Art. 69 
 
 
              Proroga versamenti nel settore dei giochi 
 
  1. I termini per il versamento del prelievo  erariale  unico  sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e  del
canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati
al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere  versate  con  rate
mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati
giorno per giorno. La prima rata e' versata entro il 29 maggio  e  le
successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima
rata e' versata entro il 18 dicembre 2020. 
  2. A seguito della  sospensione  dell'attivita'  delle  sale  bingo
prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non e'  dovuto
il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge  27  dicembre
2013, n. 147, a decorrere dal mese di  marzo  2020  e  per  tutto  il
periodo di sospensione dell'attivita'. 
  3. I termini previsti dall'articolo 1, comma  727  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto- legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati di 6 mesi. 
  4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente  disposizione
si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo  110  del
          regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773  (Approvazione  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): 
                "6. Si considerano apparecchi  idonei  per  il  gioco
          lecito: 
                  a) quelli che, dotati di attestato  di  conformita'
          alle  disposizioni   vigenti   rilasciato   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato e  obbligatoriamente  collegati  alla
          rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,  e   successive   modificazioni,   si   attivano   con
          l'introduzione di  moneta  metallica  ovvero  con  appositi
          strumenti   di   pagamento   elettronico    definiti    con
          provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  nei  quali
          insieme  con  l'elemento  aleatorio  sono  presenti   anche
          elementi  di  abilita',  che  consentono  al  giocatore  la
          possibilita' di scegliere,  all'avvio  o  nel  corso  della
          partita, la propria strategia,  selezionando  appositamente
          le opzioni di gara  ritenute  piu'  favorevoli  tra  quelle
          proposte dal gioco, il costo della  partita  non  supera  1
          euro, la durata minima della partita e' di quattro  secondi
          e che distribuiscono vincite in denaro,  ciascuna  comunque
          di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
          Le  vincite,  computate  dall'apparecchio   in   modo   non
          predeterminabile su un ciclo complessivo  di  non  piu'  di
          140.000 partite, devono risultare non inferiori al  75  per
          cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
          possono riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue
          regole fondamentali; 
                  a-bis)    con    provvedimento    del     Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica  dei
          singoli apparecchi di cui alla lettera a); 
                  b) quelli, facenti parte della rete  telematica  di
          cui  all'  articolo  14-bis,  comma  4,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  640,  e
          successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in
          presenza di un collegamento ad un sistema  di  elaborazione
          della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'  articolo
          17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
          definiti, tenendo  conto  delle  specifiche  condizioni  di
          mercato: 
                    1) il  costo  e  le  modalita'  di  pagamento  di
          ciascuna partita; 
                    2)  la  percentuale  minima  della  raccolta   da
          destinare a vincite; 
                    3)  l'importo   massimo   e   le   modalita'   di
          riscossione delle vincite; 
                    4)  le  specifiche  di  immodificabilita'  e   di
          sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a  cui
          tali apparecchi sono connessi; 
                    5)  le  soluzioni  di  responsabilizzazione   del
          giocatore da adottare sugli apparecchi; 
                    6)  le  tipologie  e  le  caratteristiche   degli
          esercizi pubblici e  degli  altri  punti  autorizzati  alla
          raccolta di giochi nei quali possono essere installati  gli
          apparecchi di cui alla presente lettera." 
              Per  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri 8 marzo 2020 si veda nei riferimenti all'art. 40. 
