Art. 67 
 
 
Sospensione dei termini relativi  all'attivita'  degli  uffici  degli
                           enti impositori 
 
  1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i  termini  relativi
alle attivita' di liquidazione, di  controllo,  di  accertamento,  di
riscossione e di  contenzioso,  da  parte  degli  uffici  degli  enti
impositori. Sono, altresi', sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio  2020,
i termini per  fornire  risposta  alle  istanze  di  interpello,  ivi
comprese quelle  da  rendere  a  seguito  della  presentazione  della
documentazione integrativa, di cui all'articolo  11  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5  agosto
2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 147. Per il  medesimo  periodo,  e',  altresi',  sospeso  il
termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello  di
cui al periodo precedente. Sono inoltre  sospesi  i  termini  di  cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e  31-quater  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche'  i
termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37  a
43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. In  relazione  alle  istanze  di  interpello  di  cui  al  comma
precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini  per  la
risposta previsti dalle relative  disposizioni,  nonche'  il  termine
previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3
del decreto  legislativo  24  settembre  2015,  n.  156,  iniziano  a
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo
di sospensione. Durante il periodo di sospensione,  la  presentazione
delle predette istanze di interpello e  di  consulenza  giuridica  e'
consentita esclusivamente per via  telematica,  attraverso  l'impiego
della posta elettronica certificata di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti  non
residenti che non si avvalgono di un  domiciliatario  nel  territorio
dello Stato, mediante  l'invio  alla  casella  di  posta  elettronica
ordinaria div.contr.interpelloagenziaentrate.it. 
  3. Sono, altresi', sospese, dall'8 marzo  al  31  maggio  2020,  le
attivita', non  aventi  carattere  di  indifferibilita'  ed  urgenza,
consistenti nelle risposte alle istanze,  formulate  ai  sensi  degli
articoli  492-bis  del  codice  di  procedura  civile  e  155-quater,
155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla  banca  dati
dell'Anagrafe   Tributaria,   compreso   l'Archivio   dei    rapporti
finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici  delegati,
nonche' nelle risposte alle istanze formulate ai sensi  dell'articolo
22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza  relativi
all'attivita' degli uffici degli enti impositori si applica, anche in
deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma  3,  della  legge  27
luglio 2000, n.  212,  l'articolo  12,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  11  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
          diritti del contribuente): 
                "Art. 11. (Diritto di interpello) 
                1.     Il     contribuente     puo'      interpellare
          l'amministrazione per  ottenere  una  risposta  riguardante
          fattispecie concrete e personali relativamente a: 
                  a) l'applicazione  delle  disposizioni  tributarie,
          quando vi sono condizioni  di  obiettiva  incertezza  sulla
          corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta
          qualificazione di fattispecie alla luce delle  disposizioni
          tributarie  applicabili  alle   medesime,   ove   ricorrano
          condizioni di obiettiva incertezza  e  non  siano  comunque
          attivabili le procedure  di  cui  all'articolo  31-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto  legislativo
          14 settembre 2015, n. 147  e  di  cui  all'articolo  2  del
          medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; 
                  b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione
          della idoneita' degli elementi  probatori  richiesti  dalla
          legge per l'adozione di specifici regimi fiscali  nei  casi
          espressamente previsti; 
                  c) l'applicazione della disciplina  sull'abuso  del
          diritto ad una specifica fattispecie. 
                2.  Il  contribuente   interpella   l'amministrazione
          finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che,
          allo scopo di contrastare comportamenti  elusivi,  limitano
          deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni
          soggettive  del   soggetto   passivo   altrimenti   ammesse
          dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione  che
          nella particolare  fattispecie  tali  effetti  elusivi  non
          possono verificarsi. Nei casi in cui  non  sia  stata  resa
          risposta favorevole, resta comunque ferma  la  possibilita'
          per il contribuente di fornire la dimostrazione di  cui  al
          periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in  sede
          amministrativa e contenziosa. 
                3. L'amministrazione risponde  alle  istanze  di  cui
          alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e
          a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo  comma  1
          ed a quelle di cui al comma 2  nel  termine  di  centoventi
          giorni. La  risposta,  scritta  e  motivata,  vincola  ogni
          organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla
          questione   oggetto   dell'istanza   e   limitatamente   al
          richiedente.  Quando  la  risposta  non  e'  comunicata  al
          contribuente  entro  il  termine  previsto,   il   silenzio
          equivale a  condivisione,  da  parte  dell'amministrazione,
          della soluzione prospettata  dal  contribuente.  Gli  atti,
          anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla
          risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia  si
          estende  ai  comportamenti  successivi   del   contribuente
          riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo
          rettifica   della   soluzione   interpretativa   da   parte
          dell'amministrazione con  valenza  esclusivamente  per  gli
          eventuali comportamenti futuri dell'istante. 
                4. Non ricorrono condizioni di  obiettiva  incertezza
          quando  l'amministrazione  ha  compiutamente   fornito   la
          soluzione   per   fattispecie   corrispondenti   a   quella
          rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 2. 
                5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e
          2 non  ha  effetto  sulle  scadenze  previste  dalle  norme
          tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e
          non comporta interruzione  o  sospensione  dei  termini  di
          prescrizione. 
                6.  L'amministrazione  provvede  alla   pubblicazione
          mediante la forma  di  circolare  o  di  risoluzione  delle
          risposte  rese  nei  casi  in  cui  un  numero  elevato  di
          contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto  la
          stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in
          cui il parere sia reso in  relazione  a  norme  di  recente
          approvazione  o  per  le  quali  non   siano   stati   resi
          chiarimenti ufficiali, nei  casi  in  cui  siano  segnalati
          comportamenti non uniformi da parte degli  uffici,  nonche'
          in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale  il
          chiarimento  fornito.  Resta  ferma,  in  ogni   caso,   la
          comunicazione della risposta ai singoli istanti." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del   decreto
          legislativo 5  agosto  2015,  n.  128  (Disposizioni  sulla
          certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente,
          in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge
          11 marzo 2014, n. 23): 
                "Art. 6. Effetti 
                1. L'adesione al regime comporta la possibilita'  per
          i contribuenti di pervenire con l'Agenzia delle  entrate  a
          una comune valutazione  delle  situazioni  suscettibili  di
          generare rischi fiscali  prima  della  presentazione  delle
          dichiarazioni fiscali, attraverso forme  di  interlocuzione
          costante e preventiva su  elementi  di  fatto,  inclusa  la
          possibilita' dell'anticipazione del controllo. 
