Art. 68 
 
 
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente
                          della riscossione 
 
  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non  tributarie,  sono
sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo  dall'8  marzo
al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di  pagamento  emesse  dagli
agenti  della  riscossione,  nonche'  dagli  avvisi  previsti   dagli
articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  I  versamenti
oggetto di sospensione devono essere effettuati  in  unica  soluzione
entro il mese successivo al termine del periodo di  sospensione.  Non
si procede al rimborso  di  quanto  gia'  versato.  Si  applicano  le
disposizioni di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  24
settembre 2015, n. 159. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche  agli  atti
di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui  al  regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, emesse dagli  enti  territoriali,  nonche'  agli
atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160. 
  2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla  data  del  21
febbraio 2020, avevano la residenza  ovvero  la  sede  operativa  nel
territorio dei comuni individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e  dei  soggetti
diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del  21  febbraio
2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa,
i termini delle sospensioni di cui ai commi 1  e  2  decorrono  dalla
medesima data del 21 febbraio 2020. 
  3. Sono differiti al 31 maggio il  termine  di  versamento  del  28
febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera  b),  e  23,  e
all'articolo 5, comma 1, lettera d),  del  decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136, nonche' all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2,
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  e  il  termine  di
versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del
presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui  all'articolo
19, comma 1, del decreto legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  le
comunicazioni di inesigibilita' relative  alle  quote  affidate  agli
agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019  e  nell'anno
2020 sono presentate, rispettivamente, entro  il  31  dicembre  2023,
entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 29 e 30  del  citato
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122: 
                "Art.    29    Concentrazione    della    riscossione
          nell'accertamento 
                1. Le attivita' di  riscossione  relative  agli  atti
          indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal  1°
          ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso  alla
          data del 31 dicembre 2007  e  successivi,  sono  potenziate
          mediante le seguenti disposizioni: 
                  a) l'avviso  di  accertamento  emesso  dall'Agenzia
          delle  Entrate  ai  fini   delle   imposte   sui   redditi,
          dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   e
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto   ed   il   connesso
          provvedimento  di  irrogazione   delle   sanzioni,   devono
          contenere  anche  l'intimazione  ad  adempiere,  entro   il
          termine  di  presentazione  del  ricorso,  all'obbligo   di
          pagamento degli importi negli stessi indicati,  ovvero,  in
          caso di tempestiva proposizione del  ricorso  ed  a  titolo
          provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo  15  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi'
          contenuta   nei   successivi   atti   da   notificare    al
          contribuente, anche mediante  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
          importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai  fini
          delle imposte sui  redditi,  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto  ed
          ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni  ai
          sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto  legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48,  comma  3-bis,  e
          dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 546, e  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, nonche'  in  caso  di  definitivita'
          dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
          versamento delle somme dovute deve avvenire entro  sessanta
          giorni dal  ricevimento  della  raccomandata;  la  sanzione
          amministrativa  prevista  dall'  articolo  13  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applica  nei
          casi di omesso, carente o tardivo  versamento  delle  somme
          dovute, nei termini di cui  ai  periodi  precedenti,  sulla
          base degli atti ivi indicati; 
                  b) gli  atti  di  cui  alla  lettera  a)  divengono
          esecutivi decorso il termine utile per la proposizione  del
          ricorso e devono espressamente recare  l'avvertimento  che,
          decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il  pagamento,
          la  riscossione  delle  somme  richieste,  in  deroga  alle
          disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e'  affidata
          in carico agli  agenti  della  riscossione  anche  ai  fini
          dell'esecuzione forzata, con le modalita'  determinate  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate,  di
          concerto  con   il   Ragioniere   generale   dello   Stato.