              Si riporta il testo del comma 636 dell'articolo 1 della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
                "636. Al fine di contemperare il principio  di  fonte
          comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno
          attribuite ovvero  riattribuite,  dopo  la  loro  scadenza,
          secondo   procedure   di   selezione   concorrenziale   con
          l'esigenza di perseguire,  in  materia  di  concessioni  di
          gioco  per  la   raccolta   del   Bingo,   il   tendenziale
          allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a
          queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al  2020
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro  il  30
          settembre 2020, con un introito almeno pari a 73 milioni di
          euro a una gara per l'attribuzione di 210  concessioni  per
          il  predetto  gioco   attenendosi   ai   seguenti   criteri
          direttivi: 
                  a) introduzione del principio dell'onerosita' delle
          concessioni  per  la  raccolta  del  gioco  del   Bingo   e
          fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia  minima
          corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione; 
                  b) durata delle concessioni pari a nove  anni,  non
          rinnovabile; 
                  c) versamento della somma di euro 7.500,  per  ogni
          mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici  giorni,
          oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai
          quindici giorni, da parte del  concessionario  in  scadenza
          che intenda altresi' partecipare al bando di  gara  per  la
          riattribuzione della  concessione,  per  ogni  mese  ovvero
          frazione  di  mese  di  proroga  del  rapporto  concessorio
          scaduto e comunque fino alla data di  sottoscrizione  della
          nuova concessione  riattribuita,  fermi  in  ogni  caso  la
          sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo
          1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010,  n.  220,  anche
          successivamente alla scadenza dei termini ivi  previsti,  e
          il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo
          della proroga fatta  eccezione  per  i  concessionari  che,
          successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino
          nell'impossibilita'  di  mantenere  la  disponibilita'  dei
          locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a  loro
          imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure
          di altro titolo e che abbiano la disponibilita' di un altro
          immobile,  situato   nello   stesso   comune,   nel   quale
          trasferirsi, ferma, comunque, la  valutazione  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli; 
                  d) all'atto dell'aggiudicazione,  versamento  della
          somma offerta ai sensi della lettera a) entro  la  data  di
          sottoscrizione della concessione; 
                  d-bis)  possibilita'  di   partecipazione   per   i
          soggetti che gia' esercitano attivita' di raccolta di gioco
          in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi
          la sede legale ovvero operativa, sulla base  di  valido  ed
          efficace   titolo   abilitativo   rilasciato   secondo   le
          disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato; 
                  e) determinazione nella somma complessiva annua  di
          euro 300.000 dell'entita' della  garanzia  bancaria  ovvero
          assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata
          della concessione, a tutela  dell'Amministrazione  statale,
          durante l'intero arco di durata della concessione,  per  il
          mantenimento dei requisiti  soggettivi  ed  oggettivi,  dei
          livelli di servizio e  di  adempimento  delle  obbligazioni
          convenzionali pattuite." 
              Si riporta il testo del comma 727 dell'articolo 1 della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
                "727.  In  vista   della   scadenza   delle   vigenti
          concessioni in materia di apparecchi di  cui  al  comma  6,
          lettere a) e b), dell'articolo 110 del testo unico  di  cui
          al regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  e  gioco  con
          vincita in denaro a distanza e intrattenimento  e  gioco  a
          distanza,  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  nel
          rispetto dei principi e delle regole europee  e  nazionali,
          attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre  2020,
          mediante    procedura    aperta,    competitiva    e    non
          discriminatoria, le seguenti concessioni: 
                  a)  200.000   diritti   per   apparecchi   di   cui
          all'articolo 110, comma 6,  lettera  a),  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, che consentono  il  gioco  solo  da
          ambiente  remoto,  collegati  alla  rete  per  la  gestione
          telematica del gioco lecito prevista dall'articolo  14-bis,
          comma 4, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui
          alle lettere c) e d) del presente comma, nonche' nelle sale
          scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore  ad
          euro 1.800 per  ogni  diritto,  con  un'offerta  minima  di
          10.000 diritti; 
                  b)   50.000   diritti   per   apparecchi   di   cui
          all'articolo 110, comma 6,  lettera  b),  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, collegati alla rete per la gestione
          telematica del gioco lecito prevista dall'articolo  14-bis,
          comma 4, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui
          alla lettera d) del  presente  comma,  nonche'  nelle  sale
          scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore  ad
          euro 18.000 per ogni  diritto,  con  un'offerta  minima  di
          2.500 diritti; 
                  c) 35.000 diritti per l'esercizio di punti  vendita
          presso bar e tabacchi, in cui e'  possibile  collocare  gli
          apparecchi di cui all'articolo 110, comma  6,  lettera  a),
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui
          al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono  il
          gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore  a
          euro 11.000 per  ogni  punto  di  vendita,  con  un'offerta
          minima di 100 diritti; 
                  d) 2.500 diritti per l'esercizio di sale in cui  e'
          possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110,
          comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
          di cui al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  che
          consentono il gioco solo da ambiente  remoto;  base  d'asta
          non inferiore ad euro 35.000 per ogni punto di vendita, con
          un'offerta minima di 100 diritti; 
                  e) 40 diritti per poter offrire gioco  a  distanza;
          base d'asta  non  inferiore  ad  euro  2.500.000  per  ogni
          diritto." 
