Art. 97 
 
Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo  di  garanzia  di
        cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 
 
  1. All'articolo 2, comma 7, della legge 29  maggio  1982,  n.  297,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo la parola: «richiesta» e' soppressa  la
parola: «dell'interessato» e  sono  aggiunte,  infine,  le  seguenti:
«mediante accredito sul conto corrente del beneficiario»; 
    b) al secondo periodo, dopo la parola: «Il fondo»  sono  inserite
le seguenti: «, previa esibizione della contabile  di  pagamento,»  e
dopo le parole: «dei datori di lavoro» sono aggiunte le seguenti:  «e
degli eventuali condebitori solidali».