Art. 18 
 
                    Comunicazione e informazione 
 
  1. Al fine di organizzare una modalita' di informazione  ufficiale,
puntuale e continuativa sulla reale portata e diffusione del fenomeno
Xylella fastidiosa in Italia, previo parere del comitato  di  cui  al
successivo art. 22, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono definite le azioni per la  comunicazione
del presente piano, attraverso una diffusione organica  e  a  livello
locale, nazionale e internazionale, comprendente anche  l'istituzione
di un portale dedicato alla divulgazione  di  tutte  le  informazioni
disponibili, le modalita' operative di integrazione  e  scambio  dati
tra i vari  soggetti  coinvolti  nella  gestione  dell'emergenza,  le
azioni di informazione da realizzare anche al di fuori del territorio
nazionale. 
  2. Alla  realizzazione  della  presente  misura  sono  destinati  5
milioni di euro.