Art. 82 
 
                        Reddito di emergenza 
 
  1. Ai nuclei familiari in condizioni  di  necessita'  economica  in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  identificati
secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, e' riconosciuto  un
sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di
seguito «Rem»). Le domande  per  il  Rem  sono  presentate  entro  il
termine del mese di luglio 2020 e il  beneficio  e'  erogato  in  due
quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5. 
  2.  Il  Rem  e'  riconosciuto  ai  nuclei  familiari  in   possesso
cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: a)
residenza in Italia, verificata  con  riferimento  al  componente  ri
chiedente il beneficio; b) un valore del reddito familiare, nel  mese
di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui  al
comma  5;  c)  un  valore  del  patrimonio  mobiliare  familiare  con
riferimento al l'anno 2019 inferiore a una  soglia  di  euro  10.000,
accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al  primo  e
fino  ad  un  massimo  di  euro  20.000.  Il  predetto  massimale  e'
incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel  nucleo  familiare
di un  componente  in  condizione  di  disabilita'  grave  o  di  non
autosufficienza  come  definite   ai   fini   dell'Indicatore   della
Situazione Economica  Equivalente  (ISEE),  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; d)  un
valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000. 
  2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2  del
presente articolo, durante lo stato di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni
dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo  2014,
n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,  n.
80, non si  applicano,  previa  autocertificazione,  in  presenza  di
persone minori di eta' o meritevoli di tutela, quali soggetti  malati
gravi, disabili, in difficolta' economica e senza  dimora,  aventi  i
requisiti di cui al citato articolo 5 del  decreto-legge  n.  47  del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014. 
  3. Il Rem non e' compatibile con la presenza nel  nucleo  familiare
di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita'
di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020,  n.  27,  ovvero  di  una  delle  indennita'  disciplinate   in
attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di  una
delle  indennita'  di  cui  agli  articoli  84  e  85  del   presente
decreto-legge. Il Rem non e' altresi' compatibile con la presenza nel
nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda  in
una delle seguenti condizioni: 
    a) essere titolari di pensione diretta o indiretta  ad  eccezione
dell'assegno ordinario di invalidita'; 
    b) essere titolari di un rapporto di  lavoro  dipendente  la  cui
retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5; 
    c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  ovvero  le  misure
aventi finalita' analoghe  di  cui  all'articolo  13,  comma  2,  del
medesimo decreto-legge. 
  4. Ai fini dell'accesso e della determinazione  dell'ammontare  del
Rem: 
    a) il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159; 
    b) il reddito familiare e' inclusivo di tutte  le  componenti  di
cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,  ed  e'  riferito  al  mese  di
aprile 2020 secondo il principio di cassa; 
    c) il patrimonio mobiliare e' definito ai sensi dell'articolo  5,
comma 4, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159; 
  5. Ciascuna quota del Rem e' determinata in un ammontare pari a 400
euro, moltiplicati per il corrispondente  parametro  della  scala  di
equivalenza di cui all'articolo 2,  comma  4,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, fino ad un massimo di  2,  corrispondente  a  800  euro,
ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare
siano presenti componenti in condizioni di disabilita'  grave  o  non
autosufficienza come definite ai fini ISEE. 
  6. Non hanno diritto al Rem i soggetti  che  si  trovano  in  stato
detentivo, per tutta la durata della pena, nonche'  coloro  che  sono
ricoverati in istituti di cura di lunga  degenza  o  altre  strutture
residenziali a totale carico dello Stato o di  altra  amministrazione
pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia  tra
i suoi componenti soggetti di cui  al  primo  periodo,  il  parametro
della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti. 
  7. Il Rem e' riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale  della
previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda
predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo  le  modalita'
stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate
presso i centri di assistenza fiscale  di  cui  all'articolo  32  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  previa  stipula  di  una
convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Le richieste del Rem possono essere altresi'  presentate  presso  gli
istituti di patronato di cui alla legge 30  marzo  2001,  n.  152,  e
valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento  di
cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. 
  8. Ai fini della verifica del possesso  dei  requisiti  di  cui  al
comma 2,  lettera  c),  l'INPS  e  l'Agenzia  delle  entrate  possono
scambiare i  dati  relativi  ai  saldi  e  alle  giacenze  medie  del
patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai
sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo  11,  comma  2,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle  modalita'
previste ai fini ISEE. 
