Art. 82 
 
                        Reddito di emergenza 
 
  1. Ai nuclei familiari in condizioni  di  necessita'  economica  in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  identificati
secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, e' riconosciuto  un
sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di
seguito «Rem»). Le domande  per  il  Rem  sono  presentate  entro  il
termine del mese di luglio 2020 e il  beneficio  e'  erogato  in  due
quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5. 
  2.  Il  Rem  e'  riconosciuto  ai  nuclei  familiari  in   possesso
cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: a)
residenza in Italia, verificata  con  riferimento  al  componente  ri
chiedente il beneficio; b) un valore del reddito familiare, nel  mese
di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui  al
comma  5;  c)  un  valore  del  patrimonio  mobiliare  familiare  con
riferimento al l'anno 2019 inferiore a una  soglia  di  euro  10.000,
accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al  primo  e
fino  ad  un  massimo  di  euro  20.000.  Il  predetto  massimale  e'
incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel  nucleo  familiare
di un  componente  in  condizione  di  disabilita'  grave  o  di  non
autosufficienza  come  definite   ai   fini   dell'Indicatore   della
Situazione Economica  Equivalente  (ISEE),  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; d)  un
valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000. 
  2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2  del
presente articolo, durante lo stato di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni
dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo  2014,
n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,  n.
80, non si  applicano,  previa  autocertificazione,  in  presenza  di
persone minori di eta' o meritevoli di tutela, quali soggetti  malati
gravi, disabili, in difficolta' economica e senza  dimora,  aventi  i
requisiti di cui al citato articolo 5 del  decreto-legge  n.  47  del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014. 
  3. Il Rem non e' compatibile con la presenza nel  nucleo  familiare
di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita'
di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020,  n.  27,  ovvero  di  una  delle  indennita'  disciplinate   in
attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di  una
delle  indennita'  di  cui  agli  articoli  84  e  85  del   presente
decreto-legge. Il Rem non e' altresi' compatibile con la presenza nel
nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda  in
una delle seguenti condizioni: 
    a) essere titolari di pensione diretta o indiretta  ad  eccezione
dell'assegno ordinario di invalidita'; 
    b) essere titolari di un rapporto di  lavoro  dipendente  la  cui
retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5; 
    c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  ovvero  le  misure
aventi finalita' analoghe  di  cui  all'articolo  13,  comma  2,  del
medesimo decreto-legge. 
  4. Ai fini dell'accesso e della determinazione  dell'ammontare  del
Rem: 
    a) il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159; 
    b) il reddito familiare e' inclusivo di tutte  le  componenti  di
cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,  ed  e'  riferito  al  mese  di
aprile 2020 secondo il principio di cassa; 
    c) il patrimonio mobiliare e' definito ai sensi dell'articolo  5,
comma 4, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159; 
  5. Ciascuna quota del Rem e' determinata in un ammontare pari a 400
euro, moltiplicati per il corrispondente  parametro  della  scala  di
equivalenza di cui all'articolo 2,  comma  4,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, fino ad un massimo di  2,  corrispondente  a  800  euro,
ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare
siano presenti componenti in condizioni di disabilita'  grave  o  non
autosufficienza come definite ai fini ISEE. 
  6. Non hanno diritto al Rem i soggetti  che  si  trovano  in  stato
detentivo, per tutta la durata della pena, nonche'  coloro  che  sono
ricoverati in istituti di cura di lunga  degenza  o  altre  strutture
residenziali a totale carico dello Stato o di  altra  amministrazione
pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia  tra
i suoi componenti soggetti di cui  al  primo  periodo,  il  parametro
della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti. 
  7. Il Rem e' riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale  della
previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda
predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo  le  modalita'
stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate
presso i centri di assistenza fiscale  di  cui  all'articolo  32  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  previa  stipula  di  una
convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Le richieste del Rem possono essere altresi'  presentate  presso  gli
istituti di patronato di cui alla legge 30  marzo  2001,  n.  152,  e
valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento  di
cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. 
  8. Ai fini della verifica del possesso  dei  requisiti  di  cui  al
comma 2,  lettera  c),  l'INPS  e  l'Agenzia  delle  entrate  possono
scambiare i  dati  relativi  ai  saldi  e  alle  giacenze  medie  del
patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai
sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo  11,  comma  2,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle  modalita'
previste ai fini ISEE. 
   9. Nel caso in cui in esito a  verifiche  e  controlli  emerga  il
mancato  possesso  dei  requisiti,  il  beneficio  e'  immediatamente
revocato, ferma restando  la  restituzione  di  quanto  indebitamente
percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente. 
  10. Ai fini dell'erogazione del Rem e'  autorizzato  un  limite  di
spesa di 966,3 milioni di  euro  per  l'anno  2020  da  iscrivere  su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali  denominato  «  Fondo  per  il  Reddito  di
emergenza ». L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa di cui al primo periodo del  presente  comma  e  comunica  i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche  in
via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono
adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi  alla
stipula della convenzione di cui al comma 7 e' autorizzato un  limite
di spesa pari a 5 milioni di euro. 
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 971,3 milioni
di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.