro
          il 7 luglio" sono soppresse; 
                    2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
                    "c) trasmettere  in  via  telematica  all'Agenzia
          delle entrate  le  dichiarazioni  elaborate  e  i  relativi
          prospetti di liquidazione, nonche' consegnare,  secondo  le
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti  le  schede
          relative alle scelte  per  la  destinazione  del  due,  del
          cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, entro: 
                    1)  il  15  giugno  di  ciascun  anno,   per   le
          dichiarazioni  presentate  dal  contribuente  entro  il  31
          maggio; 
                    2)  il  29  giugno  di  ciascun  anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal  contribuente  dal  1°  al  20
          giugno; 
                    3)  il  23  luglio  di  ciascun  anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno  al
          15 luglio; 
                    4) il  15  settembre  di  ciascun  anno,  per  le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio  al
          31 agosto; 
                    5) il  30  settembre  di  ciascun  anno,  per  le
          dichiarazioni presentate dal  contribuente  dal  1°  al  30
          settembre"; 
                    3) alla lettera c-bis), le  parole:  "il  termine
          previsto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i   termini
          previsti"; 
                  d) all'articolo 19: 
                    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                    "1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di
          liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile
          e  comunque  sulla  retribuzione  di  competenza  del  mese
          successivo a quello in cui  il  sostituto  ha  ricevuto  il
          predetto prospetto  di  liquidazione  e  sono  versate  nel
          termine  previsto  per  il  versamento  delle  ritenute  di
          acconto del dichiarante relative alle stesse  retribuzioni.
          Se il sostituto d'imposta  riscontra  che  la  retribuzione
          sulla quale effettuare il conguaglio risulta  insufficiente
          per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a
          debito,  trattiene  la  parte  residua  dalle  retribuzioni
          corrisposte nei periodi di paga  immediatamente  successivi
          dello stesso periodo d'imposta,  applicando  gli  interessi
          stabiliti per il differimento di  pagamento  delle  imposte
          sui redditi"; 
                    2)  al  comma  2,  le  parole:  "retribuzione  di
          competenza  del  mese  di  luglio"  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  "prima  retribuzione  utile  e  comunque   sulla
          retribuzione di competenza del mese successivo a quello  in
          cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione"; 
                    3) al comma 4, le parole: "a partire dal mese  di
          agosto o di settembre" sono sostituite dalle  seguenti:  "a
          partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento
          dei dati del prospetto di liquidazione"; 
                    4) al comma 6,  le  parole:  "entro  il  mese  di
          settembre" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il  10
          ottobre". 
                2. All'articolo 4 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma  6-quater,  le  parole:  "entro  il  31
          marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 marzo"; 
                  b) al comma 6-quinquies, le  parole:  "entro  il  7
          marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 marzo"; 
                  c)  dopo  il  comma  6-quinquies  e'  aggiunto   il
          seguente: 
                    "6-sexies.     L'Agenzia      delle      entrate,
          esclusivamente  nell'area  autenticata  del  proprio   sito
          internet, rende disponibili agli interessati i  dati  delle
          certificazioni pervenute ai sensi  del  comma  6-quinquies.
          Gli  interessati  possono  delegare  all'accesso  anche  un
          soggetto di cui all'articolo 3, comma 3". 
                3. Al decreto legislativo 21 novembre 2014,  n.  175,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro il 15
          aprile"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  30
          aprile"; 
                  b) all'articolo 4, comma 3-bis, le  parole:  "entro
          il 23 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il  30
          settembre". 
                4.  La  trasmissione  telematica  all'Agenzia   delle
          entrate da parte dei soggetti terzi  dei  dati  relativi  a
          oneri  e  spese  sostenuti   dai   contribuenti   nell'anno
          precedente  e  alle  spese  sanitarie  rimborsate,  di  cui
          all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre
          1991,  n.  413,  nonche'  dei  dati  relativi  alle   spese
          individuate dai decreti del Ministro dell'economia e  delle
          finanze emanati ai sensi  dell'articolo  3,  comma  4,  del
          decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con  scadenza
          al 28 febbraio, e'  effettuata  entro  il  termine  del  16
          marzo. 
                5. Le disposizioni del presente  articolo  acquistano
          efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2020, ad eccezione  di
          quella di cui al comma 2, lettera c) che acquista efficacia
          dall'anno 2021." 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  1  del
          decreto   legislativo   21   novembre    2014,    n.    175
          (Semplificazione  fiscale  e  dichiarazione   dei   redditi
          precompilata): 
                "Art. 1. Dichiarazione dei redditi precompilata 
                1.  A  decorrere  dal  2015,  in  via   sperimentale,
          l'Agenzia  delle  entrate,  utilizzando   le   informazioni
          disponibili in Anagrafe tributaria,  i  dati  trasmessi  da
          parte  di  soggetti  terzi  e  i   dati   contenuti   nelle
          certificazioni di cui  all'articolo  4,  comma  6-ter,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
          322, rende disponibile telematicamente, entro il 30  aprile
          di  ciascun  anno,  ai  titolari  di  redditi   di   lavoro
          dipendente e assimilati indicati agli  articoli  49  e  50,
          comma 1, lettere a), c), c-bis),  d),  g),  con  esclusione
          delle  indennita'  percepite  dai  membri  del   Parlamento
          europeo, i) ed  l),  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n.  917,  la  dichiarazione  precompilata
          relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo'
          essere accettata o modificata."