   9. Nel caso in cui in esito a  verifiche  e  controlli  emerga  il
mancato  possesso  dei  requisiti,  il  beneficio  e'  immediatamente
revocato, ferma restando  la  restituzione  di  quanto  indebitamente
percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente. 
  10. Ai fini dell'erogazione del Rem e'  autorizzato  un  limite  di
spesa di 966,3 milioni di  euro  per  l'anno  2020  da  iscrivere  su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali  denominato  «  Fondo  per  il  Reddito  di
emergenza ». L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa di cui al primo periodo del  presente  comma  e  comunica  i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche  in
via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono
adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi  alla
stipula della convenzione di cui al comma 7 e' autorizzato un  limite
di spesa pari a 5 milioni di euro. 
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 971,3 milioni
di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          5 dicembre 2013, n. 159 recante «Regolamento concernente la
          revisione delle modalita' di determinazione e  i  campi  di
          applicazione  dell'Indicatore  della  situazione  economica
          equivalente (ISEE)» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 19 del 24 gennaio 2014. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure urgenti per l'emergenza
          abitativa, per il mercato  delle  costruzioni  e  per  Expo
          2015): 
              «Art. 5  Lotta  all'occupazione  abusiva  di  immobili.
          Salvaguardia degli effetti di disposizioni  in  materia  di
          contratti di locazione 
              1.  Chiunque  occupa  abusivamente  un  immobile  senza
          titolo non puo' chiedere la residenza ne' l'allacciamento a
          pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo  e  gli
          atti emessi in violazione di  tale  divieto  sono  nulli  a
          tutti gli effetti di  legge.  A  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, gli atti aventi  ad  oggetto  l'allacciamento  dei
          servizi di energia elettrica, di gas, di servizi  idrici  e
          della telefonia  fissa,  nelle  forme  della  stipulazione,
          della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non
          possono essere stipulati o comunque adottati,  qualora  non
          riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo
          che attesti  la  proprieta',  il  regolare  possesso  o  la
          regolare detenzione dell'unita' immobiliare in favore della
          quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai
          soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente  e
          il  loro  inserimento  negli  atti  indicati  nel   periodo
          precedente, i  richiedenti  sono  tenuti  a  consegnare  ai
          soggetti somministranti idonea documentazione  relativa  al
          titolo che attesti la proprieta', il regolare possesso o la
          regolare detenzione dell'unita' immobiliare, in originale o
          copia autentica, o a rilasciare  dichiarazione  sostitutiva
          di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
              1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi  di
          edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle
          procedure di assegnazione di alloggi della medesima  natura
          per i cinque anni  successivi  alla  data  di  accertamento
          dell'occupazione abusiva. 
              1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre
          2015, gli effetti prodottisi e i rapporti  giuridici  sorti
          sulla base dei contratti di locazione registrati  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi 8 e 9, del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23. 
              1-quater. Il sindaco, in presenza di persone  minorenni
          o meritevoli di tutela, puo' dare disposizioni in deroga  a
          quanto  previsto  ai  commi  1  e  1-bis,  a  tutela  delle
          condizioni igienico-sanitarie. 
              1-quinquies. Le disposizioni del presente articolo  non
          si applicano alle ipotesi di successione  di  un  fornitore
          del servizio ad un altro.» 
              - Il testo degli articoli 27, 28, 29 e  30  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27   e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 15. 
              - Il testo dell'articolo 38 del citato decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
          24  aprile  2020,  n.  27  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 25. 
              - Il testo dell'articolo 44 del citato decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
          24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei rifermenti normativi
          all'art. 78. 
              - Il Capo I (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO
          DI CITTADINANZA) del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  reddito  di
          cittadinanza e di pensioni) comprende gli articoli da  1  a
          13 ed e' pubblicato nella G.U. n. 23 del 28 gennaio 2019. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  citato
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: 
              «Art. 13. (Disposizioni transitorie e finali) 
              1. A  decorrere  dal  1°  marzo  2019,  il  Reddito  di
          inclusione non puo' essere piu' richiesto e a decorrere dal
          successivo mese di aprile non  e'  piu'  riconosciuto,  ne'
          rinnovato. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia
          stato riconosciuto in data  anteriore  al  mese  di  aprile
          2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata
          inizialmente  prevista,  fatta  salva  la  possibilita'  di
          presentare  domanda  per  il  Rdc,  nonche'   il   progetto
          personalizzato  definito  ai  sensi  dell'articolo  6   del
          decreto  legislativo  n.  147  del  2017.  Il  Reddito   di
          inclusione continua ad essere erogato con le  procedure  di
          cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del  2017
          e non e' in alcun modo  compatibile  con  la  contemporanea
          fruizione del Rdc da parte di alcun  componente  il  nucleo
          familiare. 
