Art. 84
Nuove indennita' per i lavoratori danneggiati dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19
1. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il
mese di aprile 2020.
2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata
riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre
2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, e' riconosciuta
una indennita' per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal
fine il reddito e' individuato secondo il principio di cassa come
differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese
effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio
dell'attivita', comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal
fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale
autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma.
L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei
soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica
dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica al l'Inps l'esito dei
riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui
sopra con modalita' e termini definiti con accordi di cooperazione
tra le parti.
3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' riconosciuta un'indennita' per il
mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
4. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il
mese di aprile 2020.
5. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il
mese di aprile 2020. La medesima indennita' e' riconosciuta ai
lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di
NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e
degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il
17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro
dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di
maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta
ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di
NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' e' erogata anche per il mese di aprile
2020 con un importo pari a 500 euro.
8. E' riconosciuta un'indennita' per i mesi di aprile e maggio,
pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi
che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno
cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di
lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo
periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; per i
lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al
Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del
trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennita' e'
comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di
contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in
essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali
contratti, devono essere gia' iscritti alla data del 23 febbraio 2020
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di
almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla
data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie.
9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
b) titolari di pensione.
10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' erogata una indennita' di 600
euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima
indennita' viene erogata per le predette mensilita' anche ai
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con
almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un
reddito non superiore ai 35.000 euro. Per i lavoratori intermittenti
di cui al comma 8, lettera b), e' corrisposta la sola indennita' di
cui alla medesima lettera.
11. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 10 i
lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di
pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
12. Le indennita' di cui al presente articolo non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.850,4 milioni di euro
per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al
predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti
concessori.
13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari gia' percettori del
reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento
risulti inferiore a quello dell'indennita' di cui ai medesimi commi
del presente articolo, in luogo del versamento dell'indennita' si
procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino
all'ammontare della stessa indennita' dovuto in ciascuna mensilita'.
Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono
compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento
pari o superiore a quello dell'indennita'. Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 72 milioni di
euro per l'anno 2020.
14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto si decade dalla possibilita' di richiedere
l'indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020.
15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari
a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8 milioni di
euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte
corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 183 del presente
decreto.
Riferimenti normativi
- Il testo degli articoli 27, 28, 29 e 30 del citato
decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 15.
- Si riporta il testo del comma 26 dell'articolo 2
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione)
1. - 25. Omissis
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli da 13 a 18 del
citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
«Art. 13 (Definizione e casi di ricorso al lavoro
intermittente)
1. Il contratto di lavoro intermittente e' il
contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un
lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro
che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa in modo
discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate
dai contratti collettivi, anche con riferimento alla
possibilita' di svolgere le prestazioni in periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di
utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni
caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di
eta', purche' le prestazioni lavorative siano svolte entro
il venticinquesimo anno, e con piu' di 55 anni.
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del
turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il
contratto di lavoro intermittente e' ammesso, per ciascun
lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
complessivamente non superiore a quattrocento giornate di
effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di
superamento del predetto periodo il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la
prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun
trattamento economico e normativo, salvo che abbia
garantito al datore di lavoro la propria disponibilita' a
rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta
l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16.
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano
applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni.»
«Art. 14 (Divieti)
1. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero;
b) presso unita' produttive nelle quali si e'
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro intermittente, ovvero presso unita' produttive
nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una
riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione
guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la
valutazione dei rischi in applicazione della normativa di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.»
«Art. 15 (Forma e comunicazioni)
1. Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in
forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che
consentono la stipulazione del contratto a norma
dell'articolo 13;
b) luogo e modalita' della disponibilita',
eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo
preavviso di chiamata del lavoratore, che non puo' essere
inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al
lavoratore per la prestazione eseguita e relativa
indennita' di disponibilita', ove prevista;
d) forme e modalita', con cui il datore di lavoro e'
legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di
lavoro, nonche' modalita' di rilevazione della prestazione;
e) tempi e modalita' di pagamento della retribuzione e
della indennita' di disponibilita';
f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo
di attivita' dedotta in contratto.
