Art. 82
Reddito di emergenza
1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessita' economica in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati
secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, e' riconosciuto un
sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di
seguito «Rem»). Le domande per il Rem sono presentate entro il
termine del mese di luglio 2020 e il beneficio e' erogato in due
quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.
2. Il Rem e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso
cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: a)
residenza in Italia, verificata con riferimento al componente ri
chiedente il beneficio; b) un valore del reddito familiare, nel mese
di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al
comma 5; c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con
riferimento al l'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000,
accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e
fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale e'
incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare
di un componente in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; d) un
valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del
presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni
dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014,
n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.
80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di
persone minori di eta' o meritevoli di tutela, quali soggetti malati
gravi, disabili, in difficolta' economica e senza dimora, aventi i
requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014.
3. Il Rem non e' compatibile con la presenza nel nucleo familiare
di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita'
di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, ovvero di una delle indennita' disciplinate in
attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una
delle indennita' di cui agli articoli 84 e 85 del presente
decreto-legge. Il Rem non e' altresi' compatibile con la presenza nel
nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in
una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione
dell'assegno ordinario di invalidita';
b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui
retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure
aventi finalita' analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del
medesimo decreto-legge.
4. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del
Rem:
a) il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159;
b) il reddito familiare e' inclusivo di tutte le componenti di
cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed e' riferito al mese di
aprile 2020 secondo il principio di cassa;
c) il patrimonio mobiliare e' definito ai sensi dell'articolo 5,
comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159;
5. Ciascuna quota del Rem e' determinata in un ammontare pari a 400
euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro,
ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare
siano presenti componenti in condizioni di disabilita' grave o non
autosufficienza come definite ai fini ISEE.
6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato
detentivo, per tutta la durata della pena, nonche' coloro che sono
ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture
residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione
pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra
i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro
della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
7. Il Rem e' riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda
predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita'
stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate
presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una
convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Le richieste del Rem possono essere altresi' presentate presso gli
istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e
valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di
cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al
comma 2, lettera c), l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono
scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del
patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai
sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalita'
previste ai fini ISEE.
9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il
mancato possesso dei requisiti, il beneficio e' immediatamente
revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente
percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
10. Ai fini dell'erogazione del Rem e' autorizzato un limite di
spesa di 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 da iscrivere su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali denominato « Fondo per il Reddito di
emergenza ». L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite
di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono
adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla
stipula della convenzione di cui al comma 7 e' autorizzato un limite
di spesa pari a 5 milioni di euro.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 971,3 milioni
di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159 recante «Regolamento concernente la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 19 del 24 gennaio 2014.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure urgenti per l'emergenza
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo
2015):
«Art. 5 Lotta all'occupazione abusiva di immobili.
Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di
contratti di locazione
1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza
titolo non puo' chiedere la residenza ne' l'allacciamento a
pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli
atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a
tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei
servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e
della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione,
della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non
possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non
riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo
che attesti la proprieta', il regolare possesso o la
regolare detenzione dell'unita' immobiliare in favore della
quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai
soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e
il loro inserimento negli atti indicati nel periodo
precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai
soggetti somministranti idonea documentazione relativa al
titolo che attesti la proprieta', il regolare possesso o la
regolare detenzione dell'unita' immobiliare, in originale o
copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di
edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle
procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura
per i cinque anni successivi alla data di accertamento
dell'occupazione abusiva.
1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre
2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi
dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23.
1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni
o meritevoli di tutela, puo' dare disposizioni in deroga a
quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle
condizioni igienico-sanitarie.
1-quinquies. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore
del servizio ad un altro.»
- Il testo degli articoli 27, 28, 29 e 30 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 15.
- Il testo dell'articolo 38 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 25.
- Il testo dell'articolo 44 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei rifermenti normativi
all'art. 78.
- Il Capo I (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO
DI CITTADINANZA) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni) comprende gli articoli da 1 a
13 ed e' pubblicato nella G.U. n. 23 del 28 gennaio 2019.
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
«Art. 13. (Disposizioni transitorie e finali)
1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di
inclusione non puo' essere piu' richiesto e a decorrere dal
successivo mese di aprile non e' piu' riconosciuto, ne'
rinnovato. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia
stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile
2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata
inizialmente prevista, fatta salva la possibilita' di
presentare domanda per il Rdc, nonche' il progetto
personalizzato definito ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo n. 147 del 2017. Il Reddito di
inclusione continua ad essere erogato con le procedure di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017
e non e' in alcun modo compatibile con la contemporanea
fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo
familiare.
2. Sono in ogni caso fatte salve le potesta' attribuite
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159:
«Art 3 (Nucleo familiare)
1. Il nucleo familiare del richiedente e' costituito
dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di
presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal
presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica
fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine,
identificata di comune accordo la residenza familiare, il
coniuge con residenza anagrafica diversa e' attratto ai
fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza
anagrafica coincide con quella familiare. In caso di
mancato accordo, la residenza familiare e' individuata
nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una
residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior
durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge
27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente
decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica
costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei
seguenti casi:
a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o
e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale
ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile,
ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi
dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito
dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo
708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla
potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi
dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di
allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si e' verificato uno dei casi di cui
all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in
sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente
in materia di servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo
familiare del genitore con il quale convive. Il minore che
si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo
familiare dell'affidatario, ancorche' risulti nella
famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento
temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, e' considerato
nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta' del
genitore affidatario di considerarlo parte del proprio
nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato
presso comunita' e' considerato nucleo familiare a se'
stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori
e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e
non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei
genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei
familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di
entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei
genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se' stante,
salvo che debba essere considerato componente del nucleo
familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio
minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui
conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica,
fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima
convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio
minorenne, quest'ultimo e' considerato componente dello
stesso nucleo familiare del genitore.»