              Si riporta il testo degli articoli  24,  25  e  27  del
          citato decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,  convertito
          dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157: 
                "Art. 24. Proroga gare scommesse e Bingo 
                1. Al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le
          piu'   ampie   misure    preventive    e    di    contrasto
          dell'infiltrazione mafiosa,  in  particolare  in  relazione
          alla composizione azionaria delle societa' concorrenti e al
          rafforzamento  della  responsabilita'  in  vigilando  e  in
          eligendo  da  parte  dei  concessionari  nelle  filiere  di
          riferimento, all'articolo 1, comma  1048,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, le parole "da  indire  entro  il  30
          settembre 2018" sono sostituite  dalle  parole  "da  indire
          entro il 30 giugno 2020", le parole "e, comunque, non oltre
          il 31 dicembre  2019"  sono  sostituite  dalle  parole  "e,
          comunque, non oltre il 31 dicembre 2020", le  parole  "euro
          6.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro  7.500"  e  le
          parole "euro 3.500" sono sostituite dalle  seguenti:  "euro
          4.500". 
                2. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre
          2013, n. 147, le  parole  "anni  dal  2013  al  2019"  sono
          sostituite dalle seguenti: "anni dal 2013  al  2020"  e  le
          parole "entro il 30 settembre 2018" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "entro il 30 settembre 2020". 
                "Art.  25.  Termine   per   la   sostituzione   degli
          apparecchi da gioco 
                1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma  1098,  della  legge  30  dicembre  2018,   n.   145,
          all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208, come modificato dal citato comma 1098, le parole "dopo
          il  31  dicembre  2019"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del  decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   di   cui
          all'articolo 1, comma  569,  lettera  b),  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145" e le parole "entro  il  31  dicembre
          2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro  i  successivi
          dodici mesi". 
                "Art. 27. Registro unico degli  operatori  del  gioco
          pubblico 
                1. Al fine  di  contrastare  le  infiltrazioni  della
          criminalita'  organizzata  nel  settore  dei  giochi  e  la
          diffusione del gioco illegale,  nonche'  di  perseguire  un
          razionale assetto  sul  territorio  dell'offerta  di  gioco
          pubblico, presso l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'
          istituito, a decorrere  dall'esercizio  2020,  il  Registro
          unico degli operatori del gioco pubblico. 
                2.  L'iscrizione  al  Registro   costituisce   titolo
          abilitativo  per  i  soggetti  che  svolgono  attivita'  in
          materia di gioco pubblico ed e' obbligatoria  anche  per  i
          soggetti gia' titolari, alla data di entrata in vigore  del
          presente articolo, dei  diritti  e  dei  rapporti  in  esso
          previsti. 
                3.  Devono  iscriversi  al   Registro   le   seguenti
          categorie di operatori: 
                  a) i soggetti: 
                    1) produttori; 
                    2) proprietari; 
                    3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo
          degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma
          6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
          per  i  quali   la   predetta   Amministrazione   rilascia,
          rispettivamente, il nulla  osta  di  cui  all'articolo  38,
          comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il  codice
          identificativo univoco di  cui  al  decreto  del  Direttore
          generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 32 del 9 febbraio 2010; 
                  b) i  concessionari  per  la  gestione  della  rete
          telematica degli apparecchi e terminali da  intrattenimento
          che siano altresi' proprietari degli apparecchi e terminali
          di cui all'articolo 110, comma 6,  lettere  a)  e  b),  del
          testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  di  cui  al
          regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
                  c) i produttori e i proprietari degli apparecchi di
          cui all'articolo 110, comma 7, lettere  a),  c),  c-bis)  e
          c-ter), del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,
          di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  nonche'  i
          possessori o i detentori a qualsiasi  titolo  dei  predetti
          apparecchi con esclusivo riferimento a quelli  che  possono
          distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la
          conclusione della partita; 
                  d) i concessionari del gioco del Bingo; 
                  e) i concessionari di scommesse su  eventi  ippici,
          sportivi e non sportivi e su eventi simulati; 
                  f) i titolari di punti vendita  dove  si  accettano
          scommesse su eventi ippici, sportivi  e  non  sportivi,  su
          eventi simulati e concorsi pronostici sportivi,  nonche'  i
          titolari dei punti per la raccolta scommesse  che  si  sono
          regolarizzati ai sensi dell'articolo 1,  comma  643,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190  e  dell'articolo  1,  comma
          926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i titolari dei
          punti di raccolta ad essi collegati; 
                  g) i concessionari  dei  giochi  numerici  a  quota
          fissa e a totalizzatore; 
                  h) i titolari dei punti di vendita  delle  lotterie
          istantanee  e  dei  giochi  numerici  a  quota  fissa  e  a
          totalizzatore; 
                  i) i concessionari del gioco a distanza; 
                  l) i titolari dei punti di ricarica  dei  conti  di
          gioco a distanza; 
                  m) i produttori  delle  piattaforme  dei  giochi  a
          distanza e di piattaforme per eventi simulati; 
                  n)  le  societa'  di  corse  che   gestiscono   gli
          ippodromi; 
                  o) gli allibratori; 
                  p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di
          cui al presente comma che svolge, sulla  base  di  rapporti
          contrattuali continuativi con i soggetti di  cui  al  comma
          medesimo, qualsiasi altra attivita' funzionale o  collegata
          alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  che
          determina altresi' per tali soggetti la  somma  da  versare
          annualmente ai sensi dei commi 4 e 4-bis, in coerenza con i
          criteri  ivi  indicati,  in  relazione  alle  categorie  di
          soggetti di cui al presente comma. 
