Art. 101 
 
              Spese per acquisto di beni e servizi Inps 
 
  1.   Per   consentire   lo   sviluppo   dei   servizi   finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a  contenere  gli  effetti
negativi sul reddito  dei  lavoratori  dell'emergenza  epidemiologica
COVID-19, il valore medio  dell'importo  delle  spese  sostenute  per
acquisto di beni e servizi dall'Istituto nazionale  della  Previdenza
Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591,  della
legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  puo'  essere  incrementato,  per
l'esercizio 2020, nel limite massimo di  68  milioni  di  euro.  Alla
compensazione dei conseguenti  effetti  finanziari,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 265.