Art. 40 
 
                        Validita' delle quote 
 
  1. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono  valide
a tempo indeterminato. 
  2. Le quote rilasciate a decorrere dal 1°  gennaio  2021  riportano
un'indicazione da cui risulti  in  quale  periodo  di  dieci  anni  a
decorrere dal 1° gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per
la restituzione delle emissioni  prodotte  dal  primo  anno  di  tale
periodo in poi.