Art. 71 bis 
 
 
  Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarieta' sociale 
 
  1. All'articolo 16  della  legge  19  agosto  2016,  n.  166,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
  « d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per  l'abbigliamento  e
per l'arredamento, dei giocattoli, dei  materiali  per  l'edilizia  e
degli  elettrodomestici,  nonche'  dei  personal  computer,   tablet,
e-reader e altri dispositivi per la lettura in  formato  elettronico,
non piu' commercializzati o non idonei alla  commercializzazione  per
imperfezioni,  alterazioni,  danni  o  vizi  che  non  ne  modificano
l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari »; 
  b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  « 3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo
di adempiere per loro conto, ferma restando  la  responsabilita'  del
donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere  b)
e c) del comma 3 ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  16  della  legge  19
          agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la  donazione
          e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici  a
          fini di solidarieta' sociale e  per  la  limitazione  degli
          sprechi), come modificato dalla presente legge: 
                "Art.  16.  Disposizioni  fiscali  per  le   cessioni
          gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di  altri
          prodotti a fini di solidarieta' sociale 
                1. La presunzione di cessione di cui  all'articolo  1
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 novembre 1997,  n.  441,  non  opera  per  le
          seguenti tipologie  di  beni,  qualora  la  distruzione  si
          realizzi con la loro cessione gratuita  agli  enti  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge: 
                  a) delle eccedenze alimentari di  cui  all'articolo
          2, comma 1, lettera c); 
                  b) dei medicinali, di cui all'articolo 2, comma  1,
          lettera g-bis), donati secondo le modalita' individuate dal
          decreto  del  Ministro  della  salute  adottato  ai   sensi
          dell'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo  24
          aprile 2006, n.  219,  introdotto  dall'articolo  15  della
          presente legge; 
                    c)  degli  articoli  di  medicazione  di  cui  le
          farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo  la
          farmacopea ufficiale, di cui al numero 114)  della  tabella
          A, parte III, allegata  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26   ottobre   1972,   n.   633,   non    piu'
          commercializzati,   purche'    in    confezioni    integre,
          correttamente conservati e ancora nel periodo di validita',
          in modo tale da  garantire  la  qualita',  la  sicurezza  e
          l'efficacia originarie; 
                  d) dei prodotti destinati all'igiene  e  alla  cura
          della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della
          casa,  degli  integratori  alimentari,  dei  biocidi,   dei
          presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e  di
          cancelleria, non piu' commercializzati o  non  idonei  alla
          commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni  o
          vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo  o  per
          altri motivi similari; 
                  d-bis)  dei  prodotti  tessili,  dei  prodotti  per
          l'abbigliamento e per l'arredamento,  dei  giocattoli,  dei
          materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici,  nonche'
          dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi
          per  la  lettura   in   formato   elettronico,   non   piu'
          commercializzati o non idonei alla commercializzazione  per
          imperfezioni,  alterazioni,  danni  o  vizi  che   non   ne
          modificano l'idoneita'  all'utilizzo  o  per  altri  motivi
          similari; 
                  e) degli altri prodotti individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze  adottato  ai  sensi
          del comma 7, non piu' commercializzati o  non  idonei  alla
          commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni  o
          vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo  o  per
          altri motivi similari. 
                2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1  non
          si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio
          dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                3. Le disposizioni dei commi 1 e  2  si  applicano  a
          condizione che: 
                  a)  per  ogni  cessione  gratuita  sia  emesso   un
          documento   di   trasporto   avente   le    caratteristiche
          determinate con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472,  ovvero
          un documento equipollente; 
                  b)    il    donatore    trasmetta    agli    uffici
          dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia
          di   finanza   competenti,   per   via   telematica,    una
          comunicazione riepilogativa delle  cessioni  effettuate  in
          ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse,
          dei dati contenuti nel relativo documento  di  trasporto  o
          nel documento equipollente  nonche'  del  valore  dei  beni
          ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita.