          L'esecuzione  forzata  e'  sospesa  per   un   periodo   di
          centottanta giorni dall'affidamento in carico  agli  agenti
          della riscossione degli atti di cui alla lettera  a);  tale
          sospensione non si  applica  con  riferimento  alle  azioni
          cautelari e conservative,  nonche'  ad  ogni  altra  azione
          prevista dalle norme ordinarie a tutela del  creditore.  La
          predetta sospensione non  opera  in  caso  di  accertamenti
          definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche'  in  caso
          di  recupero  di  somme  derivanti   da   decadenza   dalla
          rateazione. L'agente della  riscossione,  con  raccomandata
          semplice o posta elettronica, informa il debitore  di  aver
          preso in carico le somme per la riscossione; 
                  c) in presenza di fondato pericolo per il  positivo
          esito della  riscossione,  decorsi  sessanta  giorni  dalla
          notifica degli atti di cui alla lettera a), la  riscossione
          delle somme in essi indicate, nel loro ammontare  integrale
          comprensivo di interessi e sanzioni, puo'  essere  affidata
          in carico agli agenti della  riscossione  anche  prima  dei
          termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di  cui
          alla presente lettera, e ove gli agenti della  riscossione,
          successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
          alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei  a
          dimostrare  il  fondato   pericolo   di   pregiudicare   la
          riscossione, non opera la sospensione di cui  alla  lettera
          b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa  di
          cui alla lettera b); 
                  d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
          presenza  di  nuovi   elementi,   il   competente   ufficio
          dell'Agenzia delle Entrate  fornisce,  anche  su  richiesta
          dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili  ai
          fini del potenziamento  dell'efficacia  della  riscossione,
          acquisiti anche in fase di accertamento; 
                  e)  l'agente  della  riscossione,  sulla  base  del
          titolo  esecutivo  di  cui  alla  lettera  a)  e  senza  la
          preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad
          espropriazione forzata con  i  poteri,  le  facolta'  e  le
          modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano  la
          riscossione a  mezzo  ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione
          forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto  di  cui  alla
          lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
          le modalita' determinate con il provvedimento di  cui  alla
          lettera   b),   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la  provenienza.
          Decorso un anno dalla notifica  degli  atti  indicati  alla
          lettera a), l'espropriazione  forzata  e'  preceduta  dalla
          notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
                  f) a partire dal primo giorno successivo al termine
          ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
          con gli atti di cui alla lettera a) sono  maggiorate  degli
          interessi di mora nella misura  indicata  dall'articolo  30
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, calcolati a  partire  dal  giorno  successivo
          alla  notifica  degli   atti   stessi;   all'agente   della
          riscossione spettano  l'aggio,  interamente  a  carico  del
          debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
          esecutive,   previsti   dall'articolo   17   del    decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
                  g)  ai  fini   della   procedura   di   riscossione
          contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti  in
          norme vigenti al ruolo e  alla  cartella  di  pagamento  si
          intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed
          i riferimenti alle somme  iscritte  a  ruolo  si  intendono
          effettuati  alle   somme   affidate   agli   agenti   della
          riscossione secondo le disposizioni del presente comma;  la
          dilazione del pagamento  prevista  dall'articolo  19  dello
          stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo  l'affidamento
          del carico  all'agente  della  riscossione  e  in  caso  di
          ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si  applica
          l'articolo 39 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602; 
                  h)   in   considerazione   della   necessita'    di
          razionalizzare  e   velocizzare   tutti   i   processi   di
          riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
          di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  anche  in
          deroga alle norme  vigenti,  sono  introdotte  disposizioni
          finalizzate     a     razionalizzare,     progressivamente,
          coerentemente con le norme di cui  al  presente  comma,  le
          procedure di riscossione  coattiva  delle  somme  dovute  a
          seguito  dell'attivita'  di   liquidazione,   controllo   e
          accertamento sia ai fini delle imposte sui  redditi  e  sul
          valore  aggiunto  che   ai   fini   degli   altri   tributi
          amministrati  dall'Agenzia  delle  Entrate  e  delle  altre
          entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 
                2. All'articolo 182-ter del Regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al primo comma, dopo le  parole:  «con  riguardo
          all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
          «ed alle ritenute operate e non versate»; 
                  b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito
          dai  seguenti:  «La  proposta   di   transazione   fiscale,
          unitamente con la documentazione di cui  all'articolo  161,
          e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
          che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione  ivi
          previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
          allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o
          dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
          rappresenta  fedelmente  ed  integralmente  la   situazione
          dell'impresa, con particolare riguardo  alle  poste  attive
          del patrimonio.»; 
                  c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «La
          transazione fiscale conclusa  nell'ambito  dell'accordo  di
          ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
          diritto se il debitore non esegue integralmente,  entro  90
          giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti  dovuti  alle
          Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
          e assistenza obbligatorie.». 
                3. All'articolo 87 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il  comma  2  e'
          aggiunto il seguente: 
                  «2-bis.  L'agente  della  riscossione   cui   venga
          comunicata  la  proposta  di  concordato,  ai  sensi  degli
          articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
          la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche
          in deroga alle  modalita'  indicate  nell'articolo  36  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e  la  approva,
          espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
          in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.». 
