Art. 65 
 
 
               Credito d'imposta per botteghe e negozi 
 
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse  all'emergenza  epidemiologica
da  COVID-19,  ai   soggetti   esercenti   attivita'   d'impresa   e'
riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura  del
60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese
di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attivita' di  cui  agli
allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
11 marzo 2020 ed e' utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma  1  non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2-ter. Al fine di accelerare l'erogazione delle risorse  attribuite
dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la  riduzione  del  disagio
abitativo, il riparto tra le regioni della disponibilita' complessiva
assegnata  per  l'anno  2020  al  Fondo  nazionale  per  il  sostegno
all'accesso alle abitazioni in  locazione,  di  cui  all'articolo  11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi 60 milioni di
euro, e il riparto dell'annualita'  2020  del  Fondo  destinato  agli
inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma 5,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124,  attribuita  dall'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 28 marzo  2014,  n.  47,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 maggio  2014,  n.  80,  e  pari  a  9,5
milioni di euro, sono effettuati entro dieci  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in
deroga alle procedure ordinarie di  determinazione  dei  coefficienti
regionali e adottando gli stessi coefficienti gia' utilizzati  per  i
riparti relativi all'annualita' 2019. 
  2-quater. Nel termine di trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  le  regioni
attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche  in  applicazione
dell'articolo 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  con
procedura  di  urgenza,  anche  secondo  le  quote  a  rendiconto   o
programmate  nelle  annualita'  pregresse,  nonche'  per  l'eventuale
scorrimento delle graduatorie vigenti  del  Fondo  nazionale  di  cui
all'articolo 11 della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431.  I  comuni
utilizzano i fondi  anche  ricorrendo  all'unificazione  dei  titoli,
capitoli e  articoli  delle  rispettive  voci  di  bilancio  ai  fini
dell'ordinazione e pagamento della spesa. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degliallegati 1 e 2 del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11  marzo   2020
          (Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23
          febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in  materia  di
          contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale): 
 
                                                          "Allegato 1 
 
                            Commercio al dettaglio 
 
                Ipermercati 
                Supermercati 
                Discount di alimentari 
                Minimercati ed altri esercizi  non  specializzati  di
          alimentari vari 
                Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
                Commercio al dettaglio in esercizi non  specializzati
          di   computer,    periferiche,    attrezzature    per    le
          telecomunicazioni, elettronica di consumo  audio  e  video,
          elettrodomestici 
                Commercio  al  dettaglio  di   prodotti   alimentari,
          bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici  ateco:
          47.2) 
                Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
          in esercizi specializzati 
                Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e
          per le telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati
          (codice ateco: 47.4) 
                Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici,  vetro
          piano e materiale elettrico e termoidraulico 
                Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 
                Commercio    al    dettaglio    di    articoli    per
          l'illuminazione 
                Commercio  al  dettaglio  di  giornali,   riviste   e
          periodici 
                Farmacie 
                Commercio   al   dettaglio    in    altri    esercizi
          specializzati di medicinali  non  soggetti  a  prescrizione
          medica 
                Commercio  al  dettaglio  di  articoli   medicali   e
          ortopedici in esercizi specializzati 
                Commercio al dettaglio  di  articoli  di  profumeria,
          prodotti per toletta e per l'igiene personale 
                Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 
                Commercio al dettaglio  di  materiale  per  ottica  e
          fotografia 
                Commercio  al  dettaglio  di  combustibile  per   uso
          domestico e per riscaldamento 
                Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti
          per la lucidatura e affini 
                Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto
          effettuato via internet 
                Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto
          effettuato per televisione 
                Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto
          per corrispondenza, radio, telefono 
                Commercio  effettuato  per  mezzo   di   distributori
          automatici." 
 
