Art. 83
Sorveglianza sanitaria
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in
sicurezza delle attivita' produttive e commerciali in relazione al
rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio
nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la
sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente
esposti a rischio di contagio, in ragione dell'eta' o della
condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da
patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo
svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita' che
possono caratterizzare una maggiore rischiosita'. Le amministrazioni
pubbliche provvedono alle attivita' previste al presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.
2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono
tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma
restando la possibilita' di nominarne uno per il periodo
emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1
del presente articolo puo' essere richiesta ai servizi territoriali
dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su
richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di
personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita la
relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i
medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39,
40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. L'inidoneita' alla mansione accertata ai sensi del presente
articolo non puo' in ogni caso giustificare il recesso del datore di
lavoro dal contratto di lavoro.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo atte a sostenere le
imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attivita' produttive
in condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e
delle modalita' lavorative l'INAIL e' autorizzato, previa convenzione
con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo
determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure
sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di eta' non superiore
a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020
e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede,
a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
«Art. 41 (Sorveglianza sanitaria)
1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico
competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
direttive europee nonche' dalle indicazioni fornite dalla
Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore
e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla
mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita'
alla mansione specifica. La periodicita' di tali
accertamenti, qualora non prevista dalla relativa
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita
dal medico competente in funzione della valutazione del
rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo'
disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora
sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili
di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta,
al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione
onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono
essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese
del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al
comma 2, lettere a), b) e d) sono altresi' finalizzate alla
verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati
alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo
25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi
contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato
cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto
dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze
delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneita';
b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneita' temporanea;
d) inidoneita' permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita'
temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente
informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
9. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.»
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente)
1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di
cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e
dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto
delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni
di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche'
i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione
e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da
esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5,
nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere
ai dati di cui alla lettera r); il documento e' consultato
esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma
3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo
53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento
della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il
documento e' consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che
le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di
rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA,
nonche' per loro tramite, al sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo
8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a
fini statistici e informativi, i dati e le informazioni
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento
e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre
giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul
lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre
giorni si considera comunque assolto per mezzo della
denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al
numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime
di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori,
convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o
designati;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige
l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio
di idoneita'.
1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1,
relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi
dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di
prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli
relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e
di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto
di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 10 (Potenziamento risorse umane dell'INAIL)
1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli
interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e'
autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici
specialisti e di 100 infermieri con le medesime modalita'
di cui all'articolo 2-bis del presente decreto, conferendo
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei
mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare
dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31
dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9, comma
28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari
ad euro 15.000.000 per l'anno 2020, si provvede a valere
sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla
copertura dei rapporti in convenzione con i medici
specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto,
pari a euro 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 126.»
- Si riporta il testo degli articoli 25, 39, 40 e 41
del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 25 (Obblighi del medico competente)
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio
di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi,
anche ai fini della programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrita' psico-fisica dei lavoratori, all'attivita' di
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per
la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio
di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita'
organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione
e valorizzazione di programmi volontari di "promozione
della salute", secondo i principi della responsabilita'
sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di
cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti
in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici piu' avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria
responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio per
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale
cartella e' conservata con salvaguardia del segreto
professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per
l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione
dei relativi risultati, presso il luogo di custodia
concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione
dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia
del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto
di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e
gli fornisce le informazioni necessarie relative alla
conservazione della medesima; l'originale della cartella
sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni,
salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del
presente decreto;
[f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via
telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi
previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione
del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il
lavoratore interessato puo' chiedere copia delle predette
cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di
medicina generale;]
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato
della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel
caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione della attivita' che comporta
l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a
richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati
della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni
di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai
rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria
effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati ai fini della attuazione delle misure per la
tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei
lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta
all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicita'
diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di
lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di
valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono
forniti con tempestivita' ai fini della valutazione del
rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso
dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.»
«Art. 39 (Svolgimento dell'attivita' di medico
competente)
1. L'attivita' di medico competente e' svolta secondo i
principi della medicina del lavoro e del codice etico della
Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in
qualita' di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna
pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato
agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza, non puo'
prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio
nazionale, attivita' di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le
condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi
compiti garantendone l'autonomia.
5. Il medico competente puo' avvalersi, per
accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici
specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che
ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con piu' unita' produttive, nei
casi di gruppi d'imprese nonche' qualora la valutazione dei
rischi ne evidenzi la necessita', il datore di lavoro puo'
nominare piu' medici competenti individuando tra essi un
medico con funzioni di coordinamento.»
«Art. 40 (Rapporti del medico competente con il
servizio sanitario nazionale)
1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo
all'anno di riferimento il medico competente trasmette,
esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti
per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le
differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e
di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza
sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1,
aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.
2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di
semplicita' e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B
e le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al
comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi
alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.»
«Art. 41 (Sorveglianza sanitaria)
1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico
competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, [dalle
direttive europee nonche'] dalle indicazioni fornite dalla
Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore
e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla
mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita'
alla mansione specifica. La periodicita' di tali
accertamenti, qualora non prevista dalla relativa
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita
dal medico competente in funzione della valutazione del
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora
sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili
di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta,
al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione
onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di
verificare l'idoneita' alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere
svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di
lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di
prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di
prevenzione non e' incompatibile con le disposizioni
dell'articolo 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono
essere effettuate:
a)
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese
del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresi'
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in
Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione
delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le
modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e
della alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati
alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo
25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi
contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato
cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto
dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze
delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneita';
b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneita' temporanea;
d) inidoneita' permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio
per iscritto dando copia del giudizio medesimo al
lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita'
temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'.
8
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi
compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.»