Art. 93 
 
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e
              di proroga di contratti di apprendistato 
 
  1. In deroga all'articolo 21  del  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attivita' in conseguenza
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'  possibile  rinnovare  o
prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato  a
tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche  in
assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
  1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di  cui
agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,
e dei contratti di lavoro a tempo determinato,  anche  in  regime  di
somministrazione, e' prorogato di  una  durata  pari  al  periodo  di
sospensione dell'attivita' lavorativa, prestata in forza dei medesimi
contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.