Art. 91 
 
Attivita' di formazione a distanza e  conservazione  della  validita'
                  dell'anno scolastico o formativo 
 
  1. A beneficio degli studenti ai quali non e'  consentita,  per  le
esigenze  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID  19,  la
partecipazione alle attivita' didattiche  dei  sistemi  regionali  di
istruzione  e  formazione  professionale  (I  e  F.P.),  dei  sistemi
regionali che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione
tecnica superiore (I.F.T.S.), tali attivitasono svolte con  modalita'
a distanza, individuate dai  medesimi  Istituti  diistruzione,  avuto
anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con
disabilita'. 
  2. Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19,  i
sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale  (IeF.P.),
i sistemi  regionali  che  realizzano  i  percorsi  di  Istruzione  e
Formazione  Tecnica  Superiore  (I.F.T.S.)  e  gli  Istituti  Tecnici
Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il  numero  minimo  di  ore
previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso  formativo,
l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque  validita'.
Qualora  si  determini  una  riduzione  dei  livelli  qualitativi   e
quantitativi di formazione delle attivita' svolte, sono  derogate  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  7  del  decreto   del
Presidente della Repubblica  5  febbraio  2018,  n.  22.  I  medesimi
istituti assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni  caso
individuandone le relative modalita',  il  recupero  delle  attivita'
formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia,  che
risultino funzionali al completamento del percorso didattico.