Art. 84 
 
Nuove  indennita'  per  i   lavoratori   danneggiati   dall'emergenza
                     epidemiologica da COVID-19 
 
  1.  Ai  soggetti  gia'   beneficiari   per   il   mese   di   marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 27  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il
mese di aprile 2020. 
  2. Ai liberi professionisti titolari di  partita  IVA  attiva  alla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  iscritti  alla
Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito  una  comprovata
riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo  bimestre
2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, e'  riconosciuta
una indennita' per il mese di maggio 2020 pari a  1000  euro.  A  tal
fine il reddito e' individuato secondo il  principio  di  cassa  come
differenza  tra  i  ricavi  e  i  compensi  percepiti  e   le   spese
effettivamente sostenute nel  periodo  interessato  e  nell'esercizio
dell'attivita', comprese le eventuali quote di  ammortamento.  A  tal
fine il soggetto deve presentare  all'Inps  la  domanda  nella  quale
autocertifica il possesso dei requisiti di  cui  al  presente  comma.
L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati  identificativi  dei
soggetti che hanno presentato l'autocertificazione  per  la  verifica
dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica al l'Inps l'esito dei
riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di  cui
sopra con modalita' e termini definiti con  accordi  di  cooperazione
tra le parti. 
  3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione  coordinata
e continuativa, iscritti alla Gestione separata di  cui  all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  non  titolari  di
pensione e non iscritti ad altre  forme  previdenziali  obbligatorie,
che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, e'  riconosciuta  un'indennita'  per  il
mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. 
  4.  Ai  soggetti  gia'   beneficiari   per   il   mese   di   marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 28  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il
mese di aprile 2020. 
  5.  Ai  soggetti  gia'   beneficiari   per   il   mese   di   marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 29  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il
mese di aprile  2020.  La  medesima  indennita'  e'  riconosciuta  ai
lavoratori in regime di somministrazione,  impiegati  presso  imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e  degli  stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di  lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo  2020,  non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro  dipendente,  ne'  di
NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
  6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali che  hanno  cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il
17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di  rapporto  di  lavoro
dipendente, ne' di NASPI,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita' per il  mese  di
maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennita' e'  riconosciuta
ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e  degli  stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di  lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo  2020,  non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro  dipendente,  ne'  di
NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
  7.  Ai  soggetti  gia'   beneficiari   per   il   mese   di   marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 30  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' e' erogata anche per il mese di  aprile
2020 con un importo pari a 500 euro. 
  8. E' riconosciuta un'indennita' per i mesi  di  aprile  e  maggio,
pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi
che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da  COVID  19  hanno
cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il  loro  rapporto  di
lavoro, individuati nei seguenti: 
    a)  lavoratori  dipendenti  stagionali  appartenenti  a   settori
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che  hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo; 
    b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il  1°  gennaio  2019  e  il  31  gennaio  2020;  per  i
lavoratori intermittenti di cui alla  presente  lettera  iscritti  al
Fondo  lavoratori  dello  spettacolo,   che   non   beneficiano   del
trattamento di integrazione salariale,  l'accesso  all'indennita'  e'
comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10; 
    c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra
il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio  2020  siano  stati  titolari  di
contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in
essere  alla  data  del  23  febbraio  2020.  Gli  stessi,  per  tali
contratti, devono essere gia' iscritti alla data del 23 febbraio 2020
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con accredito nello  stesso  arco  temporale  di
almeno un contributo mensile; 
    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  con  reddito  annuo  2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita IVA attiva  e  iscritti  alla  Gestione  Separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie. 
  9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a) titolari di altro contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  diverso  dal  contratto  intermittente  di  cui  agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: 
    b) titolari di pensione. 
  10. Ai lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo  che  hanno  i  requisiti  di  cui  all'articolo  38   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' erogata una indennita'  di  600
euro per ciascuno dei mesi di  aprile  e  maggio  2020;  la  medesima
indennita'  viene  erogata  per  le  predette  mensilita'  anche   ai
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con
almeno 7 contributi giornalieri  versati  nel  2019,  cui  deriva  un
reddito non superiore ai 35.000 euro. Per i lavoratori  intermittenti
di cui al comma 8, lettera b), e' corrisposta la sola  indennita'  di
cui alla medesima lettera. 
  11.  Non  hanno  diritto  all'indennita'  di  cui  al  comma  10  i
lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente  o  titolari  di
pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
  12. Le indennita' di cui al presente articolo non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS,  previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.850,4 milioni  di  euro
per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  Qualora  dal   predetto   monitoraggio   emerga   il
verificarsi di scostamenti, anche in  via  prospettica,  rispetto  al
predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati  altri  provvedimenti
concessori. 
  13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3,  4,  5,
6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei  familiari  gia'  percettori  del
reddito di cittadinanza, di  cui  al  Capo  I  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, per i  quali  l'ammontare  del  beneficio  in  godimento
risulti inferiore a quello dell'indennita' di cui ai  medesimi  commi
del presente articolo, in luogo  del  versamento  dell'indennita'  si
procede ad integrare il beneficio del reddito  di  cittadinanza  fino
all'ammontare della stessa indennita' dovuto in ciascuna  mensilita'.
Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e  10  non  sono
compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento
pari  o  superiore   a   quello   dell'indennita'.   Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di  72  milioni  di
euro per l'anno 2020. 
  14. Decorsi quindici giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  si  decade  dalla   possibilita'   di   richiedere
l'indennita'  di  cui  agli  articoli  27,  28,  29,  30  e  38   del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020. 
  15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari
a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8  milioni  di
euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte
corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020,  n.  27,  come  rifinanziato  dall'articolo  183  del  presente
decreto.