                4. L'articolo 11 del  decreto  legislativo  10  marzo
          2000, n. 74, e' sostituito dal seguente: 
                  «Art. 11. Sottrazione fraudolenta al  pagamento  di
          imposte 
                  1. E' punito  con  la  reclusione  da  sei  mesi  a
          quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di
          imposte  sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto  ovvero  di
          interessi  o  sanzioni  amministrative  relativi  a   dette
          imposte  di  ammontare  complessivo   superiore   ad   euro
          cinquantamila, aliena simulatamente  o  compie  altri  atti
          fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
          tutto o in parte inefficace  la  procedura  di  riscossione
          coattiva.  Se  l'ammontare  delle  imposte,   sanzioni   ed
          interessi e' superiore ad euro duecentomila si  applica  la
          reclusione da un anno a sei anni. 
                  2. E' punito  con  la  reclusione  da  sei  mesi  a
          quattro anni chiunque, al fine di ottenere per  se'  o  per
          altri  un  pagamento  parziale  dei  tributi   e   relativi
          accessori, indica nella documentazione presentata  ai  fini
          della procedura di transazione fiscale elementi attivi  per
          un ammontare  inferiore  a  quello  effettivo  od  elementi
          passivi fittizi per un ammontare complessivo  superiore  ad
          euro  cinquantamila.  Se  l'ammontare  di  cui  al  periodo
          precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica  la
          reclusione da un anno a sei anni.». 
                  5. All'articolo 27, comma  7,  primo  periodo,  del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le
          parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
          ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
          le misure cautelari» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le
          misure cautelari, che,  in  base  al  processo  verbale  di
          constatazione,  al  provvedimento  con  il  quale   vengono
          accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
          della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono». 
                  6. In caso di  fallimento,  il  curatore,  entro  i
          quindici  giorni  successivi   all'accettazione   a   norma
          dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,
          comunica ai sensi  dell'articolo  9  del  decreto-legge  31
          gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 2 aprile 2007,  n.  40,  i  dati  necessari  ai  fini
          dell'eventuale  insinuazione  al  passivo  della  procedura
          concorsuale.   Per   la    violazione    dell'obbligo    di
          comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili. 
                  7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo  le
          parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene»  sono
          aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o  il  rimborso
          di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e  di
          fatto  operate  ai  fini  della  definizione  del  contesto
          mediante gli istituti previsti  dall'articolo  182-ter  del
          Regio  decreto  16  marzo  1942,  n.   267,   dal   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  dall'articolo  48  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  successive
          modificazioni,  dall'articolo  8   del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  dagli  articoli  16  e   17   del   decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,   e   successive
          modificazioni, nonche'  al  fine  della  definizione  delle
          procedure amichevoli relative  a  contribuenti  individuati
          previste  dalle  vigenti  convenzioni  contro   le   doppie
          imposizioni sui redditi  e  dalla  convenzione  90/436/CEE,
          resa  esecutiva  con  legge  22  marzo  1993,  n.  99,   la
          responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
          14 gennaio 1994, n.  20,  e  successive  modificazioni,  e'
          limitata alle ipotesi di dolo." 
                "Art. 30 Potenziamento dei  processi  di  riscossione
          dell'INPS 
                1. A decorrere dal 1° gennaio  2011,  l'attivita'  di
          riscossione relativa al recupero delle  somme  a  qualunque
          titolo dovute all'INPS, anche  a  seguito  di  accertamenti
          degli uffici, e' effettuata  mediante  la  notifica  di  un
          avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. 
                2. L'avviso di addebito  deve  contenere  a  pena  di
          nullita'  il  codice  fiscale  del   soggetto   tenuto   al
          versamento, il  periodo  di  riferimento  del  credito,  la
          causale del credito, gli importi addebitati  ripartiti  tra
          quota capitale, sanzioni e  interessi  ove  dovuti  nonche'
          l'indicazione dell'agente della riscossione  competente  in
          base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
          alla  data  di  formazione  dell'avviso.  L'avviso   dovra'
          altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo  di
          pagamento degli importi  nello  stesso  indicati  entro  il
          termine  di  sessanta   giorni   dalla   notifica   nonche'
          l'indicazione che,  in  mancanza  del  pagamento,  l'agente
          della riscossione indicato nel medesimo  avviso  procedera'
          ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta'  e  le
          modalita' che disciplinano la riscossione  a  mezzo  ruolo.
