Art. 90 
 
                            Lavoro agile 
 
  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da
COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del  settore  privato  che
hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro  genitore  beneficiario  di  strumenti  di
sostegno  al  reddito   in   caso   di   sospensione   o   cessazione
dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore  non  lavoratore,
hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita'  agile
anche  in  assenza  degli  accordi  individuali,  fermo  restando  il
rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da  18  a
23 della legge 22 maggio  2017,  n.  81,  e  a  condizione  che  tale
modalita' sia compatibile con le caratteristiche  della  prestazione.
Fino alla cessazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle  prestazioni  di
lavoro  in  modalita'  agile  e'  riconosciuto,  sulla   base   delle
valutazioni dei medici competenti, anche ai  lavoratori  maggiormente
esposti a  rischio  di  contagio  da  virus  SARS-CoV-2,  in  ragione
dell'eta'   o   della   condizione   di    rischio    derivante    da
immunodepressione,  da  esiti  di  patologie  oncologiche   o   dallo
svolgimento di terapie salvavita o,  comunque,  da  comorbilita'  che
possono  caratterizzare  una  situazione  di  maggiore   rischiosita'
accertata  dal  medico  competente,  nell'ambito  della  sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto,  a  condizione
che tale modalita'  sia  compatibile  con  le  caratteristiche  della
prestazione lavorativa. 
  2. La prestazione lavorativa in lavoro  agile  puo'  essere  svolta
anche  attraverso  strumenti  informatici  nella  disponibilita'  del
dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. 
  3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di  lavoro  del
settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data  di
cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo
alla documentazione resa disponibile nel sito internet del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. 
  4.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   87   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di  lavoro  pubblici,
limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2020, la modalita' di lavoro agile  disciplinata
dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio  2017,  n.  81,  puo'
essere applicata dai datori di lavoro  privati  a  ogni  rapporto  di
lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei   principi   dettati   dalle
menzionate disposizioni, anche in assenza degli  accordi  individuali
ivi previsti; gli obblighi di  informativa  di  cui  all'articolo  22
della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in  via  telematica
anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  nel  sito
internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni  sul  lavoro
(INAIL).