Art. 84 
 
Nuove  indennita'  per  i   lavoratori   danneggiati   dall'emergenza
                     epidemiologica da COVID-19 
 
  1.  Ai  soggetti  gia'   beneficiari   per   il   mese   di   marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 27  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il
mese di aprile 2020. 
  2. Ai liberi professionisti titolari di  partita  IVA  attiva  alla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  iscritti  alla
Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito  una  comprovata
riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo  bimestre
2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, e'  riconosciuta
una indennita' per il mese di maggio 2020 pari a  1000  euro.  A  tal
fine il reddito e' individuato secondo il  principio  di  cassa  come
differenza  tra  i  ricavi  e  i  compensi  percepiti  e   le   spese
effettivamente sostenute nel  periodo  interessato  e  nell'esercizio
dell'attivita', comprese le eventuali quote di  ammortamento.  A  tal
fine il soggetto deve presentare  all'Inps  la  domanda  nella  quale
autocertifica il possesso dei requisiti di  cui  al  presente  comma.
L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati  identificativi  dei
soggetti che hanno presentato l'autocertificazione  per  la  verifica
dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica al l'Inps l'esito dei
riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di  cui
sopra con modalita' e termini definiti con  accordi  di  cooperazione
tra le parti. 
  3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione  coordinata
e continuativa, iscritti alla Gestione separata di  cui  all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  non  titolari  di
pensione e non iscritti ad altre  forme  previdenziali  obbligatorie,
che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, e'  riconosciuta  un'indennita'  per  il
mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. 
  4.  Ai  soggetti  gia'   beneficiari   per   il   mese   di   marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 28  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il
mese di aprile 2020. 
  5.  Ai  soggetti  gia'   beneficiari   per   il   mese   di   marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 29  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il
mese di aprile  2020.  La  medesima  indennita'  e'  riconosciuta  ai
lavoratori in regime di somministrazione,  impiegati  presso  imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e  degli  stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di  lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo  2020,  non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro  dipendente,  ne'  di
NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
  6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali che  hanno  cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il
17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di  rapporto  di  lavoro
dipendente, ne' di NASPI,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita' per il  mese  di
maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennita' e'  riconosciuta
ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e  degli  stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di  lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo  2020,  non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro  dipendente,  ne'  di
NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
  7.  Ai  soggetti  gia'   beneficiari   per   il   mese   di   marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 30  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' e' erogata anche per il mese di  aprile
2020 con un importo pari a 500 euro. 
  8. E' riconosciuta un'indennita' per i mesi  di  aprile  e  maggio,
pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi
che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da  COVID  19  hanno
cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il  loro  rapporto  di
lavoro, individuati nei seguenti: 
    a)  lavoratori  dipendenti  stagionali  appartenenti  a   settori
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che  hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo; 
    b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il  1°  gennaio  2019  e  il  31  gennaio  2020;  per  i
lavoratori intermittenti di cui alla  presente  lettera  iscritti  al
Fondo  lavoratori  dello  spettacolo,   che   non   beneficiano   del
trattamento di integrazione salariale,  l'accesso  all'indennita'  e'
comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10; 
    c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra
il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio  2020  siano  stati  titolari  di
contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in
essere  alla  data  del  23  febbraio  2020.  Gli  stessi,  per  tali
contratti, devono essere gia' iscritti alla data del 23 febbraio 2020
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con accredito nello  stesso  arco  temporale  di
almeno un contributo mensile; 
    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  con  reddito  annuo  2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita IVA attiva  e  iscritti  alla  Gestione  Separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie. 
  9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a) titolari di altro contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  diverso  dal  contratto  intermittente  di  cui  agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: 
    b) titolari di pensione. 