          L'avviso deve essere  sottoscritto,  anche  mediante  firma
          elettronica, dal responsabile dell'ufficio  che  ha  emesso
          l'atto. Ai fini dell'espropriazione  forzata,  l'esibizione
          dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
          all'agente della riscossione secondo le modalita'  indicate
          al  comma  5,   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. 
                3. 
                4.  L'avviso  di  addebito  e'  notificato   in   via
          prioritaria   tramite   posta    elettronica    certificata
          all'indirizzo  risultante  dagli  elenchi  previsti   dalla
          legge, ovvero previa eventuale  convenzione  tra  comune  e
          INPS, dai messi  comunali  o  dagli  agenti  della  polizia
          municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
          invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 
                5. L'avviso di cui al comma 2  viene  consegnato,  in
          deroga alle disposizione contenute nel decreto  legislativo
          26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione  con
          le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto  Nazionale
          della Previdenza Sociale. 
                6. All'atto dell'affidamento e,  successivamente,  in
          presenza di  nuovi  elementi,  l'INPS  fornisce,  anche  su
          richiesta  dell'agente   della   riscossione,   tutti   gli
          elementi, utili a  migliorare  l'efficacia  dell'azione  di
          recupero. 
                7. 
                8. 
                9. 
                10. L'articolo 25, comma 2, del  decreto  legislativo
          26 febbraio 1999, n. 46, e' abrogato. 
                11. 
                12. 
                13. In caso di mancato o  ritardato  pagamento  delle
          somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le  sanzioni
          e le somme aggiuntive dovute  sono  calcolate,  secondo  le
          disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
          All'agente della riscossione spettano l'aggio,  interamente
          a carico del debitore, ed il rimborso delle spese  relative
          alle procedure esecutive,  previste  dall'articolo  17  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
                14.  Ai  fini  di  cui  al   presente   articolo,   i
          riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme
          iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si  intendono
          effettuati ai  fini  del  recupero  delle  somme  dovute  a
          qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso  dallo
          stesso  Istituto,  costituito   dall'avviso   di   addebito
          contenente  l'intimazione   ad   adempiere   l'obbligo   di
          pagamento delle medesime somme  affidate  per  il  recupero
          agli agenti della riscossione. 
                15. I  rapporti  con  gli  agenti  della  riscossione
          continueranno ad essere regolati  secondo  le  disposizioni
          vigenti." 
              Il  testo   dell'articolo   12   del   citato   decreto
          legislativo 24 settembre 2015,  n.  159  e'  riportato  nei
          riferimenti all'art. 67. 
              Si riporta il testo  dei  commi  da  3-bis  a  3-sexies
          dell'articolo 9 del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,
          n. 44 (Disposizioni urgenti in materia  di  semplificazioni
          tributarie,  di  efficientamento  e   potenziamento   delle
          procedure di accertamento): 
                "Art. 9 Potenziamento  dell'accertamento  in  materia
          doganale 
                1. - 3. (Omissis) 
                3-bis. Gli atti di accertamento  emessi  dall'Agenzia
          delle  dogane  ai  fini  della  riscossione  delle  risorse
          proprie tradizionali di cui all'articolo  2,  paragrafo  1,
          lettera  a),  della   decisione   2007/436/CE/Euratom   del
          Consiglio, del 7 giugno 2007, immediatamente applicabili ai
          sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del  regolamento  (CE)
          n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23
          aprile  2008,  e  della  connessa   IVA   all'importazione,
          diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica  e,
          oltre a  contenere  l'intimazione  ad  adempiere  entro  il
          termine di dieci giorni dalla ricezione  dell'atto,  devono
          anche espressamente recare l'avvertimento che,  decorso  il
          termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme
          richieste,  in  deroga  alle  disposizioni  in  materia  di
          iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della
          riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con  le
          modalita'  determinate  con  provvedimento  del   direttore
          dell'Agenzia delle dogane, di concerto  con  il  Ragioniere
          generale  dello  Stato.  L'agente  della  riscossione,  con
          raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale
          e' stato notificato  l'atto  di  accertamento,  informa  il
          debitore  di  aver  preso  in  carico  le  somme   per   la
          riscossione. 
