Art. 103
Emersione di rapporti di lavoro
1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute
individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed
eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamita' derivante
dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di
rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di
lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, possono presentare istanza, con le
modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di
lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di
lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o
cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere
stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020
ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla
suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai
sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite
da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in
entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il
territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i cittadini
stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non
rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono
richiedere con le modalita' di cui al comma 16, un permesso di
soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della
durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i
predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio
nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano
allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attivita' di
lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre
2019, comprovata secondo le modalita' di cui al comma 16. Se nel
termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il
cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato
ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa in conformita' alle previsioni
di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito
in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai
seguenti settori di attivita':
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e
attivita' connesse;
b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per
componenti della sua famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da
patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del
contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a
quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento
stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1
e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a
carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di
ulteriore attivita' lavorativa.
5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno
2020 al 15 agosto 2020, con le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed
il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da
adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, presso:
a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i
lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea;
b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni
per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui
al comma 2.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresi'
stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per
l'instaurazione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a
comprovare l'attivita' lavorativa di cui al comma 16 nonche' le
modalita' di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more
della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la
presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero
svolge l'attivita' di lavoro esclusivamente alle dipendenze del
datore di lavoro che ha presentato l'istanza.
7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalita'
previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un
contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun
lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo e' pari
a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano
comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento
di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro
a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e
le relative modalita' di acquisizione sono stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno
ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
8. Costituisce causa di inammissibilita' delle istanze di cui ai
commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di
soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli
ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite, nonche' per il reato di cui
all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle istanze di cui ai
commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di
soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte
del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello
unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del
lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al
datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di
procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro
subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del
presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non
ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura
penale o per i delitti contro la liberta' personale ovvero per i
reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attivita' illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella
valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche
di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei
reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla
conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i
procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di
lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata presentata la
dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario,
fiscale, previdenziale o assistenziale;
b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio
nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei
confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite, nonche' per il reato di cui
all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale.
13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non
venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda
al rigetto o all'archiviazione della medesima, anche per mancata
presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque
all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico
del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da
cause indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del datore
medesimo.
14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori
subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono
raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e
dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4.
Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono
commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la
pena prevista al primo comma dello stesso articolo e' aumentata da un
terzo alla meta'.
15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il
parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi
all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di
soggiorno, nonche' il parere del competente Ispettorato territoriale
del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro e
alla congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le
parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione
obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata
presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta
l'archiviazione del procedimento.
16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di
cui al comma 2 e' presentata dal cittadino straniero al Questore, dal
1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in
possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a
comprovare l'attivita' lavorativa svolta nei settori di cui al comma
3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui
l'istanza e' altresi' diretta. All'atto della presentazione della
richiesta, e' consegnata un'attestazione che consente all'interessato
di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad
eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, di
svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attivita'
di cui al comma 3, nonche' di presentare l'eventuale domanda di
conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresi' di
iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego
l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo.
Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39,
commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo
onere a carico dell'interessato e' determinato con il decreto di cui
al comma 5, nella misura massima di 30 euro.
17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al
presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che
nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la
sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla
comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il
rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di
lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso
di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai
sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli
illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2,
l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle
violazioni dicui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza
contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi
dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di
soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo
5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, e' determinata la destinazione del
contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di
concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in
condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni
igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del
contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le
Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal
Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in
agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure
urgenti idonee a garantire la salubrita' e la sicurezza delle
condizioni alloggiative, nonche' ulteriori interventi di contrasto
del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti
scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25 quater del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del
Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana.
All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche
interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
21. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 25-quater del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole:
«rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dell'Autorita' politica
delegata per la coesione territoriale, dell'Autorita' politica
delegata per le pari opportunita',».
22. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque
presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto
nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, e' punito
ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e'
commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti
oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la
pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad
un terzo se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
23. Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di
cui al presente articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad
utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o
piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a
contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di
euro per il 2020, da ripartire tra le sedi di servizio interessate
dalle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A
tal fine il Ministero dell'interno puo' utilizzare procedure
negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.
