Art. 71 bis Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarieta' sociale 1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: « d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonche' dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari »; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: « 3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilita' del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 3 ».
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi), come modificato dalla presente legge: "Art. 16. Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarieta' sociale 1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie di beni, qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge: a) delle eccedenze alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c); b) dei medicinali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g-bis), donati secondo le modalita' individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, introdotto dall'articolo 15 della presente legge; c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non piu' commercializzati, purche' in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validita', in modo tale da garantire la qualita', la sicurezza e l'efficacia originarie; d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari; d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonche' dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari; e) degli altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 7, non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari. 2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che: a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto avente le caratteristiche determinate con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ovvero un documento equipollente; b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonche' del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione e' trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il donatore e' esonerato dall'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonche' per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro; c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonche' l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformita' alle proprie finalita' istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nell'esercizio di un'attivita' commerciale. 3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilita' del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 3. 4. 5. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) dopo le parole: «Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonche' altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro»; 2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166»; 3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonche' della qualita', della quantita' o del peso dei beni ceduti.»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che il soggetto beneficiario effettui un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformita' alle finalita' istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsti dal presente decreto, ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro». 6. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «I prodotti alimentari» sono inserite le seguenti: «, anche oltre il termine minimo di conservazione, purche' siano garantite l'integrita' dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonche' altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro,»; b) dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenti: «agli enti pubblici nonche' agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita',». 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio decreto, puo' individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri prodotti ai sensi del comma 1, lettera e), del presente articolo."