                2. L'adesione  al  regime  comporta  altresi'  per  i
          contribuenti  una  procedura   abbreviata   di   interpello
          preventivo in merito  all'applicazione  delle  disposizioni
          tributarie  a  casi  concreti,  in   relazione   ai   quali
          l'interpellante ravvisa  rischi  fiscali.  L'Agenzia  delle
          entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica  e
          conferma l'idoneita' della domanda presentata,  nonche'  la
          sufficienza e l'adeguatezza della  documentazione  prodotta
          con la domanda. Il termine per la  risposta  all'interpello
          e' in ogni caso di quarantacinque  giorni,  decorrenti  dal
          ricevimento  della  domanda  ovvero  della   documentazione
          integrativa richiesta, anche  se  l'Agenzia  delle  entrate
          effettua accessi alle sedi  dei  contribuenti,  definendone
          con loro i tempi, per assumervi elementi informativi  utili
          per la risposta. I contribuenti comunicano  all'Agenzia  il
          comportamento effettivamente tenuto, se difforme da  quello
          oggetto della risposta da essa  fornita.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro
          trenta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,
          sono disciplinati i termini e le modalita' applicative  del
          presente articolo in relazione alla procedura abbreviata di
          interpello preventivo. 
                3. Per i rischi di natura fiscale comunicati in  modo
          tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate ai sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera   b),   prima   della
          presentazione delle dichiarazioni fiscali, se l'Agenzia non
          condivide   la   posizione   dell'impresa,   le    sanzioni
          amministrative  applicabili  sono  ridotte  della  meta'  e
          comunque non possono essere applicate in  misura  superiore
          al minimo edittale. La loro riscossione  e'  in  ogni  caso
          sospesa fino alla definitivita' dell'accertamento. 
                4. In caso di denuncia per reati  fiscali,  l'Agenzia
          delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se  il
          contribuente  abbia  aderito  al  regime   di   adempimento
          collaborativo,   fornendo,   se   richiesta,   ogni   utile
          informazione in ordine al controllo del rischio  fiscale  e
          all'attribuzione di ruoli e  responsabilita'  previsti  dal
          sistema adottato. 
                5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito
          nel  relativo  elenco  pubblicato  sul  sito  istituzionale
          dell'Agenzia delle entrate. 
                6. I contribuenti che aderiscono al regime  non  sono
          tenuti a prestare garanzia per il  pagamento  dei  rimborsi
          delle imposte, sia dirette sia indirette." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti
          misure per la  crescita  e  l'internazionalizzazione  delle
          imprese): 
                "Art. 2. Interpello sui nuovi investimenti 
                1. Le imprese che intendono  effettuare  investimenti
          nel territorio dello Stato di  ammontare  non  inferiore  a
          venti milioni di euro e che abbiano ricadute  occupazionali
          significative in relazione  all'attivita'  in  cui  avviene
          l'investimento e durature  possono  presentare  all'Agenzia
          delle  entrate  un'istanza  di  interpello  in  merito   al
          trattamento fiscale del loro piano di investimento e  delle
          eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la
          sua  realizzazione,  ivi  inclusa,   ove   necessaria,   la
          valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda. Possono
          formare   oggetto   dell'istanza   anche   la   valutazione
          preventiva circa l'eventuale assenza di abuso  del  diritto
          fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni  per
          la disapplicazione di disposizioni antielusive e  l'accesso
          ad eventuali regimi o  istituti  previsti  dall'ordinamento
          tributario. Con riferimento ai tributi  non  di  competenza
          dell'Agenzia  delle  entrate,  quest'ultima   provvede   ad
          inoltrare  la  richiesta  dell'investitore  agli  enti   di
          competenza che rendono autonomamente la risposta. 
                2. La risposta scritta e motivata dell'Agenzia  delle
          entrate e' resa entro centoventi giorni,  prorogabili,  nel
          caso sia necessario acquisire  ulteriori  informazioni,  di
          ulteriori  novanta  giorni   decorrenti   dalla   data   di
          acquisizione di dette informazioni ed e' basata  sul  piano
          di  investimento  e  su  tutti   gli   ulteriori   elementi
          informativi forniti dall'investitore,  anche  su  richiesta
          dell'Agenzia delle entrate, a seguito di interlocuzioni con
          la  parte  interessata.  Ove  necessario,  l'Agenzia  delle
          entrate puo' accedere, previa intesa con  il  contribuente,
          presso le sedi di svolgimento dell'attivita'  dell'impresa,
          in  tempi  concordati,  allo  scopo  di  prendere   diretta
          cognizione  di   elementi   informativi   utili   ai   fini
          istruttori.   Qualora   la   risposta   non   pervenga   al
          contribuente entro  i  predetti  termini,  si  intende  che
          l'Amministrazione      finanziaria       concordi       con
          l'interpretazione  o  il  comportamento   prospettato   dal
          richiedente. 
                3. Il contenuto della risposta, anche se  desunta  ai
          sensi   del   terzo   periodo   del   comma   2,    vincola
          l'Amministrazione  finanziaria  e  resta   valido   finche'
          restano invariate le circostanze  di  fatto  e  di  diritto
          sulla base delle quali e' stata resa o desunta la risposta,
          con conseguente nullita' di ogni atto di qualsiasi  genere,
          anche di  carattere  impositivo  o  sanzionatorio,  emanato
          dall'Amministrazione finanziaria  in  difformita'  a  detto
          contenuto.  Il  contribuente  che   da'   esecuzione   alla
          risposta,  a  prescindere  dall'ammontare  del  suo  volume
          d'affari o dei  suoi  ricavi,  puo'  accedere  all'istituto
          dell'adempimento collaborativo  al  ricorrere  degli  altri
          requisiti previsti. 
                4. L'Agenzia delle entrate puo' verificare  l'assenza
          di mutamenti  nelle  circostanze  di  fatto  o  di  diritto
          rilevanti ai fini del rilascio della risposta e la corretta
          applicazione delle indicazioni date nella  stessa  mediante
          l'utilizzo degli ordinari poteri  istruttori.  Resta  fermo
          l'esercizio   degli   ordinari    poteri    di    controllo
          dell'Amministrazione    finanziaria    esclusivamente    in
          relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere. 
                5. L'Agenzia delle entrate  pubblica  annualmente  la
          sintesi delle posizioni interpretative rese  ai  sensi  del
          presente articolo che possano avere generale interesse. 
                6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanarsi entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
          modalita' applicative dell'interpello previsto dal presente
          articolo.  Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  predetto  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  e'  individuato  l'ufficio
          competente al rilascio  della  risposta  ed  alla  verifica
          della corretta applicazione della stessa. 