2. Fatte salve le previsioni piu' favorevoli dei
contratti collettivi, il datore di lavoro e' tenuto a
informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali
aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria
sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro
intermittente.
3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di
un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a
trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a comunicarne
la durata alla direzione territoriale del lavoro competente
per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, possono essere individuate
modalita' applicative della disposizione di cui al primo
periodo, nonche' ulteriori modalita' di comunicazione in
funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di
violazione degli obblighi di cui al presente comma si
applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro
2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e' stata
omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di
diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.»
«Art. 16 (Indennita' di disponibilita')
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. La misura dell'indennita' mensile di disponibilita',
divisibile in quote orarie, e' determinata dai contratti
collettivi e non e' comunque inferiore all'importo fissato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal
computo di ogni istituto di legge o di contratto
collettivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' assoggettata a
contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare,
in deroga alla normativa in materia di minimale
contributivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che gli renda
temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il
lavoratore e' tenuto a informarne tempestivamente il datore
di lavoro, specificando la durata dell'impedimento, durante
il quale non matura il diritto all'indennita' di
disponibilita'. Ove non provveda all'adempimento di cui al
periodo precedente, il lavoratore perde il diritto
all'indennita' per un periodo di quindici giorni, salvo
diversa previsione del contratto individuale.
5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla
chiamata puo' costituire motivo di licenziamento e
comportare la restituzione della quota di indennita' di
disponibilita' riferita al periodo successivo al rifiuto.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il
lavoratore intermittente puo' versare la differenza
contributiva per i periodi in cui ha percepito una
retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha
usufruito dell'indennita' di disponibilita' fino a
concorrenza del medesimo importo.»
«Art. 17 (Principio di non discriminazione)
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i
periodi lavorati e a parita' di mansioni svolte, un
trattamento economico e normativo complessivamente meno
favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale
del lavoratore intermittente, e' riproporzionato in ragione
della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in
particolare per quanto riguarda l'importo della
retribuzione globale e delle singole componenti di essa,
nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia e
infortunio, congedo di maternita' e parentale.»
«Art. 18 (Computo del lavoratore intermittente)
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di
fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il
computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore
intermittente e' computato nell'organico dell'impresa in
proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto
nell'arco di ciascun semestre.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2222 del codice
civile:
«Art. 2222. (Contratto d'opera).
Quando una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione
nei confronti del committente, si applicano le norme di
questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina
particolare nel libro IV.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei
consumatori)
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1.
2
3. Nellasegnalazione certificatadi inizio di attivita'
deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui
all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi
per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica
l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel
quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili
dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere
in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti per
l'esercizio dell'attivita' di vendita.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di
riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare
non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo
5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5
deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve
contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato,
l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di
quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si
applicano anche nel caso di operazioni di vendita a
domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6
e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua
personalmente le operazioni disciplinate dal presente
articolo.
9.»
- Il testo dell'articolo 38 del citato decreto-legge
del 17 marzo 2020 del 2020 n. 18, convertito con
modificazioni nelle legge 24 aprile 2020 n. 27 e' riportato
nei riferimenti normativi all'art. 25.
- Il riferimento al testo del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 25.
- Il riferimento al Capo I del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28
marzo 2019, n. 26 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 82.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del
programma del Rdc)
1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del
Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli
1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonche'
dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure
aventi finalita' analoghe a quelle del Rdc, ai sensi
rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono
autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni
di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di
7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro
annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali denominato "Fondo per il reddito
di cittadinanza".
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 89 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 89 Fondo emergenze spettacolo, cinema e
audiovisivo
1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del
cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di
contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo sono istituiti due Fondi da ripartire, uno di parte
corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei
settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I
Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione
complessiva di 245 milioni di euro per l'anno 2020, di cui
145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni di
euro per gli interventi in conto capitale.
Omissis.»