Art. 88 
 
                       Fondo Nuove Competenze 
 
  1. Al fine di consentire la graduale  ripresa  dell'attivita'  dopo
l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i  contratti  collettivi
di  lavoro  sottoscritti  a  livello  aziendale  o  territoriale   da
associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente
piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale,   ovvero   dalle   loro
rappresentanze  sindacali  operative  in  azienda  ai   sensi   della
normativa  e  degli   accordi   interconfederali   vigenti,   possono
realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario  di  lavoro
per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa,  con  le
quali parte  dell'orario  di  lavoro  viene  finalizzato  a  percorsi
formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei
relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a  carico  di
un apposito Fondo denominato  «Fondo  Nuove  Competenze»,  costituito
presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL),
nel limite di 230 milioni di euro a valere  sul  Programma  Operativo
Nazionale SPAO. 
  2. Alla realizzazione degli interventi di cui al  comma  1  possono
partecipare, previa intesa in Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo,
i   Fondi   Paritetici   Interprofessionali   costituiti   ai   sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388  nonche',  per
le specifiche finalita', il Fondo per la formazione e il sostegno  al
reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 che, a  tal  fine,  potranno  destinare  al
Fondo costituito presso l'ANPAL una  quotadelle  risorse  disponibili
nell'ambito dei rispettivi bilanci. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del  presente  decreto,
sono individuati criteri e modalita' di applicazione della  misura  e
di utilizzo delle risorse e per il rispetto del  relativo  limite  di
spesa.