                7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo 24  settembre  2015,  n.  156  (Misure  per  la
          revisione  della  disciplina   degli   interpelli   e   del
          contenzioso tributario, in  attuazione  degli  articoli  6,
          comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e  b),  della  legge  11
          marzo 2014, n. 23): 
                "Art. 3. Contenuto delle istanze 
                1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle
          disposizioni che disciplinano il diritto  di  interpello  e
          deve contenere: 
                  a)   i   dati   identificativi   dell'istante    ed
          eventualmente del suo legale  rappresentante,  compreso  il
          codice fiscale; 
                  b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle  di
          cui alle  diverse  lettere  del  comma  1  e  al  comma  2,
          dell'articolo 11, della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,
          recante lo Statuto dei diritti del contribuente; 
                  c) la circostanziata e specifica descrizione  della
          fattispecie; 
                  d) le specifiche disposizioni di  cui  si  richiede
          l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione; 
                  e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco,  della
          soluzione proposta; 
                  f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche
          telematici  dell'istante  o  dell'eventuale  domiciliatario
          presso il quale devono essere effettuate  le  comunicazioni
          dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta; 
                  g) la sottoscrizione dell'istante o del suo  legale
          rappresentante ovvero del procuratore generale  o  speciale
          incaricato  ai  sensi  dell'articolo  63  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600.  In
          questo ultimo caso, se la procura non e' contenuta in calce
          o a margine  dell'atto,  essa  deve  essere  allegata  allo
          stesso. 
                2. All'istanza di interpello e' allegata copia  della
          documentazione,  non   in   possesso   dell'amministrazione
          procedente o di altre  amministrazioni  pubbliche  indicate
          dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in
          cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica,
          non di  competenza  dell'amministrazione  procedente,  alle
          istanze devono  essere  allegati  altresi'  i  pareri  resi
          dall'ufficio competente. 
                3. Nei casi in  cui  le  istanze  siano  carenti  dei
          requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma
          1,  l'amministrazione  invita  il  contribuente  alla  loro
          regolarizzazione entro il termine di 30 giorni.  I  termini
          per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in  cui  la
          regolarizzazione e' stata effettuata." 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  7  del
          citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128: 
                "Art. 7. Competenze e procedure 
                1. (Omissis) 
                2. I  contribuenti  che  nel  rispetto  del  presente
          decreto adottano un sistema  di  rilevazione,  misurazione,
          gestione e controllo del rischio fiscale  e  che  intendono
          aderire al regime di adempimento  collaborativo,  inoltrano
          domanda in  via  telematica  utilizzando  il  modello  reso
          disponibile sul  sito  istituzionale  della  Agenzia  delle
          entrate. L'Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti
          di cui all'articolo 4, nonche'  al  comma  4,  comunica  ai
          contribuenti l'ammissione  al  regime  entro  i  successivi
          centoventi  giorni.  Il  regime  si  applica   al   periodo
          d'imposta nel corso del quale la richiesta di  adesione  e'
          trasmessa all'Agenzia. Lo  stesso  si  intende  tacitamente
          rinnovato qualora  non  sia  espressamente  comunicata  dal
          contribuente la volonta' di non  permanere  nel  regime  di
          adempimento collaborativo." 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1-bis  del  citato
          decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito  in  legge,
          con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: 
                "Art..   1-bis   Procedura    di    cooperazione    e
          collaborazione rafforzata 
                1. Le societa' e gli enti di cui alla lettera d)  del
          comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22  dicembre  1986,  n.  917,  che  appartengono  a  gruppi
          multinazionali  con  ricavi  consolidati  superiori   a   1
          miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni  e
          prestazioni di servizi nel territorio dello  Stato  per  un
          ammontare superiore a 50 milioni di euro annui  avvalendosi
          del supporto dei  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  del
          medesimo  comma   1   dell'articolo   73   o   di   stabili
          organizzazioni in Italia di societa'  di  cui  alla  citata
          lettera d), appartenenti  al  medesimo  gruppo  societario,
          possono  avvalersi  della  procedura  di   cooperazione   e
          collaborazione rafforzata di cui al presente  articolo  per
          la definizione dei debiti tributari dell'eventuale  stabile
          organizzazione presente nel territorio dello Stato. 
                2. I soggetti di cui al comma  1,  che  ravvisino  la
          possibilita'  che  l'attivita'  esercitata  nel  territorio
          dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono
          chiedere all'Agenzia delle entrate  una  valutazione  della
          sussistenza  dei  requisiti  che  configurano  la   stabile
          organizzazione stessa, mediante presentazione  di  apposita
          istanza finalizzata all'accesso al regime  dell'adempimento
          collaborativo di cui al titolo III del decreto  legislativo
          5 agosto 2015, n. 128. 
                3.  Ai  fini  della  determinazione   del   fatturato
          consolidato del gruppo multinazionale  cui  appartengono  i
          soggetti di cui al comma 1, si  considera  il  valore  piu'
          elevato delle cessioni  di  beni  e  delle  prestazioni  di
          servizi  indicate   nel   bilancio   consolidato   relativo
          all'esercizio precedente a quello in  corso  alla  data  di
          presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. 
                4. Ai fini della determinazione dell'ammontare  delle
          cessioni di beni e delle prestazioni di servizi  effettuate
          nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui  al
          comma 1, si considera il valore piu' elevato delle medesime
          cessioni di beni e  prestazioni  di  servizi  indicate  nel
          bilancio relativo  all'esercizio  precedente  a  quello  in
          corso alla data di  presentazione  dell'istanza  e  ai  due
          esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene  conto  anche
          delle cessioni di  beni  e  delle  prestazioni  di  servizi
          effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che  si
          trovino, nei confronti delle societa' e degli enti  di  cui
          al comma 1 del presente articolo, nelle condizioni  di  cui
          all'articolo 110, comma 7, del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                5. Qualora in sede di  interlocuzione  con  l'Agenzia
          delle entrate sia constatata la sussistenza di una  stabile
          organizzazione nel territorio dello Stato,  per  i  periodi
          d'imposta  per  i  quali  sono   scaduti   i   termini   di
          presentazione delle dichiarazioni,  il  competente  ufficio
          dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un  invito
          ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto  legislativo
          19  giugno  1997,  n.  218,  al  fine   di   definire,   in
          contraddittorio con il  contribuente,  i  debiti  tributari
          della stabile organizzazione. 
                6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma  1  che
          estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione,
          relativi ai periodi d'imposta per i quali  sono  scaduti  i
          termini di presentazione delle dichiarazioni,  versando  le
          somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi
          dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
          1997, n. 218, le  sanzioni  amministrative  applicabili  ai
          sensi  dell'articolo  2,  comma  5,  del  medesimo  decreto
          legislativo n. 218 del 1997 sono ridotte alla meta'. 
                7.  Il  reato  di  cui  all'articolo  5  del  decreto
          legislativo 10 marzo 2000, n. 74,  non  e'  punibile  se  i
          debiti   tributari   della   stabile   organizzazione   nel
          territorio dello Stato, relativi ai periodi d'imposta per i
          quali  sono  scaduti  i  termini  di  presentazione   delle
          dichiarazioni,   comprese   sanzioni    amministrative    e
          interessi, sono estinti nei termini di cui al comma  6  del
          presente articolo. 