                3-ter. L'agente della  riscossione,  sulla  base  del
          titolo  esecutivo  di  cui  al  comma  3-bis,  e  senza  la
          preventiva notifica della cartella  di  pagamento,  procede
          all'espropriazione forzata con i poteri, le facolta'  e  le
          modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano  la
          riscossione a  mezzo  ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione
          forzata l'esibizione  dell'estratto  dell'atto  di  cui  al
          comma 3-bis, come trasmesso  all'agente  della  riscossione
          con le  modalita'  determinate  con  il  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle dogane,  di  concerto  con  il
          Ragioniere generale dello Stato, previsto al  comma  3-bis,
          tiene luogo a tutti gli effetti  dell'esibizione  dell'atto
          stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne
          attesti la provenienza.  Decorso  un  anno  dalla  notifica
          degli atti di cui al comma 3-bis, l'espropriazione  forzata
          e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo
          50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602. 
                3-quater. A partire dal primo  giorno  successivo  al
          termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli
          atti di cui al comma 3-bis sono maggiorate degli  interessi
          di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.
          All'agente della riscossione spettano l'aggio,  interamente
          a carico del debitore, ed il rimborso delle spese  relative
          alle procedure esecutive,  previsti  dall'articolo  17  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
                3-quinquies. Ai fini della procedura  di  riscossione
          contemplata dai commi da 3-bis a  3-sexies,  i  riferimenti
          contenuti in norme vigenti al ruolo  ed  alla  cartella  di
          pagamento si intendono effettuati  agli  atti  indicati  al
          comma 3-bis ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si
          intendono effettuati alle somme affidate agli agenti  della
          riscossione secondo le disposizioni  di  cui  ai  commi  da
          3-bis a 3-sexies. 
                3-sexies.  La  dilazione   del   pagamento   prevista
          dall'articolo  19  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essere  concessa
          solo  dopo  l'affidamento  del  carico   all'agente   della
          riscossione." 
              Il  regio  decreto  14  aprile  1910,  n.  639  recante
          "Approvazione del testo unico delle disposizioni  di  legge
          relative alla riscossione delle entrate patrimoniali  dello
          Stato" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1910, n.
          227. 
              Si riporta il testo del comma 792 dell'articolo 1 della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
                "792. Le attivita' di riscossione relative agli  atti
          degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal
          1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti  pendenti
          alla stessa data in base alle norme che  regolano  ciascuna
          entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: 
                  a) l'avviso di  accertamento  relativo  ai  tributi
          degli enti e agli atti finalizzati alla  riscossione  delle
          entrate patrimoniali  emessi  dagli  enti  e  dai  soggetti
          affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del
          decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma
          691, della legge n.  147  del  2013,  nonche'  il  connesso
          provvedimento  di   irrogazione   delle   sanzioni   devono
          contenere  anche  l'intimazione  ad  adempiere,  entro   il
          termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel  caso  di
          entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla  notifica
          dell'atto  finalizzato  alla  riscossione   delle   entrate
          patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi  negli
          stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione
          del   ricorso,   l'indicazione   dell'applicazione    delle
          disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
          18 dicembre 1997, n. 472,  concernente  l'esecuzione  delle
          sanzioni,  ovvero  di  cui  all'articolo  32  del   decreto
          legislativo 1° settembre 2011,  n.  150.  Gli  atti  devono
          altresi' recare espressamente l'indicazione che gli  stessi
          costituiscono  titolo  esecutivo  idoneo  ad  attivare   le
          procedure esecutive e cautelari nonche'  l'indicazione  del
          soggetto che, decorsi sessanta giorni  dal  termine  ultimo
          per il pagamento, procedera' alla riscossione  delle  somme
          richieste,  anche  ai  fini  dell'esecuzione  forzata.   Il
          contenuto degli  atti  di  cui  al  periodo  precedente  e'
          riprodotto anche  nei  successivi  atti  da  notificare  al
          contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
          importi dovuti in base agli avvisi  di  accertamento  e  ai
          connessi provvedimenti di irrogazione  delle  sanzioni,  ai
          sensi del  regolamento,  se  adottato  dall'ente,  relativo
          all'accertamento  con   adesione,   di   cui   al   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19  del
          decreto legislativo n. 472 del 1997,  nonche'  in  caso  di
          definitivita' dell'atto  impugnato.  Nei  casi  di  cui  al
          periodo precedente, il versamento delle somme  dovute  deve
          avvenire   entro   sessanta   giorni    dalla    data    di
          perfezionamento della notifica; la sanzione  amministrativa
          prevista  dall'articolo  13  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi  di  omesso,
          carente  o  tardivo  versamento  delle  somme  dovute,  nei
          termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti
          ivi indicati; 
                  b) gli atti  di  cui  alla  lettera  a)  acquistano
          efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile  per
          la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta  giorni
          dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
