Art. 100
Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro
1. In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far
fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una
tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro nel processo di riavvio delle attivita' produttive e comunque
non oltre il 31 dicembre 2020, in base a quanto stabilito dalla
Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato
Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato
Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei
Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni
dipendenti, limitatamente al personale gia' in organico, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del
decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in
materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Articolo 2 (Comparti di specialita' delle Forze di
polizia)
1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il
Corpo della guardia di finanza esercitano, in via
preminente o esclusiva, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1
della legge 1° aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti
rispettivi comparti di specialita', ferme restando le
funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente
a ciascuna Forza di polizia, nonche' le disposizioni di cui
alla medesima legge:
a) Polizia di Stato:
1) sicurezza stradale;
2) sicurezza ferroviaria;
3) sicurezza delle frontiere;
4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
b) Arma dei carabinieri:
1) sicurezza in materia di sanita', igiene e
sofisticazioni alimentari;
2) sicurezza in materia forestale, ambientale e
agroalimentare;
3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione
sociale;
4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico,
artistico e culturale nazionale;
c) Corpo della Guardia di finanza:
1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di
polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre
funzioni gia' svolte, ai sensi della legislazione vigente e
fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione
vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia
costiera;
2) sicurezza in materia di circolazione dell'euro e
degli altri mezzi di pagamento.
2. Per i comparti di specialita' di cui al presente
articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 11
della legge 31 marzo 2000, n. 78.»