                8.    In    caso    di     mancata     sottoscrizione
          dell'accertamento per adesione ovvero di omesso o  parziale
          versamento delle somme dovute, non si producono gli effetti
          di cui al comma 7. In relazione ai periodi d'imposta  e  ai
          tributi  oggetto  dell'invito  di  cui  al  comma   5,   il
          competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il  31
          dicembre dell'anno successivo  a  quello  di  notificazione
          dell'invito o di redazione dell'atto di  adesione,  accerta
          le imposte e gli interessi  dovuti  e  irroga  le  sanzioni
          nella misura ordinaria. La disposizione di cui al  presente
          comma  si  applica  anche  in  deroga  ai  termini  di  cui
          all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo  57  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                9. Entro trenta giorni dalla data di  esecuzione  dei
          versamenti di cui  al  comma  6,  l'Agenzia  delle  entrate
          comunica all'autorita'  giudiziaria  competente  l'avvenuta
          definizione   dei   debiti    tributari    della    stabile
          organizzazione ai fini di quanto previsto al comma 7. 
                10. I soggetti di cui al comma 1 nei cui confronti e'
          stata constatata l'esistenza di una stabile  organizzazione
          nel territorio dello Stato e che  hanno  estinto  i  debiti
          tributari della stessa con le modalita' di cui al comma  6,
          a prescindere dall'ammontare  del  volume  d'affari  o  dei
          ricavi della stabile organizzazione,  possono  accedere  al
          regime dell'adempimento collaborativo  al  ricorrere  degli
          altri requisiti previsti dal decreto legislativo  5  agosto
          2015, n. 128. 
                11.  Non  possono  avvalersi  delle  previsioni   del
          presente articolo le societa' e gli enti di cui al comma  1
          che abbiano avuto formale conoscenza di accessi,  ispezioni
          e  verifiche,  dell'inizio  di   qualunque   attivita'   di
          controllo  amministrativo  o  dell'avvio  di   procedimenti
          penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza di
          cui al medesimo comma 1. La preclusione opera  anche  nelle
          ipotesi in cui la formale conoscenza delle  circostanze  di
          cui al primo periodo e' stata acquisita  dai  soggetti  che
          svolgono le funzioni di supporto di cui al  medesimo  comma
          1. 
                12.   Resta   ferma   la   facolta'   di   richiedere
          all'amministrazione finanziaria la  valutazione  preventiva
          della sussistenza o meno dei requisiti che configurano  una
          stabile organizzazione situata nel territorio  dello  Stato
          ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo  31-ter
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600. 
                13.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono definite le modalita' di attuazione  del
          presente articolo. 
                14. Le entrate rivenienti dalle disposizioni  di  cui
          ai commi da 1 a 13 affluiscono ad appositi capitoli  ovvero
          capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   provvede   al
          monitoraggio delle predette entrate ai fini dell'attuazione
          delle disposizioni di cui al comma 15. 
                15. Le entrate risultanti dal monitoraggio di cui  al
          comma 14 sono destinate, anche mediante riassegnazione,  al
          Fondo per le non autosufficienze, di  cui  all'articolo  1,
          comma 1264, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e  al
          Fondo  nazionale  per  le   politiche   sociali,   di   cui
          all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre  2000,  n.
          328, per un ammontare non inferiore a 100 milioni  di  euro
          annui, e per la restante parte al Fondo  per  la  riduzione
          della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma  431,
          della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." 
              Si riporta il testo degli articoli 31-ter  e  31-quater
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600: 
                "Art. 31-ter (Accordi preventivi per le  imprese  con
          attivita' internazionale) 
                1. Le  imprese  con  attivita'  internazionale  hanno
          accesso  ad  una  procedura  finalizzata  alla  stipula  di
          accordi preventivi, con principale riferimento ai  seguenti
          ambiti: 
                  a) preventiva definizione  in  contraddittorio  dei
          metodi di calcolo del valore normale  delle  operazioni  di
          cui al comma 7, dell'articolo 110  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori  di
          uscita  o  di  ingresso  in  caso  di  trasferimento  della
          residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli  166  e
          166-bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono
          al regime dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla
          procedura di cui al periodo precedente anche al fine  della
          preventiva definizione in  contraddittorio  dei  metodi  di
          calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma
          10 dell'articolo 110  del  citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986; 
                  b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
          di origine  convenzionale,  concernenti  l'attribuzione  di
          utili e perdite alla stabile  organizzazione  in  un  altro
          Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
          organizzazione in Italia di un soggetto non residente; 
                  c) valutazione preventiva della sussistenza o  meno
          dei requisiti che configurano  una  stabile  organizzazione
          situata nel  territorio  dello  Stato,  tenuti  presenti  i
          criteri previsti dall'articolo 162 del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nonche'  dalle
          vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni  stipulate
          all'Italia; 
                  d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
          di origine convenzionale,  concernenti  l'erogazione  o  la
          percezione di dividendi,  interessi  e  royalties  e  altri
          componenti reddituali a o da soggetti non residenti. 
                2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano  le  parti
          per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati
          e  per  i  quattro  periodi  d'imposta  successivi,   salvo
          mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti
          ai fini  degli  accordi  sottoscritti  e  risultanti  dagli
          stessi.  Tuttavia,  qualora  conseguano  ad  altri  accordi
          conclusi con le autorita'  competenti  di  Stati  esteri  a
          seguito   delle   procedure   amichevoli   previste   dalle
          convenzioni internazionali contro  le  doppie  imposizioni,
          gli accordi di cui al comma 1 vincolano le  parti,  secondo
          quanto  convenuto  con  dette  autorita',  a  decorrere  da
          periodi di imposta  precedenti  purche'  non  anteriori  al
          periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della
          relativa istanza da parte del contribuente. 
                3. Qualora le circostanze di fatto  e  di  diritto  a
          base dell'accordo di cui al comma 1  ricorrano  per  uno  o
          piu' dei periodi di imposta precedenti alla stipula ma  non
          anteriori a quello in  corso  alla  data  di  presentazione
          dell'istanza, relativamente a tali periodi  di  imposta  e'
          concessa  la  facolta'  al  contribuente  di   far   valere
          retroattivamente  l'accordo  stesso,  provvedendo,  ove  si
          renda a tal fine necessario  rettificare  il  comportamento
          adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero
          alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi
          dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
          entrambi i casi, delle relative sanzioni. 
                4. 
                5. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo,
          l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
          articoli 32 e seguenti soltanto in  relazione  a  questioni
          diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo. 
                6. La richiesta di accordo preventivo  e'  presentata
          al competente Ufficio della Agenzia delle entrate,  secondo
          quanto stabilito  con  provvedimento  del  Direttore  della
          medesima  Agenzia.  Con  il  medesimo  provvedimento   sono
          definite le modalita' con le quali  il  competente  Ufficio
          procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
          e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
          diritto su cui l'accordo si basa. 