              2. Sono in ogni caso fatte salve le potesta' attribuite
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e Bolzano dai rispettivi statuti  speciali  e  dalle
          relative norme di attuazione.» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre 2013, n. 159: 
              «Art 3 (Nucleo familiare) 
              1. Il nucleo familiare del  richiedente  e'  costituito
          dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di
          presentazione della DSU, fatto salvo quanto  stabilito  dal
          presente articolo. 
              2. I coniugi che  hanno  diversa  residenza  anagrafica
          fanno parte dello stesso  nucleo  familiare.  A  tal  fine,
          identificata di comune accordo la residenza  familiare,  il
          coniuge con residenza anagrafica  diversa  e'  attratto  ai
          fini del presente  decreto  nel  nucleo  la  cui  residenza
          anagrafica  coincide  con  quella  familiare.  In  caso  di
          mancato accordo,  la  residenza  familiare  e'  individuata
          nell'ultima residenza comune  ovvero,  in  assenza  di  una
          residenza comune, nella residenza del  coniuge  di  maggior
          durata. Il coniuge iscritto nelle  anagrafi  dei  cittadini
          italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della  legge
          27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini  del  presente
          decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge. 
              3. I coniugi che  hanno  diversa  residenza  anagrafica
          costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente  nei
          seguenti casi: 
              a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o
          e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale
          ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura  civile,
          ovvero quando e' stata ordinata  la  separazione  ai  sensi
          dell'articolo 126 del codice civile; 
              b) quando la diversa residenza e' consentita a  seguito
          dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo
          708 del codice di procedura civile; 
              c) quando  uno  dei  coniugi  e'  stato  escluso  dalla
          potesta'  sui  figli  o  e'  stato   adottato,   ai   sensi
          dell'articolo 333 del codice civile,  il  provvedimento  di
          allontanamento dalla residenza familiare; 
              d)  quando  si  e'  verificato  uno  dei  casi  di  cui
          all'articolo 3 della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898,  e
          successive modificazioni, ed e' stata proposta  domanda  di
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio; 
              e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato  in
          sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita'  competente
          in materia di servizi sociali. 
              4. Il figlio minore di anni  18  fa  parte  del  nucleo
          familiare del genitore con il quale convive. Il minore  che
          si trovi in affidamento preadottivo  fa  parte  del  nucleo
          familiare   dell'affidatario,   ancorche'   risulti   nella
          famiglia anagrafica del genitore. Il minore in  affidamento
          temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della  legge  4  maggio
          1983, n. 184, e successive  modificazioni,  e'  considerato
          nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta'  del
          genitore affidatario  di  considerarlo  parte  del  proprio
          nucleo familiare. Il  minore  in  affidamento  e  collocato
          presso comunita' e'  considerato  nucleo  familiare  a  se'
          stante. 
              5. Il figlio maggiorenne non convivente con i  genitori
          e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e
          non  abbia  figli,  fa  parte  del  nucleo  familiare   dei
          genitori.  Nel  caso  i  genitori  appartengano  a   nuclei
          familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a  carico  di
          entrambi,  fa  parte  del  nucleo  familiare  di  uno   dei
          genitori, da lui identificato. 
