Art. 19 Ricerca e sperimentazione 1. Al fine di potenziare il coordinamento e la valutazione delle azioni di ricerca e sperimentazione avviate ed in corso a seguito della diffusione di Xylella fastidiosa in Italia, tenuto conto dei risultati raggiunti dai programmi di ricerca avviati e degli ulteriori fabbisogni emergenti, previo parere del comitato di cui al successivo art. 22, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le procedure di accesso e i criteri di erogazione del contributo a programmi di ricerca, nel cui contesto e' attribuita priorita' alla individuazione di altre cultivar resistenti o tolleranti, ai quali e' destinata la dotazione di 20 milioni di euro.