Art. 97 Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 1. All'articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo la parola: «richiesta» e' soppressa la parola: «dell'interessato» e sono aggiunte, infine, le seguenti: «mediante accredito sul conto corrente del beneficiario»; b) al secondo periodo, dopo la parola: «Il fondo» sono inserite le seguenti: «, previa esibizione della contabile di pagamento,» e dopo le parole: «dei datori di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e degli eventuali condebitori solidali».