24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del
presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di
170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i
relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero
dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro
6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario
per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero
dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di
lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel
limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di
prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per
l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di
euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale
igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi
di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma
informatica del Ministero dell'interno-Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del
comma 26.
26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a
238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021
e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative
all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse
provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del
comma 7, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro
346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere
dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 9 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo)
1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di
un permesso di soggiorno in corso di validita', che
dimostra la disponibilita' di un reddito non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di
richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente
secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3,
lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia
fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria
accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente
per territorio, puo' chiedere al questore il rilascio del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
per se' e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.
(2)
1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma l, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, reca, nella rubrica «annotazioni», la
dicitura «protezione internazionale riconosciuta da [nome
dello Stato membro] il [data]». Se, successivamente al
rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di
lungo periodo allo straniero titolare di protezione
internazionale, la responsabilita' della protezione
internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali
che ne disciplinano il trasferimento, e' trasferita ad
altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale
Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la
dicitura «protezione internazionale riconosciuta da [nome
dello Stato membro] il [data]» e' aggiornata, entro tre
mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro
a cui la stessa e' stata trasferita e la data del
trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso
di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro
Stato membro riconosce al soggiornante la protezione
internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato
membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre
mesi dalla richiesta, nella rubrica «annotazioni» e'
apposta la dicitura «protezione internazionale riconosciuta
da [nome dello Stato membro] il [data]».
1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis,
non e' richiesta allo straniero titolare di protezione
internazionale ed ai suoi familiari la documentazione
relativa all'idoneita' dell'alloggio di cui al comma 1,
ferma restando la necessita' di indicare un luogo di
residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c),
del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari
di protezione internazionale che si trovano nelle
condizioni di vulnerabilita' di cui all'articolo 8, comma
1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la
disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a
fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti
pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente
alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura
del quindici per cento del relativo importo.
2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo e' a tempo indeterminato ed e' rilasciato
entro novanta giorni dalla richiesta.
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e' subordinato al
superamento, da parte del richiedente, di un test di
conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' di
svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Nel caso di permesso di
soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita' di
ricerca presso le universita' e gli enti vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non
e' richiesto il superamento del test di cui al primo
periodo.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si
applica allo straniero titolare di protezione
internazionale.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione
professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea, per
cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di
cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater,
e 42-bis nonche' del permesso di soggiorno rilasciato ai
sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno chiesto il permesso di
soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione
su tale richiesta;
c) hanno chiesto la protezione internazionale come
definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in
attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve
durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla
convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni
diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle
missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975
sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con
organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo non puo' essere rilasciato agli stranieri
pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche
non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del
codice di procedura penale, nonche', limitatamente ai
delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice.
Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di
rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma
il questore tiene conto altresi' della durata del soggiorno
nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale,
familiare e lavorativo dello straniero.
4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca
o cessazione dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria previsti dagli articoli 9, 13, 15 e 18 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di
cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto
legislativo, allo straniero e' rilasciato un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato
con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis
ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza
dei requisiti previsti dal presente testo unico.
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1,
non si computano i periodi di soggiorno per i motivi
indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al
comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e'
effettuato a partire dalla data di presentazione della
domanda di protezione internazionale in base alla quale la
protezione internazionale e' stata riconosciuta.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale
non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e
sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono
inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che
detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di
salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e'
revocato:
a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per
il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un
periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di
lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione
europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e
comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per
un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso
di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7,
puo' riacquistarlo, con le stesse modalita' di cui al
presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma
1, e' ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
confronti non debba essere disposta l'espulsione e'
rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in
applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
l'espulsione puo' essere disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato;
b) nei casi di cui all'articolo 3 comma 1, del decreto
legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle
categorie indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via
cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero
ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
comma 1-bis, e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di
espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche
dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno sul
territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per
l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
di tali vincoli con il Paese di origine.
