Art. 101 
 
              Spese per acquisto di beni e servizi Inps 
 
  1.   Per   consentire   lo   sviluppo   dei   servizi   finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a  contenere  gli  effetti
negativi sul reddito  dei  lavoratori  dell'emergenza  epidemiologica
COVID-19, il valore medio  dell'importo  delle  spese  sostenute  per
acquisto di beni e servizi dall'Istituto nazionale  della  Previdenza
Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591,  della
legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  puo'  essere  incrementato,  per
l'esercizio 2020, nel limite massimo di  68  milioni  di  euro.  Alla
compensazione dei conseguenti  effetti  finanziari,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   591
          dell'articolo 1 della citata legge  27  dicembre  2019,  n.
          160: 
              «591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui  al
          comma 590 non possono effettuare spese  per  l'acquisto  di
          beni e servizi per un importo  superiore  al  valore  medio
          sostenuto  per  le  medesime   finalita'   negli   esercizi
          finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai  relativi
          rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui  al
          presente comma non si applica alle agenzie fiscali  di  cui
          al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali
          resta fermo l'obbligo di versamento previsto  dall'articolo
          6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594.»