                7.   Qualunque   riferimento   all'articolo   8   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          ovunque presente, deve intendersi  effettuato  al  presente
          articolo." 
                "Art. 31-quater (Rettifica in diminuzione del reddito
          per  operazioni  tra  imprese   associate   con   attivita'
          internazionale) 
                1. La rettifica in diminuzione  del  reddito  di  cui
          all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  puo'
          essere riconosciuta: 
                  a) in esecuzione  degli  accordi  conclusi  con  le
          autorita' competenti degli Stati  esteri  a  seguito  delle
          procedure    amichevoli    previste    dalle    convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni sui  redditi  o
          dalla Convenzione relativa  all'eliminazione  delle  doppie
          imposizioni in caso di rettifica  degli  utili  di  imprese
          associate,  con  atto  finale  e  dichiarazioni,  fatta   a
          Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva  con  legge  22
          marzo 1993, n. 99; 
                  b)   a   conclusione   dei   controlli   effettuati
          nell'ambito di attivita' di cooperazione  internazionale  i
          cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti; 
                  c) a seguito di istanza da parte  del  contribuente
          da presentarsi secondo le modalita' e  i  termini  previsti
          con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
          a fronte di una rettifica in aumento definitiva e  conforme
          al principio di libera concorrenza effettuata da uno  Stato
          con il quale e' in vigore una convenzione  per  evitare  le
          doppie imposizioni sui redditi  che  consenta  un  adeguato
          scambio di informazioni. Resta  ferma,  in  ogni  caso,  la
          facolta' per il contribuente  di  richiedere  l'attivazione
          delle procedure amichevoli di cui alla lettera a),  ove  ne
          ricorrano i presupposti." 
              Si riporta il testo dei commi da 37 a 43  dell'articolo
          1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
                "37. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono
          optare per l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 38 a 45. L'opzione ha durata per  cinque  esercizi
          sociali ed e' irrevocabile e rinnovabile. 
                38. I soggetti  di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
          lettera  d),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni, possono esercitare  l'opzione  di
          cui al comma 37  del  presente  articolo  a  condizione  di
          essere residenti in Paesi con i  quali  sia  in  vigore  un
          accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali  lo
          scambio di informazioni sia effettivo. 
                39. I redditi  dei  soggetti  indicati  al  comma  37
          derivanti dall'utilizzo di software protetto da  copyright,
          da brevetti industriali, da disegni e modelli,  nonche'  da
          processi, formule e  informazioni  relativi  ad  esperienze
          acquisite nel campo industriale, commerciale o  scientifico
          giuridicamente tutelabili,  non  concorrono  a  formare  il
          reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per  cento
          del relativo ammontare. Le disposizioni del presente  comma
          si  applicano  anche  ai  redditi  derivanti  dall'utilizzo
          congiunto  di  beni  immateriali,  collegati  tra  loro  da
          vincoli di complementarita', ai fini della realizzazione di
          un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un  processo
          o  di  un  gruppo  di  processi,  sempre  che  tra  i  beni
          immateriali  utilizzati   congiuntamente   siano   compresi
          unicamente quelli indicati nel primo periodo.  In  caso  di
          utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico
          di  tali  beni  alla  produzione  del  reddito  complessivo
          beneficia  dell'esclusione  di  cui  al  presente  comma  a
          condizione che lo stesso sia determinato sulla base  di  un
          apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e
          successive modificazioni. In tali ipotesi la  procedura  di
          ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e
          in   contraddittorio   con   l'Agenzia    delle    entrate,
          dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti
          e dei criteri per l'individuazione dei componenti  negativi
          riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui
          i  redditi  siano  realizzati  nell'ambito  di   operazioni
          intercorse con societa' che direttamente  o  indirettamente
          controllano  l'impresa,  ne   sono   controllate   o   sono
          controllate dalla stessa societa' che controlla  l'impresa,
          gli stessi possono essere  determinati  sulla  base  di  un
          apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e
          successive modificazioni. 
                40. Non concorrono a formare il  reddito  complessivo
          in  quanto  escluse  dalla  formazione   del   reddito   le
          plusvalenze derivanti dalla cessione dei  beni  di  cui  al
          comma 39, a condizione che  almeno  il  90  per  cento  del
          corrispettivo derivante dalla cessione  dei  predetti  beni
          sia reinvestito, prima della chiusura del  secondo  periodo
          di imposta successivo a quello nel quale si  e'  verificata
          la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo  di  altri
          beni immateriali di  cui  al  comma  39.  Si  applicano  le
          disposizioni relative al ruling previste dal quarto periodo
          del comma 39. 
                41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano
          a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui
          al comma 37 svolgano le attivita' di  ricerca  e  sviluppo,
          anche mediante contratti di ricerca stipulati con  societa'
          diverse  da  quelle  che  direttamente   o   indirettamente
          controllano  l'impresa,  ne   sono   controllate   o   sono
          controllate dalla stessa societa' che  controlla  l'impresa
          ovvero con  universita'  o  enti  di  ricerca  e  organismi
          equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui  al
          comma 39. 
                42. La quota di reddito  agevolabile  e'  determinata
          sulla base del rapporto tra: 
                  a) i costi di  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,
          rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per  il  mantenimento,
          l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale  di  cui
          al comma 39; 
                  b) i costi complessivi, rilevanti ai fini  fiscali,
          sostenuti per produrre tale bene. 
                42-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del  comma
          42 e' aumentato  di  un  importo  corrispondente  ai  costi
          sostenuti per l'acquisizione del  bene  immateriale  o  per
          contratti di ricerca, relativi allo stesso bene,  stipulati
          con societa' che direttamente o indirettamente  controllano
          l'impresa, ne sono controllate  o  sono  controllate  dalla
          stessa societa' che controlla l'impresa fino a  concorrenza
          del trenta per cento del medesimo  ammontare  di  cui  alla
          predetta lettera a). 
                42-ter. 
                43. L'esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma  37
          rileva anche ai fini della determinazione del valore  della
          produzione netta di cui al decreto legislativo 15  dicembre
          1997, n. 446." 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio
          2005, n. 68 recante "Regolamento recante  disposizioni  per
          l'utilizzo della posta  elettronica  certificata,  a  norma
          dell'articolo 27  della  L.  16  gennaio  2003,  n.  3"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97. 
              Si riporta il testo dell'articolo 492-bis del codice di
          procedura civile: 
                "Art. 492-bis. Ricerca con modalita' telematiche  dei
          beni da pignorare. 
                Su istanza del creditore, il presidente del tribunale
          del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio,
          la dimora o la sede,  verificato  il  diritto  della  parte
          istante a procedere ad  esecuzione  forzata,  autorizza  la
          ricerca con modalita' telematiche dei  beni  da  pignorare.