11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta
l'annotazione relativa alla titolarita' di protezione
internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento e'
effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la
protezione internazionale, previa conferma da parte di tale
Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano
i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo'
essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea,
sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione
internazionale, fermo restando il rispetto del principio di
cui all'articolo 19, comma 1.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo puo': a) fare ingresso nel territorio
nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul
territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6,
comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero.
Per lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non
e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale,
di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in
materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative
all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico,
compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia
diversamente disposto e sempre che sia dimostrata
l'effettiva residenza dello straniero sul territorio
nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme
e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
13. e' autorizzata la riammissione sul territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato.
13-bis. E' autorizzata, altresi', la riammissione sul
territorio nazionale dello straniero titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare
di protezione internazionale allontanato da altro Stato
membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando
nella rubrica 'annotazioni' del medesimo permesso e'
riportato che la protezione internazionale e' stata
riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal
ricevimento della relativa richiesta di informazione, si
provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo
straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta
dall'Italia. 85).»
La legge 28 maggio 2007, n. 68 recante «Disciplina dei
soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,
affari, turismo e studio» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2007, n. 126.
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni:
«Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato)
1. In ogni provincia e' istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello
unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero
procedimento relativo all'assunzione di lavoratori
subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero deve presentare previa verifica, presso il
centro per l'impiego competente, della indisponibilita' di
un lavoratore presente sul territorio nazionale,
idoneamente documentata, allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di
quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di
lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state
rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il
questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a
richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta
al lavoro subordinato ha validita' per un periodo non
superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti
numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3,
comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere
esaminate nell'ambito delle quote che si rendono
successivamente disponibili tra quelle stabilite con il
medesimo decreto.
5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il
datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso
altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato
ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i
documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o
sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo
straniero non si rechi presso lo sportello unico per
l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno
entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo
sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla
osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
i collegamenti telematici.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti
di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione
del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a
cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita'
consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il
rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere
con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito
percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano
applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,
comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per
l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore
straniero nelle liste di collocamento con priorita'
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
11-bis.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
aumentate da un terzo alla meta':
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a
tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre
condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al
terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica
la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del
costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto
illegalmente.
12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento
lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal
questore, su proposta o con il parere favorevole del
procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia
presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale
instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso
di soggiorno.
12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma
12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato
per un anno o per il maggior periodo occorrente alla
definizione del procedimento penale. Il permesso di
soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con
le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della
Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi
12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali",
consente lo svolgimento di attivita' lavorativa e puo'
essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o autonomo.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo'
goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto dall' articolo 1
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152
sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e
delle relative norme di attuazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 444 del codice di
procedura penale:
«Art. 444 - (Applicazione della pena su richiesta)
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere
al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e
quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600 quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si
applica l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena. In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere
concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta,
puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta.»
- Si riporta il testo degli articoli 600 e 603-bis del
codice penale:
«Art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in
servitu')
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti
a quelli del diritto di proprieta' ovvero chiunque riduce o
mantiene una persona in uno stato di soggezione
continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o
sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento
di attivita' illecite che ne comportino lo sfruttamento
ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, e' punito con la
reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di
soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante
violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o
approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di
inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di
necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di
denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla
persona.
[La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti
di cui al primo comma sono commessi in danno di minore
degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della
prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al
prelievo di organi.]».
«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro)
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'
punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa
da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato,
chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al
lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento,
approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche
mediante l'attivita' di intermediazione di cui al numero
1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento
ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia,
si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e
la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore
reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di
sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti
condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo
palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative a livello nazionale, o comunque
sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del
lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa
all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo
settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia
di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di
lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni
alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano
l'aumento della pena da un terzo alla meta':
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia
superiore a tre;
2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano
minori in eta' non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori
sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo
alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle
condizioni di lavoro.»