          entrate patrimoniali, senza la  preventiva  notifica  della
          cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui  al
          testo unico  delle  disposizioni  di  legge  relative  alla
          procedura  coattiva  per  la  riscossione   delle   entrate
          patrimoniali dello Stato e degli altri enti  pubblici,  dei
          proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e  delle
          tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
          n. 639. Decorso il termine di  trenta  giorni  dal  termine
          ultimo  per  il  pagamento,  la  riscossione  delle   somme
          richieste e' affidata in  carico  al  soggetto  legittimato
          alla riscossione forzata. L'esecuzione e'  sospesa  per  un
          periodo di centottanta giorni  dall'affidamento  in  carico
          degli atti di cui alla lettera a) al  soggetto  legittimato
          alla riscossione forzata;  il  periodo  di  sospensione  e'
          ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle  somme
          richieste sia  effettuata  dal  medesimo  soggetto  che  ha
          notificato   l'avviso   di   accertamento.    Nelle    more
          dell'emanazione del decreto del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, le modalita' di trasmissione del  carico  da
          accertamento  esecutivo  al   soggetto   legittimato   alla
          riscossione  sono  individuate   dal   competente   ufficio
          dell'ente. Le  modalita'  di  trasmissione  del  carico  da
          accertamento  esecutivo  al   soggetto   legittimato   alla
          riscossione sono  demandate  a  un  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
                  c) la sospensione non si  applica  con  riferimento
          alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra
          azione  prevista  dalle  norme  ordinarie  a   tutela   del
          creditore. La predetta sospensione non  opera  in  caso  di
          accertamenti definitivi,  anche  in  seguito  a  giudicato,
          nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza
          dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla  riscossione
          forzata  informa  con   raccomandata   semplice   o   posta
          elettronica il debitore di aver preso in  carico  le  somme
          per la riscossione; 
                  d) in presenza  di  fondato  pericolo,  debitamente
          motivato e portato a conoscenza del  contribuente,  per  il
          positivo esito della riscossione, decorsi  sessanta  giorni
          dalla notifica degli  atti  di  cui  alla  lettera  a),  la
          riscossione  delle  somme  in  essi  indicate,   nel   loro
          ammontare integrale comprensivo di  interessi  e  sanzioni,
          puo' essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla
          riscossione forzata anche prima del termine previsto  dalle
          lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera,
          e ove il soggetto  legittimato  alla  riscossione  forzata,
          successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
          alla lettera a), venga a conoscenza di  elementi  idonei  a
          dimostrare  il  fondato   pericolo   di   pregiudicare   la
          riscossione, non opera la sospensione di cui  alla  lettera
          c) e non deve essere  inviata  l'informativa  di  cui  alla
          medesima lettera c); 
                  e) il soggetto legittimato sulla  base  del  titolo
          esecutivo di cui alla lettera a) procede ad  espropriazione
          forzata con i poteri, le facolta' e le  modalita'  previsti
          dalle  disposizioni   che   disciplinano   l'attivita'   di
          riscossione coattiva; 
                  f)  gli  enti  e  i  soggetti  affidatari  di   cui
          all'articolo  52,  comma  5,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione
          coattiva delle entrate degli enti delle  norme  di  cui  al
          titolo II del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto
          all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973; 
                  g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione
          dell'estratto  dell'atto  di  cui  alla  lettera  a),  come
          trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione  con  le
          modalita' determinate con il decreto di  cui  alla  lettera
          b), tiene  luogo,  a  tutti  gli  effetti,  dell'esibizione
          dell'atto stesso  in  tutti  i  casi  in  cui  il  soggetto
          legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti  la
          provenienza; 
                  h)  decorso  un  anno  dalla  notifica  degli  atti
          indicati  alla  lettera  a),  l'espropriazione  forzata  e'
          preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  602
          del 1973; 
                  i) nel caso in cui la riscossione sia  affidata  ai
          sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
          193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
          2016, n. 225, a partire  dal  primo  giorno  successivo  al
          termine ultimo per la presentazione del  ricorso  ovvero  a
          quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni
          dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
          entrate patrimoniali, le somme richieste con  gli  atti  di
          cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora
          nella misura indicata  dall'articolo  30  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del  1973,  calcolati  a
          partire dal giorno  successivo  alla  notifica  degli  atti
          stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri  di
          riscossione, interamente a carico del debitore, e le  quote
          di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e  d),  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
                l) ai fini della procedura di riscossione contemplata
          dal  presente  comma,  i  riferimenti  contenuti  in  norme
          vigenti  al  ruolo,  alle  somme  iscritte  a  ruolo,  alla
          cartella di pagamento e all'ingiunzione  di  cui  al  testo
          unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910,  n.  639,  si
          intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a)." 
