Art. 102
Spese per acquisto di beni e servizi Inail
1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti
negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica
COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per
acquisto di beni e servizi dall'Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato ai
sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, puo' essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite
massimo di 35 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti
effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 591 dell'articolo 1 della citata
legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 101.