Art. 62 
 
 
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali  e
                            contributivi 
 
  1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o
la sede  operativa  nel  territorio  dello  Stato  sono  sospesi  gli
adempimenti   tributari   diversi   dai    versamenti    e    diversi
dall'effettuazione delle  ritenute  alla  fonte  e  delle  trattenute
relative  all'addizionale  regionale  e  comunale,  che  scadono  nel
periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e  il  31  maggio  2020.  Restano
ferme le  disposizioni  di  cui  all'articolo  61-bis  riguardanti  i
termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata. 
  2. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o  la  sede  operativa
nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non  superiori  a  2
milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello  in  corso
alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge,  sono
sospesi i versamenti da  autoliquidazione  che  scadono  nel  periodo
compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: 
    a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale,
che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta; 
    b) relativi all'imposta sul valore aggiunto; 
    c) relativi ai contributi previdenziali  e  assistenziali,  e  ai
premi per l'assicurazione obbligatoria. 
  3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul  valore  aggiunto
di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi  o
compensi percepiti, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la  sede
operativa  nelle  Province  di  Bergamo,  Brescia,  Cremona,  Lodi  e
Piacenza. 
  4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o
la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020,  restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze  24  febbraio  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. 
  5. I versamenti sospesi ai sensi dei  commi  2  e  3,  nonche'  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24  febbraio  2020
sono effettuati, senza applicazione  di  sanzioni  ed  interessi,  in
un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o  mediante  rateizzazione
fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a  decorrere  dal
mese di maggio 2020. Non si fa  luogo  al  rimborso  di  quanto  gia'
versato. 
  6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del  comma  1  sono  effettuati
entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. 
  7. Abrogato dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge  8  aprile
2020, n. 23. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo degli articoli 23 e 24 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600  e'
          riportato nei riferimenti all'art. 61. 
              Per  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri 1° marzo 2020 si veda nei riferimenti all'art. 19. 
              Il citato decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze 24 febbraio 2020 e' pubblicato nella Gazz. Uff.  26
          febbraio 2020, n. 48.