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 2, e 5,
comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159:
«Art. 4 (Indicatore della situazione reddituale)
1. Omissis
2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare
e' ottenuto sommando le seguenti componenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta
a titolo d'imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da imposta,
nonche' i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero
tassati esclusivamente nello stato estero in base alle
vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
d) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte
anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo
alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va
assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP,
al netto dei costi del personale a qualunque titolo
utilizzato;
e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente
percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo
percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano
gia' inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera
a);
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati
soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta
disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui
alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine
i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita
catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si
assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito
agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per
cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi
relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla
disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati
all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non
indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a) ,
comma 1, del presente articolo, assumendo la base
imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
h) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie,
determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo
del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato
all'articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e conti
correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5,
comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei
titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso
di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un
punto percentuale;
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel
paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo,
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi
dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE),
convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre
dell'anno di riferimento del reddito.
Omissis.»
«Art. 5 (Indicatore della situazione patrimoniale)
1. - 3. Omissis
4. Il patrimonio mobiliare e' costituito dalle
componenti di seguito specificate, anche detenute
all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo
quanto diversamente disposto con riferimento a singole
componenti:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i
quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al
lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore,
il valore della consistenza media annua riferita al
medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia
proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio
immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad
incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di
cui al presente comma, per un ammontare superiore alla
differenza tra il valore della consistenza media annua e
del saldo al 31 dicembre, puo' essere assunto il valore del
saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente,
anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di
successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza
media annua va comunque indicato;
b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni,
certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed
assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle
consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di presentazione della DSU;
c) azioni o quote di organismi di investimento
collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per
le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo
prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data di
cui alla lettera b);
d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed
estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va
assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera
b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu'
prossimo;
e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate in
mercati regolamentati e partecipazioni in societa' non
azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione
del patrimonio netto, determinato sulla base delle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente
alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di
esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato
dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo
dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi
ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni
patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o
beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un
soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore
delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto
predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti
emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data
di cui alla lettera b);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va
assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b)
, nonche' contratti di assicurazione a capitalizzazione o
mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va
assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale
ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi
comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la
durata del contratto per le quali va assunto l'importo del
premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione
mista sulla vita per i quali alla medesima data non e'
esercitabile il diritto di riscatto;
h) il valore del patrimonio netto per le imprese
individuali in contabilita' ordinaria, ovvero il valore
delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili
per le imprese individuali in contabilita' semplificata,
determinato con le stesse modalita' indicate alla lettera
e).
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 2 del
citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
«Articolo 2 (Beneficiari)
1. - 3. Omissis
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al
comma 1, lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per il primo
componente del nucleo familiare ed e' incrementato di 0,4
per ogni ulteriore componente di eta' maggiore di anni 18 e
di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore eta', fino
ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel
caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti
in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
«Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei
centri di assistenza fiscale)
1. I centri di assistenza fiscale, di seguito
denominati "Centri", possono essere costituiti dai seguenti
soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da
quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla
camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture
organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b), previa delega della propria
associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e
pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate,
aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
e) sostituti di cui all'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, aventi complessivamente almeno
cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di
patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi
complessivamente almeno cinquantamila aderenti.»
La legge 30 marzo 2001, n. 152 recante «Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza
sociale» e' pubblicata nella G.U. n. 97 del 27 aprile 2001.
- Si riporta il testo della Tabella D allegata al
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193 (Regolamento per
il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi
dell'articolo 13, comma 7, della Legge 30 marzo 2001, n.
152):
«Tabella D
Interventi in materia socio-assistenziale
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
(Ministero dell'Interno, INPS, INAIL, Istituti
assicuratori all'estero ed Altri Enti, compresi i gestori
di fondi di previdenza complementare)
=========================================================
| | | Punti |
+=======+=================================+=============+
| |Assegno o pensione di invalidita'| |
| 1 | civile | 6 |
+-------+---------------------------------+-------------+
| 2 | Pensione ciechi | 6 |
+-------+---------------------------------+-------------+
| 3 | Pensione sordomuti | 6 |
+-------+---------------------------------+-------------+
| | Pensione di guerra diretta o | |
| 4 | indiretta | 6 |
+-------+---------------------------------+-------------+
| 5 | Indennita' di comunicazione | 4 |
+-------+---------------------------------+-------------+
| 6 | Indennita' di frequenza | 4 |
+-------+---------------------------------+-------------+
| 7 | Pensione sociale | 4 |
+-------+---------------------------------+-------------+
| 8 | Assegno sociale | 4 |
+-------+---------------------------------+-------------+
| 9 | Indennita' di accompagnamento | 1 |
+-------+---------------------------------+-------------+
| 10 | Richiesta permesso di soggiorno | 0,35 |
+-------+---------------------------------+-------------+
| 11 | Rinnovo permesso di soggiorno | 0,35 |
+-------+---------------------------------+-------------+
| | Richiesta ricongiungimento | |
| 12 | familiare | 0,35 |
+-------+---------------------------------+-------------+
| 13 | Assegno di maternita' | 0 |
+-------+---------------------------------+-------------+
| | Assegno per i nuclei familiari | |
| 14 | con piu' di tre figli | 0 |
+-------+---------------------------------+-------------+
| | Speciale assegno continuativo | |
| 15 | (orfani, vedova L.248/1976) | 0 |
+-------+---------------------------------+-------------+
- Si riporta il testo del sesto comma dell'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria
e al codice fiscale dei contribuenti):
«Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria)
1. - 5. Omissis
Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 11 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici. (Decreto Salva-Italia):
«Art. 11 (Emersione di base imponibile)
1. Omissis
2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori
finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente
all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno
interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti
rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche'
l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella
predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati
nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista
dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni.
Omissis.»