Art. 103 bis
Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri
1. Per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per
l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri
residenti in Italia, che svolgono la propria attivita' nei Paesi
confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
nonche' dell'allegato II all'Accordo tra la Comunita' europea ed i
suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a
Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla legge 15
novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la propria attivita' in
altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o
limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi
bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonche'
dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il
rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e
siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di
sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il
riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del
limite di spesa ivi previsto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Riferimenti normativi
- Il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
30 aprile 2004, n. 166.
- Il Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 che modifica
il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto
dei relativi allegati e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea del 30 ottobre 2009, n. 284.
La legge 15 novembre 2000, n. 364 recante «Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi
Stati membri, da una parte Confederazione Svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con
allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo
il 21 Giugno 1999» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 dicembre 2000, n. 288.
- Il citato decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2015, n. 54.
- Il riferimento al testo del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativiall'art. 95.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.