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 13
del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 13 (Espulsione amministrativa)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello
Stato, il Ministro dell'interno puo` disporre l'espulsione
dello straniero anche non residente nel territorio dello
Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per
caso, quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma
1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da
forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e'
stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da
piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il
rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul
territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma
3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli
articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive
modificazioni (Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale):
«Art. 3 (Nuove norme in materia di espulsioni degli
stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo)
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e
13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il
Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto puo'
disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una
delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22
maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati
motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio
dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare
organizzazioni o attivita' terroristiche, anche
internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita
immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta,
anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo
13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti
l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a
procedimento penale, e di quelle di cui al comma 5-bis del
medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di
espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto
legislativo n. 286 del 1998.
3. Il prefetto puo' altresi' omettere, sospendere o
revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo
13 comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998,
informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando
sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di
soggiorno di cui all'articolo 2 del presente decreto,
ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie
concernenti la prevenzione di attivita' terroristiche,
ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivita'
informative dirette alla individuazione o alla cattura dei
responsabili dei delitti commessi con finalita' di
terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e'
ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per
territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso puo'
sospendere l'esecuzione del provvedimento.
4-bis.
5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al
comma 4 e di quelli di cui all'articolo 13 comma 11, del
decreto legislativo n. 286 del 1998 la decisione dipende
dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto
d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e'
sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello
stesso non possono essere comunicati al tribunale
amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un
tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo
puo' fissare un termine entro il quale l'amministrazione e'
tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a
revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto
termine, il tribunale amministrativo decide allo stato
degli atti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano
fino al 31 dicembre 2007.
7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del
1998, il comma 3 sexies e' abrogato.»
- Si riporta il testo degli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale:
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza)
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di
un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale
la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel
massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti
nel titolo I del libro Il del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli
componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile
previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di
pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi
primo e secondo, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, e delitto di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600 quinquies
del codice penale;
d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma,
del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto
dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui
all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice
penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima
ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo
che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis
del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629
del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata
di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del
codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo, escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al
comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, [della
associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis
comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile
1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi
previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952,
n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o
gruppi di cui all' art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre
1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
e organizzazione della associazione di tipo mafioso
prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e
conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo
572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di
documento di identificazione falso previsti dall'articolo
497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione,
organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto
di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio
dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto
dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice
penale;
m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro
una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice
della navigazione.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.»
«Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza)
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza
di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto
colposo per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti :
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice
penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
dall' articolo 336 comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e
di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e
444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530
del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del
codice penale;
f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo
614, primo e secondo comma, del codice penale;
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635
comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale
pornografico previste dagli articoli 600 ter, quarto comma,
e 600 quater del codice penale, anche se relative al
materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater. l
del medesimo codice;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646
del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della
legge 18 aprile 1975, n. 110;
m-bis)
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o
di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire
l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali,
previste dall'articolo 495-ter del codice penale;
m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi
o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo,
terzo, quarto e quinto comma, del codice penale.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e'
giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla
pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona
richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni:
«Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del
codice penale, non costituiscono reato le attivita' di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu'
persone;
b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo
per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne
l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso
o la permanenza illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi
o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi
ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista
e' aumentata.
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla
meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona
se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di
minori da impiegare in attivita' illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indiretto.
3 quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3
ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3 quinquies. Per i delitti previsti dai commi
precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei
confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3 sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "609 octies del codice
penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo
12, commi 3, 3-bis e 3 ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "."
3 septies.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
l'arresto in flagranza.
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per
commettere il reato, anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca piu` grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito
delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo unico,
e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e'
commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda
la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e'
aumentata da un terzo alla meta'.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto
profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un
immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di
soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del
contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile
ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche se e' stata concessa la sospensione condizionale
della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che
appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di
gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di
denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni
confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita'
di prevenzione e repressione dei reati in tema di
immigrazione clandestina.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto
ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso
dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di
cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a
euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei
casi piu` gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici
mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o
concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa
italiana inerenti all'attivita' professionale svolta e al
mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 639.