          La comunicazione e' trasmessa entro il giorno  5  del  mese
          successivo  a  quello  in  cui  sono  state  effettuate  le
          cessioni secondo modalita' stabilite con provvedimento  del
          direttore  dell'Agenzia  delle  entrate.  Il  donatore   e'
          esonerato  dall'obbligo  di  comunicazione  di   cui   alla
          presente lettera per le cessioni  di  eccedenze  alimentari
          facilmente  deperibili,  nonche'  per  le   cessioni   che,
          singolarmente considerate, siano di valore non superiore  a
          15.000 euro; 
                  c) l'ente donatario rilasci al donatore,  entro  la
          fine del mese successivo a ciascun  trimestre,  un'apposita
          dichiarazione  trimestrale,   recante   gli   estremi   dei
          documenti  di  trasporto  o  dei   documenti   equipollenti
          relativi  alle  cessioni  ricevute,  nonche'  l'impegno  ad
          utilizzare i beni  medesimi  in  conformita'  alle  proprie
          finalita' istituzionali. Nel caso in cui sia  accertato  un
          utilizzo  diverso,  le  operazioni   realizzate   dall'ente
          donatario   si   considerano   effettuate,   agli   effetti
          dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi
          e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
          nell'esercizio di un'attivita' commerciale. 
                3-bis.  Il  donatore  o  l'ente   donatario   possono
          incaricare un terzo di  adempiere  per  loro  conto,  ferma
          restando  la  responsabilita'  del  donatore  o   dell'ente
          donatario, agli obblighi di cui alle lettere b)  e  c)  del
          comma 3. 
                4. 
                5. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre
          1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 2: 
                    1) dopo le parole: «Le  derrate  alimentari  e  i
          prodotti farmaceutici» sono inserite le seguenti:  «nonche'
          altri prodotti, da individuare  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  destinati  a   fini   di
          solidarieta' sociale senza scopo di lucro»; 
                    2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite  dalle
          seguenti: «ai soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166»; 
                    3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
          disposizioni del presente comma si applicano  a  condizione
          che per ogni singola cessione sia predisposto un  documento
          di trasporto progressivamente numerato ovvero un  documento
          equipollente, contenente l'indicazione  della  data,  degli
          estremi  identificativi  del  cedente,  del  cessionario  e
          dell'eventuale  incaricato  del  trasporto,  nonche'  della
          qualita', della quantita' o del peso dei beni ceduti.»; 
                  b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
                    «4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si  applicano
          a  condizione  che  il   soggetto   beneficiario   effettui
          un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei  beni
          ceduti, da conservare agli atti dell'impresa  cedente,  con
          l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di
          documenti equipollenti corrispondenti ad ogni  cessione,  e
          in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente
          i   beni   ricevuti   in   conformita'    alle    finalita'
          istituzionali, e che, a  pena  di  decadenza  dai  benefici
          fiscali  previsti  dal  presente   decreto,   ne   realizzi
          l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarieta' sociale
          senza scopo di lucro». 
                6. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13  maggio
          1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) dopo le parole:  «I  prodotti  alimentari»  sono
          inserite le seguenti: «, anche oltre il termine  minimo  di
          conservazione,   purche'   siano   garantite   l'integrita'
          dell'imballaggio  primario  e  le  idonee   condizioni   di
          conservazione, e  i  prodotti  farmaceutici  nonche'  altri
          prodotti,  da  individuare   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  destinati  a   fini   di
          solidarieta' sociale senza scopo di lucro,»; 
                  b) dopo le parole: « decreto del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,»  sono  inserite  le
          seguenti: «agli enti pubblici  nonche'  agli  enti  privati
          costituiti per il perseguimento, senza scopo di  lucro,  di
          finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
          principio di sussidiarieta' e in coerenza con i  rispettivi
          statuti  o  atti  costitutivi,  promuovono   e   realizzano
          attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione
          e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale  nonche'
          attraverso forme di mutualita',». 
                7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
          il Tavolo permanente di coordinamento di  cui  all'articolo
          8, con proprio decreto, puo'  individuare,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, altri  prodotti  ai
          sensi del comma 1, lettera e), del presente articolo."