  10. Ai lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo  che  hanno  i  requisiti  di  cui  all'articolo  38   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' erogata una indennita'  di  600
euro per ciascuno dei mesi di  aprile  e  maggio  2020;  la  medesima
indennita'  viene  erogata  per  le  predette  mensilita'  anche   ai
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con
almeno 7 contributi giornalieri  versati  nel  2019,  cui  deriva  un
reddito non superiore ai 35.000 euro. Per i lavoratori  intermittenti
di cui al comma 8, lettera b), e' corrisposta la sola  indennita'  di
cui alla medesima lettera. 
  11.  Non  hanno  diritto  all'indennita'  di  cui  al  comma  10  i
lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente  o  titolari  di
pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
  12. Le indennita' di cui al presente articolo non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS,  previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.850,4 milioni  di  euro
per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  Qualora  dal   predetto   monitoraggio   emerga   il
verificarsi di scostamenti, anche in  via  prospettica,  rispetto  al
predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati  altri  provvedimenti
concessori. 
  13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3,  4,  5,
6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei  familiari  gia'  percettori  del
reddito di cittadinanza, di  cui  al  Capo  I  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, per i  quali  l'ammontare  del  beneficio  in  godimento
risulti inferiore a quello dell'indennita' di cui ai  medesimi  commi
del presente articolo, in luogo  del  versamento  dell'indennita'  si
procede ad integrare il beneficio del reddito  di  cittadinanza  fino
all'ammontare della stessa indennita' dovuto in ciascuna  mensilita'.
Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e  10  non  sono
compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento
pari  o  superiore   a   quello   dell'indennita'.   Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di  72  milioni  di
euro per l'anno 2020. 
  14. Decorsi quindici giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  si  decade  dalla   possibilita'   di   richiedere
l'indennita'  di  cui  agli  articoli  27,  28,  29,  30  e  38   del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020. 
  15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari
a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8  milioni  di
euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte
corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020,  n.  27,  come  rifinanziato  dall'articolo  183  del  presente
decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo degli articoli 27, 28, 29 e  30  del  citato
          decreto-legge 18 marzo del  2020,  n.  18,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27   e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 15. 
              - Si riporta il testo  del  comma  26  dell'articolo  2
          della legge 8 agosto 1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
              «Art. 2 (Armonizzazione) 
              1. - 25. Omissis 
              26. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          i titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo
          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti
          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
          attivita'. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo degli articoli da  13  a  18  del
          citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: 
              «Art. 13 (Definizione  e  casi  di  ricorso  al  lavoro
          intermittente) 
              1.  Il  contratto  di  lavoro   intermittente   e'   il
          contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale  un
          lavoratore si pone a disposizione di un  datore  di  lavoro
          che ne puo' utilizzare la prestazione  lavorativa  in  modo
          discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate
          dai  contratti  collettivi,  anche  con  riferimento   alla
          possibilita'  di  svolgere  le   prestazioni   in   periodi
          predeterminati  nell'arco  della  settimana,  del  mese   o
          dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i  casi  di
          utilizzo del  lavoro  intermittente  sono  individuati  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
              2. Il contratto di lavoro intermittente  puo'  in  ogni
          caso essere concluso con soggetti con meno di  24  anni  di
          eta', purche' le prestazioni lavorative siano svolte  entro
          il venticinquesimo anno, e con piu' di 55 anni. 
              3. In  ogni  caso,  con  l'eccezione  dei  settori  del
          turismo, dei  pubblici  esercizi  e  dello  spettacolo,  il
          contratto di lavoro intermittente e' ammesso,  per  ciascun
          lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
          complessivamente non superiore a quattrocento  giornate  di
          effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In  caso  di
          superamento del predetto periodo il  relativo  rapporto  si
          trasforma  in  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
          indeterminato. 
              4. Nei periodi  in  cui  non  ne  viene  utilizzata  la
          prestazione il lavoratore intermittente  non  matura  alcun
          trattamento  economico  e  normativo,   salvo   che   abbia
          garantito al datore di lavoro la propria  disponibilita'  a
          rispondere  alle  chiamate,  nel  qual  caso   gli   spetta
          l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16. 
              5. Le disposizioni della presente sezione  non  trovano
          applicazione ai rapporti di lavoro  alle  dipendenze  delle
          pubbliche amministrazioni.» 