6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di
navi in servizio governativo non commerciale, il comandante
della nave e' tenuto ad osservare la normativa
internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente
disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di
violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in
acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali
quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante
della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilita'
solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre
1981, n. 689, si estende all'armatore della nave. E' sempre
disposta la confisca della nave utilizzata per commettere
la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro
cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di
confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario
della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni
sottoposte a sequestro cautelare. All'irrogazione delle
sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo,
provvede il prefetto territorialmente competente. Si
osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis
possono essere affidate dal prefetto in custodia agli
organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina
militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne
facciano richiesta per l'impiego in attivita'
istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni
sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-quater. Quando il provvedimento che dispone la
confisca diviene inoppugnabile, la nave e' acquisita al
patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata
all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del
comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata
istanza di affidamento o che non sia richiesta in
assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai
sensi del comma 6-ter e', a richiesta, assegnata a
pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero
venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla
gestione delle navi sono posti a carico delle
amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente
impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo
tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3,
gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle
province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di
trasporto e delle cose trasportate, ancorche` soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostante di luogo e di tempo sussistono
fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati
per uno dei reati previsti dal presente articolo.
Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto
processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale,
se ne ricorrono i presupposti lo convalida nelle successive
quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali
di polizia giudiziaria possono altresi` procedere a
perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal presente articolo, sono affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di
trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze
di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si
applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.
8 ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita'
da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita'
giudiziaria procedente.
8 quater. Con il provvedimento che dispone la
distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate
le modalita' di esecuzione.
8 quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne
abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono
alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o
trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, sono
comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione
dei beni confiscati. Ai fini della determinazione
dell'eventuale indennita' si applica il comma 5
dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43 a successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna
per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche'
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta,
dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle
attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati,
anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico
operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A
tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
rubrica "Sicurezza pubblica". Ministero dell'interno,
rubrica "Sicurezza pubblica".
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una
nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
stessa in un porto dello Stato.
9 ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
cui al comma 9-bis.
9 quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che
da parte delle navi della Marina militare, anche da parte
delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti
dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera
nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti
di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9 quinquies. Le modalita' di intervento delle navi
della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le
attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di
polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9 sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9
quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo".
9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle
attivita' di contrasto dell'immigrazione irregolare, la
gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei
procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di
ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema
Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le
necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati
interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al
regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche' con
il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte
ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni con
il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del medesimo Ministero
dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
(Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni
di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro
irregolare):
«Art. 3 (Modifiche alle disposizioni in materia di
lavoro irregolare)
1. - 2. Omissis
3. Se il piano individuale di emersione contiene
proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di
trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al
parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro
irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove
istituita. La commissione esprime il parere entro quindici
giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale
termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 39 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 39 (Adempimenti di natura formale nella gestione
dei rapporti di lavoro)
1. - 6. Omissis
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa
o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3
che determina differenti trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero
a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a
3.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci
lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la
sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo
periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce
alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun
singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di
infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei
dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o
quantita' della prestazione lavorativa effettivamente resa
o alle somme effettivamente erogate. La mancata
conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al
comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa
da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente comma provvedono gli
organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia
di lavoro e previdenza. Autorita' competente a ricevere il
rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e' la Direzione territoriale del lavoro
territorialmente competente.
Omissis.»
- Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo
82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797 (Approvazione del testo unico delle norme
concernenti gli assegni familiari):
«Articolo 82 (Sanzioni)
1. Omissis
Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla
corresponsione degli assegni e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero
a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a
9.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci
lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la
sanzione va da 3.000 a 15.000 euro.
Omissis.»
- Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 5
della legge 5 gennaio 1953, n. 4 (Norme concernenti
l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a
mezzo di prospetti di paga):
«Art. 5 (Sanzioni)
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di
paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni
apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di
lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900
euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque
lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la
sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo
superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200
euro. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro adempia agli
obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la
consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni
effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le
sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro
e' sanzionabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 39,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 19 (Stato di disoccupazione)
1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di
impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro di cui
all'articolo 13, la propria immediata disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione
alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il
centro per l'impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla
definizione di cui al presente articolo.