          L'istanza deve contenere  l'indicazione  dell'indirizzo  di
          posta  elettronica  ordinaria  ed  il  numero  di  fax  del
          difensore   nonche',    ai    fini    dell'articolo    547,
          dell'indirizzo di posta elettronica certificata.  L'istanza
          non puo' essere proposta prima che sia decorso  il  termine
          di cui all'articolo 482. Se vi e' pericolo nel ritardo,  il
          presidente del tribunale autorizza  la  ricerca  telematica
          dei  beni  da  pignorare  prima  della  notificazione   del
          precetto. 
                Fermo quanto previsto dalle disposizioni  in  materia
          di accesso  ai  dati  e  alle  informazioni  degli  archivi
          automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso
          il Ministero dell'interno ai sensi  dell'articolo  8  della
          legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione  di  cui
          al primo comma il presidente del tribunale o un giudice  da
          lui delegato dispone  che  l'ufficiale  giudiziario  acceda
          mediante collegamento telematico diretto ai dati  contenuti
          nelle banche dati delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in
          particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso  l'archivio
          dei  rapporti  finanziari,   e   in   quelle   degli   enti
          previdenziali, per l'acquisizione di tutte le  informazioni
          rilevanti  per  l'individuazione  di  cose  e  crediti   da
          sottoporre  ad  esecuzione,  comprese  quelle  relative  ai
          rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di  credito
          e datori di lavoro o committenti. Terminate  le  operazioni
          l'ufficiale giudiziario redige un  unico  processo  verbale
          nel quale indica tutte le  banche  dati  interrogate  e  le
          relative  risultanze.  L'ufficiale  giudiziario  procede  a
          pignoramento munito del titolo esecutivo  e  del  precetto,
          anche acquisendone copia  dal  fascicolo  informatico.  Nel
          caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto  e'
          consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima  che
          si proceda al pignoramento. 
                Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si
          trovano in luoghi appartenenti  al  debitore  compresi  nel
          territorio  di   competenza   dell'ufficiale   giudiziario,
          quest'ultimo accede agli stessi  per  provvedere  d'ufficio
          agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se  i
          luoghi non sono compresi nel territorio  di  competenza  di
          cui al periodo precedente, copia autentica del  verbale  e'
          rilasciata al creditore  che,  entro  quindici  giorni  dal
          rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta,
          unitamente all'istanza per  gli  adempimenti  di  cui  agli
          articoli  517,  518  e   520,   all'ufficiale   giudiziario
          territorialmente competente. 
                L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa
          individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui  al
          secondo  comma,  intima  al  debitore  di  indicare   entro
          quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo  che
          l'omessa  o  la  falsa  comunicazione  e'  punita  a  norma
          dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale. 
                Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del
          debitore  o   cose   di   quest'ultimo   che   sono   nella
          disponibilita' di terzi, l'ufficiale  giudiziario  notifica
          d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o  a
          mezzo telefax, al debitore  e  al  terzo  il  verbale,  che
          dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui si
          procede,   del   titolo   esecutivo   e    del    precetto,
          dell'indirizzo di posta elettronica certificata di  cui  al
          primo comma, del  luogo  in  cui  il  creditore  ha  eletto
          domicilio   o   ha   dichiarato   di   essere    residente,
          dell'ingiunzione,  dell'invito   e   dell'avvertimento   al
          debitore di cui all'articolo 492, primo,  secondo  e  terzo
          comma, nonche' l'intimazione al terzo di non disporre delle
          cose o delle somme dovute, nei limiti di  cui  all'articolo
          546. Il verbale di cui al presente comma e'  notificato  al
          terzo per estratto,  contenente  esclusivamente  i  dati  a
          quest'ultimo riferibili. 
                Quando l'accesso ha consentito  di  individuare  piu'
          crediti del debitore o piu' cose di quest'ultimo  che  sono
          nella  disponibilita'  di  terzi  l'ufficiale   giudiziario
          sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. 
                Quando l'accesso ha  consentito  di  individuare  sia
          cose di cui al terzo comma che crediti o  cose  di  cui  al
          quinto  comma,   l'ufficiale   giudiziario   sottopone   ad
          esecuzione i beni scelti dal creditore." 
              Si  riporta  il  testo   degli   articoli   155-quater,
          155-quinquies e 155-sexies del regio  decreto  18  dicembre
          1941, n. 1368 (Disposizioni di  attuazione  del  codice  di
          procedura civile e disposizioni transitorie): 
                "Art. 155-quater. Modalita' di  accesso  alle  banche
          dati. 
                Le pubbliche amministrazioni  che  gestiscono  banche
          dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di
          cui all'articolo 492-bis del codice mettono a  disposizione
          degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalita' di
          cui  all'articolo  58  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni, su richiesta del Ministero della  giustizia.
          Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia  per  l'Italia
          digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche
          di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso,
          quando l'amministrazione che gestisce la banca  dati  o  il
          Ministero  della  giustizia  non  dispongono  dei   sistemi
          informatici  per  la  cooperazione   applicativa   di   cui
          all'articolo 72, comma 1, lettera e), del  medesimo  codice
          di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso  e'
          consentito previa  stipulazione,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica,   di   una   convenzione
          finalizzata alla fruibilita' informatica dei dati,  sentito
          il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali.  Il
          Ministero della giustizia pubblica sul portale dei  servizi
          telematici l'elenco delle  banche  dati  per  le  quali  e'
          operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per
          le finalita' di cui all'articolo 492-bis del codice. 
                Il  Ministro  della  giustizia  puo'   procedere   al
          trattamento   dei   dati   acquisiti    senza    provvedere
          all'informativa  di  cui  all'articolo   13   del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                E'  istituito,   presso   ogni   ufficio   notifiche,
          esecuzioni e protesti, il registro  cronologico  denominato
          «Modello ricerca beni», conforme al modello adottato con il
          decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma. 
                L'accesso da parte  dell'ufficiale  giudiziario  alle
          banche dati di cui all'articolo  492-bis  del  codice  e  a
          quelle individuate con il decreto di cui al primo comma  e'
          gratuito. La disposizione di cui al periodo  precedente  si
          applica anche all'accesso effettuato a norma  dell'articolo
          155-quinquies di queste disposizioni." 
                "Art. 155-quinquies. Accesso alle banche dati tramite
          i gestori. 
                Quando  le  strutture  tecnologiche,   necessarie   a
          consentire  l'accesso  diretto  da   parte   dell'ufficiale
          giudiziario alle banche dati di  cui  all'articolo  492-bis
          del codice e a quelle individuate con  il  decreto  di  cui
          all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti,
          il creditore, previa autorizzazione a  norma  dell'articolo
          492-bis, primo comma, del codice, puo' ottenere dai gestori
          delle  banche  dati  previste  dal  predetto   articolo   e
          dall'articolo  155-quater   di   queste   disposizioni   le
          informazioni nelle stesse contenute. 