              Per  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri 1° marzo 2020 si veda nei riferimenti all'art. 19. 
              Si riporta il testo degli articoli 3, commi 2 e  23,  e
          all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018,
          n. 119,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2018, n.  136  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          fiscale e finanziaria): 
                "Art. 3. Definizione agevolata dei  carichi  affidati
          all'agente della riscossione 
                1. (Omissis) 
                2. Il pagamento delle somme di  cui  al  comma  1  e'
          effettuato: 
                  a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019; 
                  b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive,
          la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari
          al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini
          della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio  e
          il 30  novembre  2019;  le  restanti,  di  pari  ammontare,
          scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
          novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. 
                3. - 22. (Omissis) 
                23. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  4,  i
          debiti relativi  ai  carichi  per  i  quali  non  e'  stato
          effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018,
          delle somme da versare nello stesso termine in  conformita'
          alle  previsioni  del  comma  21  possono  essere  definiti
          secondo le disposizioni del presente articolo  versando  le
          somme di cui al comma 1 in  unica  soluzione  entro  il  31
          luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b),  nel
          numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di  pari
          importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il
          30 novembre 2019 e  le  restanti  il  28  febbraio,  il  31
          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  degli  anni  2020  e
          2021." 
                "Art. 5. Definizione agevolata dei  carichi  affidati
          all'agente della riscossione a titolo  di  risorse  proprie
          dell'Unione europea 
                1. I debiti relativi ai carichi affidati agli  agenti
          della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a
          titolo   di   risorse   proprie    tradizionali    previste
          dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),  delle  decisioni
          2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7  giugno  2007,  e
          2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio  2014,  e
          di imposta sul valore  aggiunto  riscossa  all'importazione
          possono essere estinti con le modalita', alle condizioni  e
          nei termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe: 
                  a) limitatamente ai debiti  relativi  alle  risorse
          proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
          lettera  a),  della  decisione  2014/335/UE,  Euratom   del
          Consiglio, del 26 maggio 2014,  il  debitore  e'  tenuto  a
          corrispondere, in aggiunta alle somme di  cui  all'articolo
          3, comma 1, lettere a) e b): 
                    1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e  fino  al  31
          luglio 2019, gli interessi di mora  previsti  dall'articolo
          114, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  9  ottobre  2013,
          fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso
          articolo 114; 
                    2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del
          2 per cento annuo; 
                  b)  entro  il  31  maggio   2019   l'agente   della
          riscossione trasmette, anche in  via  telematica,  l'elenco
          dei  singoli  carichi  compresi  nelle   dichiarazioni   di
          adesione alla definizione all'Agenzia delle  dogane  e  dei
          monopoli, che, determinato  l'importo  degli  interessi  di
          mora di cui alla lettera a),  numero  1),  lo  comunica  al
          medesimo agente, entro il 15 giugno  2019,  con  le  stesse
          modalita'; 
                  c)  entro  il  31  luglio   2019   l'agente   della
          riscossione comunica ai debitori che  hanno  presentato  la
          dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai
          fini della definizione, nonche' quello delle singole  rate,
          e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; 
                  d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle
          somme dovute a titolo di definizione scade il 30  settembre
          2019; la seconda rata  scade  il  30  novembre  2019  e  le
          restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio  e
          il 30 novembre di ciascun anno successivo; 
                  e) limitatamente ai debiti  relativi  alle  risorse
          proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
          lettera  a),  della  decisione  2014/335/UE,  Euratom   del
          Consiglio,  del  26  maggio  2014,  non  si  applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12,  lettera  c),
          relative al pagamento mediante compensazione; 
                  f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  al  fine
          di  poter  correttamente  valutare  lo  stato  dei  crediti
          inerenti alle somme di competenza del  bilancio  della  UE,
          trasmette,  anche  in   via   telematica,   alle   scadenze
          determinate in base all'articolo 13  del  regolamento  (UE,
          Euratom) n. 609/2014 del Consiglio,  del  26  maggio  2014,
          specifica  richiesta  all'agente  della  riscossione,  che,
          entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse
          modalita', se i debitori che hanno aderito alla definizione
