Art. 98 
 
           Disposizioni in materia di lavoratori sportivi 
 
  1. Per i mesi di  aprile  e  maggio  2020,  e'  riconosciuta  dalla
societa' Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni  di
euro per l'anno 2020, un'indennita' pari a 600  euro  in  favore  dei
lavoratori  impiegati  con  rapporti  di  collaborazione  presso   il
Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano  Paralimpico
(CIP), le federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline  sportive
associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato
Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico  (CIP),
le  societa'  e  associazioni  sportive  dilettantistiche,   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data  del
23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori  di  altro
reddito  da  lavoro  e  del  reddito  di  cittadinanza  di   cui   al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di  emergenza  e  delle
prestazioni di cui agli articoli 19,20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38  e
44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  cosi'  come
prorogate e integrate dal presente decreto. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport
e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro  per  l'anno
2020. 
  3. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione
della preesistenza del rapporto di  collaborazione  e  della  mancata
percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di  cittadinanza
e delle  prestazioni  indicate  al  comma  1,  sono  presentate  alla
societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del  registro  di  cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,  n.  186,
acquisito dal  Comitato  Olimpico  Nazionale  (CONI)  sulla  base  di
apposite  intese,  le  istruisce  secondo  l'ordine  cronologico   di
presentazione. Ai soggetti gia' beneficiari  per  il  mese  di  marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 96  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata, senza
necessita' di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e  maggio
2020. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con l'Autorita' delegata in materia di  sport,  da  adottare
entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono individuate le modalita' di attuazione dei commi da 1  a  3,  di
presentazione delle domande, i documenti  richiesti  e  le  cause  di
esclusione. Sono, inoltre,  definiti  i  criteri  di  gestione  delle
risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento,  le
forme di monitoraggio della spesa e del relativo  controllo,  nonche'
le modalita' di distribuzione  delle  eventuali  risorse  residue  ad
integrazione dell'indennita' erogata per il mese di maggio 2020. 
  5. Il limite di spesa  previsto  dall'articolo  96,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n  18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' innalzato sino a 80 milioni  di
euro. Le risorse  trasferite  a  Sport  e  Salute  s.p.a.,  ai  sensi
dell'articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro. 
  6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5  pari  a
230  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 265. 
  7. I lavoratori dipendenti  iscritti  al  Fondo  Pensione  Sportivi
Professionisti con retribuzione annua lorda non  superiore  a  50.000
euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui
all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad
un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici  di
cui al primo periodo  del  presente  comma  si  provvede  nel  limite
massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo
onere pari a 21,1 milioni di euro per  l'anno  2020  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 265.