Art. 86 
 
                  Divieto di cumulo tra indennita' 
 
  1. Le indennita' di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono  tra
loro cumulabili  e  non  sono  cumulabili  con  l'indennita'  di  cui
all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27.  Le  suddette
indennita' sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita'  di
cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.