              6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai
          sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
          1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se' stante,
          salvo che debba essere considerato  componente  del  nucleo
          familiare del coniuge, ai sensi  del  comma  2.  Il  figlio
          minorenne  fa  parte  del  nucleo  del  genitore  con   cui
          conviveva prima  dell'ingresso  in  convivenza  anagrafica,
          fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se  della  medesima
          convivenza anagrafica fanno parte il genitore e  il  figlio
          minorenne, quest'ultimo  e'  considerato  componente  dello
          stesso nucleo familiare del genitore.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, comma 2,  e  5,
          comma 4, del citato decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159: 
              «Art. 4 (Indicatore della situazione reddituale) 
              1. Omissis 
              2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare
          e' ottenuto sommando le seguenti componenti: 
              a) reddito complessivo ai fini IRPEF; 
              b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a  ritenuta
          a titolo d'imposta; 
              c) ogni altra componente reddituale esente da  imposta,
          nonche' i redditi da lavoro dipendente prestato  all'estero
          tassati esclusivamente nello  stato  estero  in  base  alle
          vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; 
              d) i proventi derivanti da attivita'  agricole,  svolte
          anche in forma associata, per le quali  sussiste  l'obbligo
          alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal  fine  va
          assunta la base imponibile determinata ai  fini  dell'IRAP,
          al  netto  dei  costi  del  personale  a  qualunque  titolo
          utilizzato; 
              e) assegni per il mantenimento di figli  effettivamente
          percepiti; 
              f)   trattamenti   assistenziali,    previdenziali    e
          indennitari, incluse carte di debito,  a  qualunque  titolo
          percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove  non  siano
          gia' inclusi nel reddito complessivo di  cui  alla  lettera
          a); 
              g)  redditi  fondiari  relativi  ai  beni  non   locati
          soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui  all'articolo  13
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          nonche' agli articoli 8 e  9  del  decreto  legislativo  14
          marzo  2011,  n.  23,  se  compatibili  con   la   predetta
          disciplina, non indicati nel  reddito  complessivo  di  cui
          alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine
          i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita
          catastale del 5 per  cento  e  i  redditi  dei  terreni  si
          assumono rivalutando il reddito  dominicale  e  il  reddito
          agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e  del  70  per
          cento. Nell'importo devono  essere  considerati  i  redditi
          relativi agli immobili all'estero non locati soggetti  alla
          disciplina dell'imposta sul valore degli  immobili  situati
          all'estero  di  cui  al  comma  15  dell'articolo  19   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  non
          indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera  a)  ,
          comma  1,  del  presente  articolo,   assumendo   la   base
          imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma  2,
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917; 
              h) il reddito figurativo delle  attivita'  finanziarie,
          determinato applicando al patrimonio mobiliare  complessivo
          del nucleo familiare, individuato secondo  quanto  indicato
          all'articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e  conti
          correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo  5,
          comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei
          titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso
          di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di  un
          punto percentuale; 
              i) il reddito lordo  dichiarato  ai  fini  fiscali  nel
          paese di residenza da parte degli appartenenti  al  nucleo,
          ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle  anagrafi
          dei  cittadini  italiani   residenti   all'estero   (AIRE),
          convertito  in  euro  al  cambio  vigente  al  31  dicembre
          dell'anno di riferimento del reddito. 
              Omissis.» 
              «Art. 5 (Indicatore della situazione patrimoniale) 
              1. - 3. Omissis 
              4.  Il  patrimonio  mobiliare   e'   costituito   dalle
          componenti   di   seguito   specificate,   anche   detenute
          all'estero, possedute alla data del 31  dicembre  dell'anno
          precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo
          quanto diversamente  disposto  con  riferimento  a  singole
          componenti: 
              a) depositi e conti correnti bancari e postali,  per  i
          quali va assunto il valore del saldo contabile  attivo,  al
          lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno  precedente
          a quello di presentazione della DSU, ovvero, se  superiore,
          il  valore  della  consistenza  media  annua  riferita   al
          medesimo  anno.  Qualora  nell'anno   precedente   si   sia
          proceduto  all'acquisto  di   componenti   del   patrimonio
          immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni  ad
          incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di
          cui al presente comma,  per  un  ammontare  superiore  alla
          differenza tra il valore della consistenza  media  annua  e
          del saldo al 31 dicembre, puo' essere assunto il valore del
          saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente,
          anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini  di
          successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza
