Art. 18 Comunicazione e informazione 1. Al fine di organizzare una modalita' di informazione ufficiale, puntuale e continuativa sulla reale portata e diffusione del fenomeno Xylella fastidiosa in Italia, previo parere del comitato di cui al successivo art. 22, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le azioni per la comunicazione del presente piano, attraverso una diffusione organica e a livello locale, nazionale e internazionale, comprendente anche l'istituzione di un portale dedicato alla divulgazione di tutte le informazioni disponibili, le modalita' operative di integrazione e scambio dati tra i vari soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza, le azioni di informazione da realizzare anche al di fuori del territorio nazionale. 2. Alla realizzazione della presente misura sono destinati 5 milioni di euro.