                                                          "Allegato 2 
 
                            Servizi per la persona 
 
                Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 
                Attivita' delle lavanderie industriali 
                Altre lavanderie, tintorie 
                Servizi di pompe funebri e attivita' connesse." 
              Il  testo   dell'articolo   17   del   citato   decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  e'  riportato   nei
          riferimenti all'art. 63. 
              Si riporta il testo degli articoli 61 e  109,  comma  5
          del citato testo decreto del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917: 
                "Art. 61. Interessi passivi 
                1.  Gli  interessi  passivi  inerenti   all'esercizio
          d'impresa sono deducibili per la  parte  corrispondente  al
          rapporto tra l'ammontare dei ricavi e  altri  proventi  che
          concorrono a formare il reddito  d'impresa  o  che  non  vi
          concorrono in quanto esclusi e l'ammontare  complessivo  di
          tutti i ricavi e proventi. 
                2. La parte di interessi passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell' articolo 15." 
                "Art. 109. Norme generali sui componenti del  reddito
          d'impresa 
                1. - 4. (Omissis) 
                5. Le spese e gli altri componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento." 
              La citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  11  della  legge  9
          dicembre 1998, n. 431 (Disciplina  delle  locazioni  e  del
          rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo): 
                "Art. 11. (Fondo nazionale). 
                1.  Presso  il  Ministero  dei  lavori  pubblici   e'
          istituito il Fondo nazionale per  il  sostegno  all'accesso
          alle abitazioni in locazione, la  cui  dotazione  annua  e'
          determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo
          11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          e successive modificazioni. 
                2. Per ottenere i contributi di  cui  al  comma  3  i
          conduttori   devono    dichiarare    sotto    la    propria
          responsabilita' che il  contratto  di  locazione  e'  stato
          registrato. 
                3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
          utilizzate per  la  concessione,  ai  conduttori  aventi  i
          requisiti minimi individuati con le  modalita'  di  cui  al
          comma 4, di contributi integrativi  per  il  pagamento  dei
          canoni di locazione dovuti ai proprietari  degli  immobili,
          di proprieta' sia pubblica sia privata,  e,  tenendo  conto
          anche delle disponibilita'  del  Fondo,  per  sostenere  le
          iniziative intraprese dai  Comuni  e  dalle  regioni  anche
          attraverso la costituzione di agenzie  o  istituti  per  la
          locazione o fondi di garanzia  o  attraverso  attivita'  di
          promozione in convenzione con  imprese  di  costruzione  ed
          altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la
          locazione, tese a favorire la mobilita' nel  settore  della
          locazione,  attraverso  il  reperimento   di   alloggi   da
          concedere  in  locazione  a   canoni   concordati,   ovvero
          attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti  per
          consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni
          di rappresentanza dei proprietari  e  degli  inquilini,  la
          stipula di  un  nuovo  contratto  a  canone  inferiore.  Le
          procedure  previste  per  gli  sfratti  per  morosita'   si
          applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se
          per finita locazione. I comuni possono, con delibera  della
          propria giunta,  prevedere  che  i  contributi  integrativi
          destinati ai conduttori  vengano,  in  caso  di  morosita',
          erogati al locatore interessato a sanatoria della morosita'
          medesima, anche  tramite  l'associazione  della  proprieta'
          edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata,  che
          attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta
          anche dal locatore. 
                4. Il Ministro dei  lavori  pubblici,  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano,  definisce,  con  proprio  decreto,  i
          requisiti minimi necessari per beneficiare  dei  contributi
          integrativi  di  cui  al  comma  3  e  i  criteri  per   la
          determinazione  dell'entita'  dei  contributi   stessi   in
          relazione al reddito familiare e all'incidenza sul  reddito
          medesimo del canone di locazione. 
                5. Le risorse assegnate al Fondo di cui  al  comma  1
          sono ripartite, entro il 31 marzo  di  ogni  anno,  tra  le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano.  A
          decorrere dall'anno 2005 la ripartizione e' effettuata  dal
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa
          intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  sulla  base  dei  criteri  fissati  con  apposito
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse
          messe a  disposizione  dalle  singole  regioni  e  province
          autonome, ai sensi del comma 6. 
                6. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano   possono   concorrere   al   finanziamento   degli
          interventi di cui al comma 3 con proprie  risorse  iscritte
          nei rispettivi bilanci e definire,  sentiti  i  comuni,  la
          finalita'   di   utilizzo    del    Fondo    ottimizzandone
          l'efficienza, anche in forma coordinata con  il  Fondo  per
          gli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6,
          comma  5,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   102,
          convertito con modificazioni dalla legge 28  ottobre  2013,
          n. 124. 
                7. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano provvedono alla ripartizione  fra  i  comuni  delle
          risorse di cui al comma 6 nonche' di  quelle  destinate  al
          Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5;  le  risorse
          destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento
          e di Bolzano alla costituzione di agenzie o istituti per la
          locazione  o  fondi  di  garanzia  o  alle   attivita'   di
          promozione in convenzione con  imprese  di  costruzione  ed
          altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la
          locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla  base
          di parametri che premino sia il numero di  abbinamenti  tra
          alloggi a canone concordato e nuclei familiari  provenienti
          da alloggi di edilizia residenziale pubblica  sovvenzionata
