Art. 103 bis 
 
          Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri 
 
  1. Per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per
l'erogazione di  contributi  in  favore  dei  lavoratori  frontalieri
residenti in Italia, che svolgono  la  propria  attivita'  nei  Paesi
confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  29  aprile  2004,  relativo  al  coordinamento  dei  sistemi  di
sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE)  n.  988/2009
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  16  settembre  2009,
nonche' dell'allegato II all'Accordo tra la Comunita'  europea  ed  i
suoi Stati membri,  da  una  parte,  e  la  Confederazione  svizzera,
dall'altra,  sulla  libera  circolazione  delle  persone,   fatto   a
Lussemburgo il 21  giugno  1999  e  reso  esecutivo  dalla  legge  15
novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la  propria  attivita'  in
altri  Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea   confinanti   o
limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi  accordi
bilaterali,  che  siano  titolari  di  rapporti   di   collaborazione
coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati  nonche'
dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il
rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal  23  febbraio  2020  e
siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle  misure  di
sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono stabiliti  i  criteri  per  il
riconoscimento del beneficio di cui al  comma  1,  nel  rispetto  del
limite di spesa ivi previsto. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  Regolamento  (CE)  n.  883/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 29  aprile  2004  relativo  al
          coordinamento  dei  sistemi   di   sicurezza   sociale   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
          30 aprile 2004, n. 166. 
              -  Il  Regolamento  (CE)  n.  988/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 che modifica
          il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo  al  coordinamento
          dei sistemi di sicurezza sociale e determina  il  contenuto
          dei  relativi  allegati  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea del 30 ottobre 2009, n. 284. 
              La legge 15 novembre 2000, n. 364 recante «Ratifica  ed
          esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea ed i  suoi
          Stati  membri,  da  una  parte   Confederazione   Svizzera,
          dall'altra, sulla libera circolazione  delle  persone,  con
          allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a  Lussemburgo
          il 21 Giugno 1999» e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          11 dicembre 2000, n. 288. 
              - Il citato decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2015, n. 54. 
              - Il riferimento al testo del citato  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativiall'art. 95. 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2.