          media annua va comunque indicato; 
              b)  titoli  di  Stato  ed   equiparati,   obbligazioni,
          certificati di deposito  e  credito,  buoni  fruttiferi  ed
          assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle
          consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno  precedente
          a quello di presentazione della DSU; 
              c)  azioni  o  quote  di  organismi   di   investimento
          collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o  esteri,  per
          le  quali  va  assunto  il  valore  risultante  dall'ultimo
          prospetto redatto dalla societa' di gestione alla  data  di
          cui alla lettera b); 
              d) partecipazioni azionarie  in  societa'  italiane  ed
          estere quotate in mercati regolamentati, per  le  quali  va
          assunto il valore rilevato alla data di  cui  alla  lettera
          b),  ovvero,  in  mancanza,  nel  giorno  antecedente  piu'
          prossimo; 
              e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate  in
          mercati regolamentati  e  partecipazioni  in  societa'  non
          azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione
          del  patrimonio  netto,  determinato   sulla   base   delle
          risultanze  dell'ultimo  bilancio  approvato  anteriormente
          alla data di presentazione della DSU, ovvero,  in  caso  di
          esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato
          dalla somma delle rimanenze finali e dal costo  complessivo
          dei   beni   ammortizzabili,   al   netto   dei    relativi
          ammortamenti,  nonche'   degli   altri   cespiti   o   beni
          patrimoniali; 
              f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro  o
          beni non relativi all'impresa, affidate in gestione  ad  un
          soggetto abilitato ai  sensi  del  decreto  legislativo  23
          luglio 1996, n. 415, per le  quali  va  assunto  il  valore
          delle   consistenze   risultanti   dall'ultimo   rendiconto
          predisposto, secondo i criteri  stabiliti  dai  regolamenti
          emanati dalla Commissione nazionale per le  societa'  e  la
          borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente  alla  data
          di cui alla lettera b); 
              g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va
          assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b)
          , nonche' contratti di assicurazione a  capitalizzazione  o
          mista sulla vita e  di  capitalizzazione  per  i  quali  va
          assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale
          ultima  data,  al  netto  degli  eventuali  riscatti,   ivi
          comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta  la
          durata del contratto per le quali va assunto l'importo  del
          premio versato; sono esclusi i contratti  di  assicurazione
          mista sulla vita per i quali  alla  medesima  data  non  e'
          esercitabile il diritto di riscatto; 
              h) il  valore  del  patrimonio  netto  per  le  imprese
          individuali in contabilita'  ordinaria,  ovvero  il  valore
          delle rimanenze finali e del costo dei beni  ammortizzabili
          per le imprese individuali  in  contabilita'  semplificata,
          determinato con le stesse modalita' indicate  alla  lettera
          e). 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  2  del
          citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: 
              «Articolo 2 (Beneficiari) 
              1. - 3. Omissis 
              4. Il parametro della scala di equivalenza, di  cui  al
          comma 1, lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per  il  primo
          componente del nucleo familiare ed e' incrementato  di  0,4
          per ogni ulteriore componente di eta' maggiore di anni 18 e
          di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore  eta',  fino
          ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2  nel
          caso in cui nel nucleo familiare siano presenti  componenti
          in   condizione   di   disabilita'   grave   o    di    non
          autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE. 
              Omissis.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  32  del  citato
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: 
              «Art. 32  (Soggetti  abilitati  alla  costituzione  dei
          centri di assistenza fiscale) 
              1.  I  centri  di  assistenza   fiscale,   di   seguito
          denominati "Centri", possono essere costituiti dai seguenti
          soggetti: 
              a)   associazioni   sindacali    di    categoria    fra
          imprenditori,    presenti    nel    Consiglio     nazionale
          dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni; 
              b)   associazioni   sindacali    di    categoria    fra
          imprenditori, istituite da almeno dieci  anni,  diverse  da
          quelle indicate  nella  lettera  a)  se,  con  decreto  del
          Ministero delle finanze, ne e'  riconosciuta  la  rilevanza
          nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
          pari  al  5  per  cento  degli  appartenenti  alla   stessa
          categoria, iscritti negli appositi  registri  tenuti  dalla
          camera di commercio,  nonche'  all'esistenza  di  strutture
          organizzate in almeno 30 province; 
              c) organizzazioni aderenti  alle  associazioni  di  cui
          alle  lettere  a)  e  b),  previa  delega   della   propria
          associazione nazionale; 
              d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e
          pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate,
          aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti; 
              e) sostituti di cui all'articolo  23  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni,  aventi  complessivamente  almeno
          cinquantamila dipendenti; 
              f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di
          patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi
          complessivamente almeno cinquantamila aderenti.» 