          o sottoposti a  procedure  di  sfratto  esecutivo,  sia  il
          numero  di  contratti  di  locazione  a  canone  concordato
          complessivamente intermediati nel biennio precedente. 
                8. I comuni definiscono l'entita' e le  modalita'  di
          erogazione dei contributi di cui al comma  3,  individuando
          con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori  che
          possono  beneficiarne,  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei
          requisiti minimi  di  cui  al  comma  4.  I  bandi  per  la
          concessione dei contributi integrativi devono essere emessi
          entro il 30 settembre di ogni  anno  con  riferimento  alle
          risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla
          legge finanziaria. 
                9. Per gli anni 1999, 2000  e  2001,  ai  fini  della
          concessione dei contributi integrativi di cui al  comma  3,
          e' assegnata al Fondo una quota, pari a lire  600  miliardi
          per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di
          cui alla legge 14  febbraio  1963,  n.  60,  relative  alle
          annualita' 1996, 1997  e  1998.  Tali  disponibilita'  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate, con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e  della  programmazione  economica,  ad  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          Ministero  dei  lavori  pubblici.  Le   predette   risorse,
          accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998,
          non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61  del  decreto
          legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  e  restano   nella
          disponibilita' della Sezione autonoma della Cassa  depositi
          e prestiti per il predetto versamento. 
                10. Il Ministero dei lavori pubblici  provvedera',  a
          valere sulle risorse del  Fondo  di  cui  al  comma  1,  ad
          effettuare il versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato  nell'anno  2003  delle  somme  occorrenti   per   la
          copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale
          esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1  a
          4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta  per  un
          importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno
          medesimo determinata ai sensi  del  comma  1  del  presente
          articolo. 
                11. Le disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai
          sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n.  392,
          sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica al Fondo  di  cui
          al comma 1." 
              Si riporta il testo del comma  5  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  ottobre  2013,   n.   124
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   IMU,   di   altra
          fiscalita'  immobiliare,   di   sostegno   alle   politiche
          abitative  e  di   finanza   locale,   nonche'   di   cassa
          integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici): 
                "Art.   6.    Misure    di    sostegno    all'accesso
          all'abitazione e al settore immobiliare 
                1. - 4. (Omissis) 
                5.   E'   istituito   presso   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei  trasporti  un  Fondo  destinato  agli
          inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari  a  20
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2014  e  2015.  Le
          risorse del Fondo possono essere utilizzate nei  Comuni  ad
          alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, bandi o  altre  procedure  amministrative
          per l'erogazione  di  contributi  in  favore  di  inquilini
          morosi  incolpevoli.  Con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate
          al Fondo di cui al primo  periodo  sono  ripartite  tra  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  Con
          il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorita'
          da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le
          condizioni  di   morosita'   incolpevole   che   consentono
          l'accesso ai contributi. Le  risorse  di  cui  al  presente
          comma sono  assegnate  prioritariamente  alle  regioni  che
          abbiano  emanato  norme  per  la  riduzione   del   disagio
          abitativo,  che  prevedano  percorsi   di   accompagnamento
          sociale  per  i  soggetti  sottoposti  a   sfratto,   anche
          attraverso   organismi   comunali.   A   tal    fine,    le
          prefetture-uffici territoriali del Governo adottano  misure
          di  graduazione  programmata  dell'intervento  della  forza
          pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto." 
              Si riporta il testo dell'articolo 1  del  decreto-legge
          28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure urgenti per l'emergenza
          abitativa, per il mercato  delle  costruzioni  e  per  Expo
          2015): 
                "Art. 1. Finanziamento fondi 
                1. L'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto
          2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge  28
          ottobre 2013, n. 124, e' sostituito dal  seguente:  «4.  Al
          Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni
          in locazione, istituito dalla legge  9  dicembre  1998,  n.
          431, e' assegnata una dotazione di 100 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2014 e 2015.». 
                2. La dotazione del Fondo  destinato  agli  inquilini
          morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  ottobre  2013,  n.  124,  e'
          incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno  2014,  di
          12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni  di
          euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro  per  l'anno
          2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni  2018
          e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020." 
              Si riporta il testo del comma 21 dell'articolo 1  della
          citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
                "21. In attuazione di quanto  previsto  dall'articolo
          11, comma 6, della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  le
          regioni  possono  destinare  le  somme  non   spese   della
          dotazione  del  Fondo  destinato  agli   inquilini   morosi
          incolpevoli,  istituito  dall'articolo  6,  comma  5,   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  ottobre  2013,  n.   124,
          all'incremento  del  Fondo  nazionale   per   il   sostegno
          all'accesso alle abitazioni in locazione."