                La disposizione di cui al  primo  comma  si  applica,
          limitatamente  a  ciascuna  delle  banche   dati   comprese
          nell'anagrafe  tributaria,  ivi  incluso   l'archivio   dei
          rapporti  finanziari,   nonche'   a   quelle   degli   enti
          previdenziali,  sino  all'inserimento  di  ognuna  di  esse
          nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma." 
                "Art.  155-sexies.  Ulteriori  casi  di  applicazione
          delle disposizioni per la ricerca con modalita' telematiche
          dei beni da pignorare. 
                Le disposizioni in materia di ricerca  con  modalita'
          telematiche dei beni da pignorare si  applicano  anche  per
          l'esecuzione  del   sequestro   conservativo   e   per   la
          ricostruzione dell'attivo  e  del  passivo  nell'ambito  di
          procedure  concorsuali  di  procedimenti  in   materia   di
          famiglia e di quelli relativi alla  gestione  di  patrimoni
          altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei  crediti,
          il curatore, il commissario  e  il  liquidatore  giudiziale
          possono avvalersi delle  medesime  disposizioni  anche  per
          accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti  la
          procedura ha ragioni  di  credito,  anche  in  mancanza  di
          titolo  esecutivo  nei  loro  confronti.  Quando  di   tali
          disposizioni  ci  si  avvale   nell'ambito   di   procedure
          concorsuali e  di  procedimenti  in  materia  di  famiglia,
          l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento." 
              Si riporta il testo  dell'articolo  22  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
                "Art. 22 Definizioni e principi in materia di accesso 
                1. Ai fini del presente capo si intende: 
                  a) per  "diritto  di  accesso",  il  diritto  degli
          interessati di prendere visione  e  di  estrarre  copia  di
          documenti amministrativi; 
                  b) per "interessati",  tutti  i  soggetti  privati,
          compresi quelli portatori di interessi pubblici o  diffusi,
          che abbiano  un  interesse  diretto,  concreto  e  attuale,
          corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata  e
          collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso; 
                  c)  per  "controinteressati",  tutti  i   soggetti,
          individuati o facilmente individuabili in base alla  natura
          del documento richiesto,  che  dall'esercizio  dell'accesso
          vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; 
                  d)    per    "documento    amministrativo",    ogni
          rappresentazione       grafica,        fotocinematografica,
          elettromagnetica o di qualunque altra specie del  contenuto
          di atti, anche interni o  non  relativi  ad  uno  specifico
          procedimento, detenuti da una  pubblica  amministrazione  e
          concernenti    attivita'     di     pubblico     interesse,
          indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
          della loro disciplina sostanziale; 
                  e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti
          di  diritto  pubblico  e  i  soggetti  di  diritto  privato
          limitatamente alla loro  attivita'  di  pubblico  interesse
          disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 
                2. L'accesso ai documenti amministrativi,  attese  le
          sue rilevanti finalita' di pubblico interesse,  costituisce
          principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di
          favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita'
          e la trasparenza. 
                3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili,
          ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24,  commi  1,
          2, 3, 5 e 6. 
                4. Non sono accessibili le informazioni  in  possesso
          di una pubblica amministrazione che non  abbiano  forma  di
          documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
          dati personali  da  parte  della  persona  cui  i  dati  si
          riferiscono. 
                5.  L'acquisizione  di  documenti  amministrativi  da
          parte  di  soggetti  pubblici,  ove  non  rientrante  nella
          previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  si
          informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 
                6. Il diritto  di  accesso  e'  esercitabile  fino  a
          quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere
          i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del   decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
          riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche amministrazioni): 
                "Art. 5 Accesso civico a dati e documenti 
                1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo
          alle pubbliche  amministrazioni  di  pubblicare  documenti,
          informazioni o dati comporta  il  diritto  di  chiunque  di
          richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa  la
          loro pubblicazione. 
                2. Allo scopo di favorire forme diffuse di  controllo
          sul   perseguimento   delle   funzioni   istituzionali    e
          sull'utilizzo delle risorse pubbliche e  di  promuovere  la
          partecipazione al dibattito pubblico, chiunque  ha  diritto
          di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
          amministrazioni, ulteriori rispetto  a  quelli  oggetto  di
          pubblicazione ai sensi del presente decreto,  nel  rispetto
          dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente
          rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 
                3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2  non
          e'   sottoposto   ad   alcuna   limitazione   quanto   alla
          legittimazione soggettiva  del  richiedente.  L'istanza  di
          accesso civico identifica  i  dati,  le  informazioni  o  i
          documenti richiesti e non richiede  motivazione.  L'istanza
          puo'  essere  trasmessa  per  via  telematica  secondo   le
          modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82,  e   successive   modificazioni,   ed   e'   presentata
          alternativamente ad uno dei seguenti uffici: 
                  a) all'ufficio che detiene i dati, le  informazioni
          o i documenti; 
                  b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; 
                  c) ad altro ufficio  indicato  dall'amministrazione
          nella  sezione  "Amministrazione  trasparente"   del   sito
          istituzionale; 
                  d)  al   responsabile   della   prevenzione   della
          corruzione e  della  trasparenza,  ove  l'istanza  abbia  a
          oggetto  dati,  informazioni   o   documenti   oggetto   di
          pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto. 
                4.  Il  rilascio  di  dati  o  documenti  in  formato
          elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il  rimborso  del
          costo    effettivamente     sostenuto     e     documentato
          dall'amministrazione  per  la  riproduzione   su   supporti
          materiali. 
                5. Fatti salvi i casi di pubblicazione  obbligatoria,
          l'amministrazione  cui  e'  indirizzata  la  richiesta   di
          accesso, se individua soggetti controinteressati, ai  sensi
          dell'articolo  5-bis,   comma   2,   e'   tenuta   a   dare
          comunicazione agli stessi,  mediante  invio  di  copia  con
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,   o   per   via
          telematica per coloro che abbiano consentito tale forma  di
          comunicazione. Entro dieci  giorni  dalla  ricezione  della
          comunicazione, i controinteressati possono  presentare  una
          motivata  opposizione,  anche  per  via  telematica,   alla
          richiesta di accesso. A decorrere  dalla  comunicazione  ai
          controinteressati, il termine di cui al comma 6 e'  sospeso
          fino  all'eventuale  opposizione   dei   controinteressati.
          Decorso tale termine, la pubblica amministrazione  provvede
          sulla   richiesta,    accertata    la    ricezione    della
          comunicazione. 
