Art. 102 
 
             Spese per acquisto di beni e servizi Inail 
 
  1.   Per   consentire   lo   sviluppo   dei   servizi   finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a  contenere  gli  effetti
negativi sul reddito  dei  lavoratori  dell'emergenza  epidemiologica
COVID-19, il valore medio  dell'importo  delle  spese  sostenute  per
acquisto   di   beni   e   servizi   dall'Istituto   Nazionale    per
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato  ai
sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, puo' essere  incrementato,  per  l'esercizio  2020,  nel  limite
massimo di 35 milioni di euro.  Alla  compensazione  dei  conseguenti
effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 591 dell'articolo 1  della  citata
          legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 101.