3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di
rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i
lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione
di cui al comma 1 dal momento della ricezione della
comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del
periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i
lavoratori sono considerati «a rischio di disoccupazione».
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di
registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono
assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di
valutarne il livello di occupabilita', secondo una
procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea
con i migliori standard internazionali.
6. La classe di profilazione e' aggiornata
automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della
durata della disoccupazione e delle altre informazioni
raccolte mediante le attivita' di servizio.
7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione
come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le norme
nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che
condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di
disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non
occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL
consente alle amministrazioni pubbliche interessate
l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica
della condizione di non occupazione.»
- Si riporta il testo dei commi 4-bis e 4-ter
dell'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
(Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione):
«Art. 39 (Convenzioni in materia di sicurezza)
1. - 4. Omissis
4-bis. Nell'ambito delle direttive impartite dal
Ministro dell'interno per la semplificazione delle
procedure amministrative e per la riduzione degli oneri
amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il
Ministero dell'interno puo' altresi', stipulare, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con
concessionari di pubblici servizi dotati di una rete di
sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di
infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche
integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la
qualifica di Certification Authority accreditata
dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza
pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione
delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione
e nei servizi finanziari di pagamento, per la raccolta e
l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno
delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati
ai medesimi uffici nonche' per lo svolgimento di altre
operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti
richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati
interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente
rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si
determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al
rilascio dei provvedimenti richiesti.
4 ter. Per le finalita' di cui al comma 4-bis, gli
incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure
definite dalle convenzioni, procedono all'identificazione
degli interessati, anche attraverso riconoscimento
biometrico e firma grafometrica, con l'osservanza delle
disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli
addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti
destinati alle pubbliche amministrazioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1344 del codice
civile:
«Art. 1344 (Contratto in frode alla legge)
Si reputa altresi' illecita la causa quando il
contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione
di una norma imperativa.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 5 del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni:
«Art. 5 (Permesso di soggiorno)
1. - 4-bis. Omissis
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli
familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami
familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche',
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale,
anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 25-quater del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 quater (Disposizioni in materia di contrasto
al fenomeno del caporalato
1. Allo scopo di promuovere la programmazione di una
proficua strategia per il contrasto al fenomeno del
caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in
agricoltura, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, il «Tavolo operativo per la
definizione di una nuova strategia di contrasto al
caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura»,
di seguito denominato «Tavolo». Il Tavolo, presieduto dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo
delegato, e' composto da rappresentanti dell'Autorita'
politica delegata per la coesione territoriale, nonche'
dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunita',
del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia,
del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, dell'ANPAL, dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela
del lavoro, del Corpo della guardia di finanza, delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti
dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore nonche'
delle organizzazioni del Terzo settore.
2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non
superiore a quindici. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
della giustizia e dell'interno, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti
l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonche'
eventuali forme di collaborazione con le sezioni
territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualita'.
3. Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione
e puo' essere prorogato per un ulteriore triennio.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali,
il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria
costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e
strumentali della Direzione generale dell'immigrazione e
delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
5. La partecipazione ai lavori del Tavolo e' gratuita e
non da' diritto alla corresponsione di alcun compenso,
indennita' o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi
per spese di viaggio e di soggiorno.
6. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli
interventi in materia di politiche migratorie di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui
all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per gli interventi di
competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per le
politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di euro,
sono trasferiti, per le medesime finalita', dal Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20,
comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, su appositi
capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nell'ambito del programma «Flussi migratori per
motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle
persone immigrate» della missione «Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti». La spesa complessiva
relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo e' a valere
sul Fondo nazionale per le politiche migratorie.»
- Si riporta il testo dell'articolo 76 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445:
«Art. 76 (L) Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista
dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo
840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di
procedura civile.»
- Il testo del comma 28 dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 48.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 63 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara)
1. Omissis
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione
puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere, escluso ai sensi dell'articolo 80 o non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo
83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di
proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo
quando non esistono altri operatori economici o soluzioni
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e'
il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a
giustificazione del ricorso alla procedura di cui al
presente articolo non devono essere in alcun caso
imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
Omissis.»