Art. 101
Spese per acquisto di beni e servizi Inps
1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti
negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica
COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per
acquisto di beni e servizi dall'Istituto nazionale della Previdenza
Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, puo' essere incrementato, per
l'esercizio 2020, nel limite massimo di 68 milioni di euro. Alla
compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 591
dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n.
160:
«591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al
comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di
beni e servizi per un importo superiore al valore medio
sostenuto per le medesime finalita' negli esercizi
finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi
rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al
presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali
resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo
6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594.»