              La  legge  30  marzo  2001,  n.  152   recante   «Nuova
          disciplina per gli istituti di patronato  e  di  assistenza
          sociale» e' pubblicata nella G.U. n. 97 del 27 aprile 2001. 
              - Si riporta il  testo  della  Tabella  D  allegata  al
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193 (Regolamento  per
          il finanziamento degli  istituti  di  patronato,  ai  sensi
          dell'articolo 13, comma 7, della Legge 30  marzo  2001,  n.
          152): 
              «Tabella D 
              Interventi in materia socio-assistenziale 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              (Ministero   dell'Interno,   INPS,   INAIL,    Istituti
          assicuratori all'estero ed Altri Enti, compresi  i  gestori
          di fondi di previdenza complementare) 
    

=========================================================
|       |                                 |    Punti    |
+=======+=================================+=============+
|       |Assegno o pensione di invalidita'|             |
|   1   |             civile              |      6      |
+-------+---------------------------------+-------------+
|   2   |         Pensione ciechi         |      6      |
+-------+---------------------------------+-------------+
|   3   |       Pensione sordomuti        |      6      |
+-------+---------------------------------+-------------+
|       |  Pensione di guerra diretta o   |             |
|   4   |            indiretta            |      6      |
+-------+---------------------------------+-------------+
|   5   |   Indennita' di comunicazione   |      4      |
+-------+---------------------------------+-------------+
|   6   |     Indennita' di frequenza     |      4      |
+-------+---------------------------------+-------------+
|   7   |        Pensione sociale         |      4      |
+-------+---------------------------------+-------------+
|   8   |         Assegno sociale         |      4      |
+-------+---------------------------------+-------------+
|   9   |  Indennita' di accompagnamento  |      1      |
+-------+---------------------------------+-------------+
|  10   | Richiesta permesso di soggiorno |    0,35     |
+-------+---------------------------------+-------------+
|  11   |  Rinnovo permesso di soggiorno  |    0,35     |
+-------+---------------------------------+-------------+
|       |   Richiesta ricongiungimento    |             |
|  12   |            familiare            |    0,35     |
+-------+---------------------------------+-------------+
|  13   |      Assegno di maternita'      |      0      |
+-------+---------------------------------+-------------+
|       | Assegno per i nuclei familiari  |             |
|  14   |      con piu' di tre figli      |      0      |
+-------+---------------------------------+-------------+
|       |  Speciale assegno continuativo  |             |
|  15   |   (orfani, vedova L.248/1976)   |      0      |
+-------+---------------------------------+-------------+

    
              - Si riporta il testo del sesto comma  dell'articolo  7
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria
          e al codice fiscale dei contribuenti): 
              «Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria) 
              1. - 5. Omissis 
              Le  banche,  la  societa'  Poste  italiane   Spa,   gli
          intermediari finanziari, le imprese  di  investimento,  gli
          organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio,  le
          societa' di gestione  del  risparmio,  nonche'  ogni  altro
          operatore finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto  dal
          secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
          sono tenuti a rilevare  e  a  tenere  in  evidenza  i  dati
          identificativi,  compreso  il  codice  fiscale,   di   ogni
          soggetto che intrattenga  con  loro  qualsiasi  rapporto  o
          effettui, per conto proprio ovvero per conto o  a  nome  di
          terzi,  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria   ad
          esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
          corrente postale per un importo unitario inferiore a  1.500
          euro; l'esistenza dei rapporti,  nonche'  la  natura  degli
          stessi  sono   comunicate   all'anagrafe   tributaria,   ed
          archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei  dati
          anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 11  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici. (Decreto Salva-Italia): 
              «Art. 11 (Emersione di base imponibile) 
              1. Omissis 
              2. A far corso  dal  1°  gennaio  2012,  gli  operatori
          finanziari  sono  obbligati  a  comunicare   periodicamente
          all'anagrafe  tributaria  le   movimentazioni   che   hanno
          interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto  comma,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 605, ed ogni  informazione  relativa  ai  predetti
          rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali,  nonche'
          l'importo  delle  operazioni  finanziarie  indicate   nella
          predetta disposizione. I dati  comunicati  sono  archiviati
          nell'apposita  sezione  dell'anagrafe  tributaria  prevista
          dall'articolo 7, sesto comma, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  e  successive
          modificazioni. 
              Omissis.»