Art. 66 
 
 
Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro  e  in  natura  a
  sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da
  COVID-19 
 
  1. Per le erogazioni liberali in denaro  e  in  natura,  effettuate
nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in
favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute senza  scopo  di  lucro,  compresi  gli  enti  religiosi
civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli  interventi  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19  spetta  una   detrazione   dall'imposta   lorda   ai   fini
dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore  a
30.000 euro. 
  2. Per le erogazioni liberali in denaro  e  in  natura  a  sostegno
delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,
effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa,
si applica l'articolo 27 della legge  13  maggio  1999,  n.  133.  La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni
liberali effettuate per le medesime finalita' in  favore  degli  enti
religiosi civilmente riconosciuti.  Ai  fini  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive, le erogazioni liberali di cui al presente
comma sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate. 
  3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura  di  cui
ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni
di cui agli articoli 3 e 4 del decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche  sociali  del  28  novembre  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  27  della  legge  13
          maggio  1999,  n.   133   (Disposizioni   in   materia   di
          perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale): 
                "Art. 27. Disposizioni in  favore  delle  popolazioni
          colpite da calamita' pubbliche. 
                1. Sono deducibili  dal  reddito  d'impresa  ai  fini
          delle relative imposte le  erogazioni  liberali  in  denaro
          effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di
          calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche  se
          avvenuti in altri Stati, per il tramite di  fondazioni,  di
          associazioni, di comitati e di enti. 
                2. Non si considerano destinati a finalita'  estranee
          all'esercizio dell'impresa  ai  sensi  degli  articoli  53,
          comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  i  beni  ceduti
          gratuitamente ai sensi del comma 1. 
                3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi  1  e  2,
          effettuati per le finalita' di cui al  comma  1,  non  sono
          soggetti all'imposta sulle donazioni. 
                4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati  e  gli
          enti di cui al comma  1  sono  identificati  ai  sensi  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
          2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  155  del  5
          luglio 2000. 
                5. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo,  valutato  in  complessive  lire  4  miliardi   a
          decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo  di
          parte delle maggiori entrate rivenienti dalle  disposizioni
          dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10."