Art. 63 
 
 
                   Premio ai lavoratori dipendenti 
 
  1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui  all'articolo
49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con
un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno  precedente  di
importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese  di
marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a  100
euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria
sede di lavoro nel predetto mese. 
  2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29   settembre   1973,   n.   600
riconoscono, in via automatica, l'incentivo  di  cui  al  comma  1  a
partire dalla retribuzione corrisposta nel  mese  di  aprile  2020  e
comunque entro  il  termine  di  effettuazione  delle  operazioni  di
conguaglio di fine anno. 
  3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2  compensano  l'incentivo
erogato mediante  l'istituto  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  49  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917: 
                "Art. 49. Redditi di lavoro dipendente 
                1. Sono  redditi  di  lavoro  dipendente  quelli  che
          derivano da rapporti aventi per oggetto la  prestazione  di
          lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la
          direzione di altri, compreso il lavoro a  domicilio  quando
          e' considerato lavoro dipendente  secondo  le  norme  della
          legislazione sul lavoro." 
              Il  testo  dell'articolo  23  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600  e'
          riportato nei riferimenti all'art. 61. 
              Si riporta il testo dell'articolo 29 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: 
                "Art. 29  (Ritenuta  sui  compensi  e  altri  redditi
          corrisposti dallo Stato) 
                1. Le amministrazioni dello  Stato,  comprese  quelle
          con ordinamento autonomo, che corrispondono le  somme  e  i
          valori di cui all'articolo 23, devono  effettuare  all'atto
          del pagamento una ritenuta diretta in acconto  dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti  .
          La ritenuta e' operata con le seguenti modalita': 
                  a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
          di cui all'articolo 48, del testo unico delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  esclusi   quelli
          indicati alle successive lettere b) e c), aventi  carattere
          fisso e continuativo, con i criteri e le modalita'  di  cui
          al comma 2 dell'articolo 23; 
                  b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
          stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
          da quelli di cui alla lettera a) e sulla  parte  imponibile
          delle indennita' di cui all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8,
          del citato testo unico, con la  aliquota  applicabile  allo
          scaglione di reddito piu' elevato della categoria o  classe
          di stipendio del percipiente all'atto del pagamento  o,  in
          mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito; 
                  c) sugli  emolumenti  arretrati  relativi  ad  anni
          precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui  all'articolo  18,
          dello  stesso   testo   unico,   intendendo   per   reddito
          complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
          dipendente corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito  nel
          biennio precedente, al netto delle deduzioni  di  cui  agli
          articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico; 
                  d) sulla parte imponibile del trattamento  di  fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
          a),  del  citato  testo  unico  con  i   criteri   di   cui
          all'articolo 17, dello stesso testo unico; 
                  e) sulla parte imponibile delle somme e  valori  di
          cui all'articolo 48, del citato testo unico,  non  compresi
          nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello  stesso  testo
          unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per
          il primo scaglione di reddito. 
                2.  Gli  uffici  che  dispongono  il   pagamento   di
          emolumenti aventi carattere  fisso  e  continuativo  devono
          effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data
          di  cessazione  del  rapporto,  se  questa   e'   anteriore
          all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23,
          con le modalita' in esso stabilite. A tal fine,  all'inizio
          del rapporto, il sostituito deve  specificare  quale  delle
          opzioni  previste  al  comma  3  dell'articolo  23  intende
          adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti
          e  gli  altri   organi   che   corrispondono   compensi   e
          retribuzioni non  aventi  carattere  fisso  e  continuativo
          devono  comunicare  ai  predetti  uffici,  entro  la   fine
          dell'anno e, comunque, non oltre il  12  gennaio  dell'anno
          successivo, l'ammontare delle somme corrisposte,  l'importo
          degli eventuali contributi previdenziali  e  assistenziali,
          compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute
          effettuate. Per le somme e i valori a carattere  ricorrente
          la  comunicazione  deve  essere  effettuata   su   supporto
          magnetico  secondo  specifiche   tecniche   approvate   con
          apposito decreto del Ministro del tesoro, di  concerto  con
          il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione
          del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti
          non consenta la integrale applicazione  della  ritenuta  di
          conguaglio, la differenza e' recuperata  mediante  ritenuta
          sulle competenze di altra natura che siano liquidate  anche
          da altro soggetto in dipendenza  del  cessato  rapporto  di
          lavoro. Si applicano anche  le  disposizioni  dell'articolo
          23, comma 4. 
                3. Le amministrazioni della Camera dei deputati,  del
          Senato  e  della  Corte   costituzionale,   nonche'   della
          Presidenza della  Repubblica  e  degli  organi  legislativi
          delle regioni a  statuto  speciale,  che  corrispondono  le
          somme e i valori di cui al comma  1,  effettuano,  all'atto
          del pagamento,  una  ritenuta  d'acconto  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche con i criteri indicati  nello
          stesso comma. Le  medesime  amministrazioni,  all'atto  del
          pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di  cui
          all'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  applicano  una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
          indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
          criteri indicati nel comma 1. Si applicano le  disposizioni
          di cui al comma 2. 
                4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui  valori
          di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in  tutto  o
          in  parte,  sui  contestuali  pagamenti   in   denaro,   il
          sostituito e'  tenuto  a  versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta. 
                5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle  di
          cui al comma 3, che corrispondono i  compensi  e  le  altre
          somme di  cui  agli  articoli  24,  25,  25-bis,  26  e  28
          effettuano all'atto del  pagamento  le  ritenute  stabilite
          dalle disposizioni stesse." 
              Si riporta il testo dell'all'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
                "Art. 17 (Oggetto) 
                1. I contribuenti eseguono versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle
          imposte sui  redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle
          imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta
          regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori
          a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata  a  partire  dal
          decimo giorno successivo a quello  di  presentazione  della
          dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  [d-bis) all'addizionale regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche;] 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                2-bis. 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                2-quater.  In   deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di cessazione della  partita  IVA,  ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  esclusa  la
          facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
                2-sexies. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta."