Art. 103 bis 
 
          Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri 
 
  1. Per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per
l'erogazione di  contributi  in  favore  dei  lavoratori  frontalieri
residenti in Italia, che svolgono  la  propria  attivita'  nei  Paesi
confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  29  aprile  2004,  relativo  al  coordinamento  dei  sistemi  di
sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE)  n.  988/2009
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  16  settembre  2009,
nonche' dell'allegato II all'Accordo tra la Comunita'  europea  ed  i
suoi Stati membri,  da  una  parte,  e  la  Confederazione  svizzera,
dall'altra,  sulla  libera  circolazione  delle  persone,   fatto   a
Lussemburgo il 21  giugno  1999  e  reso  esecutivo  dalla  legge  15
novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la  propria  attivita'  in
altri  Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea   confinanti   o
limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi  accordi
bilaterali,  che  siano  titolari  di  rapporti   di   collaborazione
coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati  nonche'
dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il
rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal  23  febbraio  2020  e
siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle  misure  di
sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono stabiliti  i  criteri  per  il
riconoscimento del beneficio di cui al  comma  1,  nel  rispetto  del
limite di spesa ivi previsto. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.