Art. 89 
 
         Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali 
 
  1. Ai fini  della  rendicontazione  da  parte  di  regioni,  ambiti
territoriali e comuni al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali dell'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze
di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' prive di
sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma  1,  della  legge  22
giugno  2016,  n.  112,  del  Fondo  nazionale   per   l'infanzia   e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28  agosto  1997,  n.
285, la rendicontazione del 75% della  quota  relativa  alla  seconda
annualita' precedente e' condizione sufficiente alla erogazione della
quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello
stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della  coerenza
degli utilizzi  con  le  norme  e  gli  atti  di  programmazione.  Le
eventuali somme  relative  alla  seconda  annualita'  precedente  non
rendicontate devono  comunque  essere  esposte  entro  la  successiva
erogazione. 
  2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento
alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni  destinatarie
dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto
forma di servizi  effettivamente  erogati,  specifiche  spese  legate
all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla  riorganizzazione  dei
servizi,  all'approvvigionamento  di  dispositivi  di  protezione   e
all'adattamento degli spazi. 
  2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della  legge  8
novembre  2000,  n.  328,  sono  da  considerarsi  servizi   pubblici
essenziali, anche se svolti in regime di concessione,  accreditamento
o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il  godimento  di
diritti della persona  costituzionalmente  tutelati.  Allo  scopo  di
assicurare l'effettivo e  continuo  godimento  di  tali  diritti,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  nell'ambito
delle loro competenze e della  loro  autonomia  organizzativa,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  definiscono  le  modalita'  per
garantire  l'accesso  e   la   continuita'   dei   servizi   sociali,
socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di  cui  al  presente
comma anche in  situazione  di  emergenza,  sulla  base  di  progetti
personalizzati,  tenendo  conto  delle  specifiche   e   inderogabili
esigenze di  tutela  delle  persone  piu'  esposte  agli  effetti  di
emergenze e  calamita'.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.