                4. L'iscrizione al Registro e' disposta  dall'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli previa verifica  del  possesso,
          da  parte  dei  richiedenti,  delle  licenze  di   pubblica
          sicurezza di cui agli articoli 86  e  88  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza di cui al  regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e  concessioni
          necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e
          della certificazione antimafia  prevista  dalla  disciplina
          vigente, nonche' dell'avvenuto  versamento,  da  parte  dei
          medesimi, di una somma annua pari a: 
                  a) euro 200,00 per i soggetti di cui  al  comma  3,
          lettere a), numero 3), c), numero 3), f), h), l); 
                  b) euro 500,00 per i soggetti di cui  al  comma  3,
          lettere a), numero 2), c) numero 2), o); 
                  c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma  3,
          lettere a), numero 1), c) numero 1) ed m); 
                  d) euro 3.000 per i soggetti di  cui  al  comma  3,
          lettere e) ed n) ed euro 10.000,00 per i soggetti di cui al
          comma 3, lettere b), d), g) ed i). 
                4-bis. I soggetti che operano in piu' ambiti di gioco
          sono tenuti al versamento di una sola somma d'iscrizione. I
          soggetti che svolgono piu' ruoli nell'ambito della  filiera
          del gioco sono tenuti al versamento della somma  piu'  alta
          fra quelle previste per le categorie in cui operano. 
                5. L'iscrizione al  Registro  deve  essere  rinnovata
          annualmente. 
                6. L'omesso versamento della somma di cui al comma  4
          puo' essere regolarizzato,  prima  che  la  violazione  sia
          accertata, con il versamento di un importo pari alla  somma
          dovuta maggiorata di un importo pari al  2  per  cento  per
          ogni mese o frazione di mese di ritardo. 
                7. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono stabilite tutte le  disposizioni  applicative,
          eventualmente anche di natura  transitoria,  relative  alla
          tenuta   del   Registro,   all'iscrizione    ovvero    alla
          cancellazione  dallo  stesso,  nonche'  ai  tempi  e   alle
          modalita' di effettuazione del versamento di cui  al  comma
          4. 
                8. L'esercizio di qualsiasi attivita' funzionale alla
          raccolta di gioco in assenza di iscrizione al  Registro  di
          cui al comma 1  comporta  l'applicazione  di  una  sanzione
          amministrativa di  euro  10.000,00  e  l'impossibilita'  di
          iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. 
                9. I concessionari  di  gioco  pubblico  non  possono
          intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio
          delle attivita' di gioco con  soggetti  diversi  da  quelli
          iscritti nel Registro. In caso di violazione del divieto e'
          dovuta  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  di   euro
          10.000,00 e il rapporto contrattuale e' risolto di diritto.
          La  terza  reiterazione,  anche  non   consecutiva,   della
          medesima violazione nell'arco di un  biennio  determina  la
          revoca della concessione. 
                10.  A  decorrere  dalla  data  di  istituzione   del
          Registro di cui al comma 1  e,  comunque,  dal  novantesimo
          giorno successivo all'entrata in vigore del decreto di  cui
          al comma 7, l'elenco di  cui  all'articolo  1,  comma  533,
          della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,  come  modificato
          dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n.
          220, e' abrogato."