                6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi
          con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta
          giorni   dalla   presentazione    dell'istanza    con    la
          comunicazione   al    richiedente    e    agli    eventuali
          controinteressati.     In     caso     di     accoglimento,
          l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al
          richiedente i dati o i  documenti  richiesti,  ovvero,  nel
          caso  in  cui  l'istanza  riguardi  dati,  informazioni   o
          documenti oggetto di pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi
          del presente decreto, a pubblicare  sul  sito  i  dati,  le
          informazioni o i documenti  richiesti  e  a  comunicare  al
          richiedente   l'avvenuta   pubblicazione   dello    stesso,
          indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso
          di  accoglimento  della   richiesta   di   accesso   civico
          nonostante l'opposizione  del  controinteressato,  salvi  i
          casi di comprovata indifferibilita',  l'amministrazione  ne
          da'  comunicazione  al  controinteressato  e   provvede   a
          trasmettere al richiedente i dati o i  documenti  richiesti
          non prima di quindici giorni dalla ricezione  della  stessa
          comunicazione da parte del controinteressato.  Il  rifiuto,
          il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere
          motivati con riferimento ai  casi  e  ai  limiti  stabiliti
          dall'articolo  5-bis.  Il  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della  trasparenza  puo'  chiedere  agli
          uffici   della   relativa   amministrazione    informazioni
          sull'esito delle istanze. 
                7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso
          o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6,
          il richiedente puo'  presentare  richiesta  di  riesame  al
          responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della
          trasparenza,  di  cui  all'articolo  43,  che  decide   con
          provvedimento motivato, entro il termine di  venti  giorni.
          Se l'accesso e' stato negato o  differito  a  tutela  degli
          interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2,  lettera  a),
          il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la
          protezione dei dati personali, il quale si pronuncia  entro
          il termine di dieci giorni  dalla  richiesta.  A  decorrere
          dalla comunicazione al Garante, il termine  per  l'adozione
          del provvedimento da parte  del  responsabile  e'  sospeso,
          fino alla ricezione del parere del Garante e  comunque  per
          un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.  Avverso
          la decisione dell'amministrazione competente o, in caso  di
          richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della
          prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,   il
          richiedente   puo'   proporre    ricorso    al    Tribunale
          amministrativo regionale ai  sensi  dell'articolo  116  del
          Codice  del  processo  amministrativo  di  cui  al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
                8. Qualora si tratti di  atti  delle  amministrazioni
          delle regioni o degli  enti  locali,  il  richiedente  puo'
          altresi' presentare ricorso al difensore civico  competente
          per  ambito  territoriale,  ove  costituito.  Qualora  tale
          organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita
          al difensore civico competente  per  l'ambito  territoriale
          immediatamente superiore. Il ricorso va altresi' notificato
          all'amministrazione interessata.  Il  difensore  civico  si
          pronuncia  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  del
          ricorso. Se il  difensore  civico  ritiene  illegittimo  il
          diniego o il differimento, ne informa il richiedente  e  lo
          comunica  all'amministrazione  competente.  Se  questa  non
          conferma il diniego o il differimento entro  trenta  giorni
          dal ricevimento della comunicazione del  difensore  civico,
          l'accesso e' consentito. Qualora il  richiedente  l'accesso
          si sia rivolto al  difensore  civico,  il  termine  di  cui
          all'articolo  116,  comma  1,  del  Codice   del   processo
          amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da  parte
          del richiedente, dell'esito della sua istanza al  difensore
          civico. Se l'accesso e' stato negato o differito  a  tutela
          degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera
          a), il difensore civico provvede sentito il Garante per  la
          protezione dei dati personali, il quale si pronuncia  entro
          il termine di dieci giorni  dalla  richiesta.  A  decorrere
          dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia
          del difensore e' sospeso, fino alla  ricezione  del  parere
          del Garante e comunque per  un  periodo  non  superiore  ai
          predetti dieci giorni. 
                9.  Nei  casi  di  accoglimento  della  richiesta  di
          accesso, il controinteressato puo' presentare richiesta  di
          riesame ai sensi  del  comma  7  e  presentare  ricorso  al
          difensore civico ai sensi del comma 8. 
                10. Nel caso in cui la richiesta  di  accesso  civico
          riguardi  dati,  informazioni  o   documenti   oggetto   di
          pubblicazione obbligatoria ai sensi del  presente  decreto,
          il responsabile della prevenzione della corruzione e  della
          trasparenza ha l'obbligo di effettuare la  segnalazione  di
          cui all'articolo 43, comma 5. 
                11.  Restano  fermi  gli  obblighi  di  pubblicazione
          previsti dal Capo II, nonche' le diverse forme  di  accesso
          degli interessati previste dal Capo V della legge 7  agosto
          1990, n. 241." 
              Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata  legge
          27 luglio 2000, n. 212: 
                "Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie) 
                1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
                2. In  ogni  caso,  le  disposizioni  tributarie  non
          possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti  la
          cui scadenza  sia  fissata  anteriormente  al  sessantesimo
          giorno  dalla  data  della  loro  entrata   in   vigore   o
          dell'adozione  dei  provvedimenti  di  attuazione  in  esse
          espressamente previsti. 
                3. I termini di prescrizione e di decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 24  settembre  2015,  n.  159  (Misure  per  la
          semplificazione e razionalizzazione delle norme in  materia
          di riscossione, in attuazione  dell'articolo  3,  comma  1,
          lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23): 
                "Art.  12.  Sospensione  dei   termini   per   eventi
          eccezionali 
                1. Le disposizioni  in  materia  di  sospensione  dei
          termini  di  versamento   dei   tributi,   dei   contributi
          previdenziali   e   assistenziali   e   dei    premi    per
          l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le
          malattie professionali, a favore dei  soggetti  interessati
          da  eventi  eccezionali,  comportano   altresi',   per   un
          corrispondente periodo di tempo, relativamente alle  stesse
          entrate,  la  sospensione  dei  termini  previsti  per  gli
          adempimenti anche processuali, nonche' la  sospensione  dei
          termini  di  prescrizione  e  decadenza   in   materia   di
          liquidazione,  controllo,   accertamento,   contenzioso   e
          riscossione a favore  degli  enti  impositori,  degli  enti
          previdenziali  e  assistenziali  e   degli   agenti   della
          riscossione, in deroga alle disposizioni  dell'articolo  3,
          comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo  diverse
          disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il
          mese successivo al termine del periodo di sospensione. 
                2. I termini di  prescrizione  e  decadenza  relativi
          all'attivita' degli uffici  degli  enti  impositori,  degli
          enti previdenziali e assistenziali  e  degli  agenti  della
          riscossione aventi sede nei territori  dei  Comuni  colpiti
          dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei  territori
          di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi  domicilio
          fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da
          eventi eccezionali e per  i  quali  e'  stata  disposta  la
          sospensione degli adempimenti e dei  versamenti  tributari,
          che scadono entro il 31 dicembre  dell'anno  o  degli  anni
          durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati,
          in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
          legge 27 luglio 2000, n.  212,  fino  al  31  dicembre  del
          secondo  anno  successivo  alla   fine   del   periodo   di
          sospensione. 
                3.  L'Agente  della  riscossione  non  procede   alla
          notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo  di
          sospensione di cui al comma 1."