          hanno effettuato il pagamento delle  rate  previste  e,  in
          caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per  i
          quali e' stato effettuato il versamento." 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  16-bis
          del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni di crisi): 
                "Art. 16-bis. Riapertura dei termini per gli istituti
          agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti  della
          riscossione 
                1.  Salvo  che  per  i  debiti   gia'   compresi   in
          dichiarazioni  di  adesione   alla   definizione   di   cui
          all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018, n. 136,  presentate  entro  il  30  aprile  2019,  il
          debitore  puo'  esercitare  la  facolta'  ivi  riconosciuta
          rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5  del  citato
          articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalita'  e  in
          conformita' alla modulistica che l'agente della riscossione
          pubblica nel proprio sito internet nel termine  massimo  di
          cinque giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione  del  presente  decreto.  In  tal  caso,  si
          applicano,  con  le  seguenti  deroghe,   le   disposizioni
          dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119  del  2018,
          ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis: 
                  a) in caso di esercizio della predetta facolta', la
          dichiarazione resa puo' essere integrata  entro  la  stessa
          data del 31 luglio 2019; 
                  b) il pagamento delle  somme  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 e'
          effettuato alternativamente: 
                    1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019; 
                    2)  nel  numero  massimo  di   diciassette   rate
          consecutive, la prima delle quali, di importo  pari  al  20
          per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della
          definizione, scadente il 30 novembre 2019, e  le  restanti,
          ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il  31
          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun  anno  a
          decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi  di  cui  al
          comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del
          2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019; 
                  c) l'ammontare complessivo delle  somme  dovute  ai
          fini della definizione, nonche' quello delle singole  rate,
          e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono
          comunicati dall'agente della riscossione al debitore  entro
          il 31 ottobre 2019; 
                  d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma  13
          dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si
          determinano alla data del 30 novembre 2019; 
                  e) i debiti di cui al comma 23 dell'articolo 3  del
          citato  decreto-legge  n.  119  del  2018  possono   essere
          definiti versando le somme dovute in unica soluzione  entro
          il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate
          consecutive, la prima delle quali, di importo  pari  al  20
          per cento, scadente il 30 novembre  2019,  e  le  restanti,
          ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il  31
          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  degli  anni  2020  e
          2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al
          comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del
          2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019." 
              Si riporta il testo del comma 190 dell'articolo 1 della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
                "190. Il versamento delle somme di cui al comma  187,
          lettere a) e b), puo' essere effettuato in unica  soluzione
          entro il 30 novembre 2019, o in rate  pari  a:  il  35  per
          cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con
          scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza  il
          31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza  il  31  marzo
          2021 e il restante 15 per cento con scadenza il  31  luglio
          2021." 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  19  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112  (Riordino  del
          servizio nazionale della riscossione, in  attuazione  della
          delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337): 
                "Art. 19. Discarico per inesigibilita' 
                1. Ai fini  del  discarico  delle  quote  iscritte  a
          ruolo,  il   concessionario   trasmette,   anche   in   via
          telematica,  all'ente  creditore,  una   comunicazione   di
          inesigibilita'.  Tale   comunicazione   viene   redatta   e
          trasmessa  con  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministero delle finanze, entro  il  terzo  anno  successivo
          alla consegna del ruolo, fatto  salvo  quanto  diversamente
          previsto  da   specifiche   disposizioni   di   legge.   La
          comunicazione e' trasmessa anche se, alla scadenza di  tale
          termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o
          cautelari avviate, da contenzioso pendente, da  accordi  di
          ristrutturazione o transazioni fiscali e  previdenziali  in
          corso, da  insinuazioni  in  procedure  concorsuali  ancora
          aperte, ovvero da dilazioni  in  corso  concesse  ai  sensi
          dell'articolo  19  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,   e   successive
          modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore
          informativo e deve essere integrata entro  il  31  dicembre
          dell'anno di chiusura delle attivita' in corso ove la quota
          non sia integralmente riscossa."