              «Art. 14 (Divieti) 
              1. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente: 
              a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano  il
          diritto di sciopero; 
              b)  presso  unita'  produttive  nelle   quali   si   e'
          proceduto, entro i sei  mesi  precedenti,  a  licenziamenti
          collettivi a norma degli articoli 4 e  24  della  legge  23
          luglio  1991,  n.  223,  che  hanno  riguardato  lavoratori
          adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il  contratto
          di lavoro intermittente, ovvero  presso  unita'  produttive
          nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o  una
          riduzione  dell'orario  in  regime  di  cassa  integrazione
          guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle  mansioni
          cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; 
              c) ai datori di lavoro  che  non  hanno  effettuato  la
          valutazione dei rischi in applicazione della  normativa  di
          tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.» 
              «Art. 15 (Forma e comunicazioni) 
              1. Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in
          forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: 
              a)  durata  e  ipotesi,  oggettive  o  soggettive,  che
          consentono  la   stipulazione   del   contratto   a   norma
          dell'articolo 13; 
              b)   luogo   e    modalita'    della    disponibilita',
          eventualmente garantita  dal  lavoratore,  e  del  relativo
          preavviso di chiamata del lavoratore, che non  puo'  essere
          inferiore a un giorno lavorativo; 
              c)  trattamento  economico  e  normativo  spettante  al
          lavoratore  per  la   prestazione   eseguita   e   relativa
          indennita' di disponibilita', ove prevista; 
              d) forme e modalita', con cui il datore  di  lavoro  e'
          legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione  di
          lavoro, nonche' modalita' di rilevazione della prestazione; 
              e) tempi e modalita' di pagamento della retribuzione  e
          della indennita' di disponibilita'; 
              f) misure di sicurezza necessarie in relazione al  tipo
          di attivita' dedotta in contratto. 
              2.  Fatte  salve  le  previsioni  piu'  favorevoli  dei
          contratti collettivi, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
          informare con cadenza annuale le  rappresentanze  sindacali
          aziendali   o   la   rappresentanza   sindacale    unitaria
          sull'andamento  del  ricorso   al   contratto   di   lavoro
          intermittente. 
              3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o  di
          un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a
          trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a  comunicarne
          la durata alla direzione territoriale del lavoro competente
          per territorio,  mediante  sms  o  posta  elettronica.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro per  la  semplificazione  e  la
          pubblica  amministrazione,   possono   essere   individuate
          modalita' applicative della disposizione di  cui  al  primo
          periodo, nonche' ulteriori modalita'  di  comunicazione  in
          funzione  dello  sviluppo  delle  tecnologie.  In  caso  di
          violazione degli obblighi  di  cui  al  presente  comma  si
          applica la sanzione amministrativa  da  euro  400  ad  euro
          2.400 in relazione a ciascun lavoratore per  cui  e'  stata
          omessa la comunicazione. Non si  applica  la  procedura  di
          diffida di cui all'articolo 13 del decreto  legislativo  23
          aprile 2004, n. 124.» 
              «Art. 16 (Indennita' di disponibilita') 
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              1. La misura dell'indennita' mensile di disponibilita',
          divisibile in quote orarie, e'  determinata  dai  contratti
          collettivi e non e' comunque inferiore all'importo  fissato
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente
          piu' rappresentative sul piano nazionale. 
              2.  L'indennita'  di  disponibilita'  e'  esclusa   dal
          computo  di  ogni  istituto  di  legge   o   di   contratto
          collettivo. 
              3. L'indennita' di  disponibilita'  e'  assoggettata  a
          contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare,
          in  deroga  alla   normativa   in   materia   di   minimale
          contributivo. 
              4. In caso di malattia o di altro evento che gli  renda
          temporaneamente impossibile rispondere  alla  chiamata,  il
          lavoratore e' tenuto a informarne tempestivamente il datore
          di lavoro, specificando la durata dell'impedimento, durante
          il  quale  non  matura   il   diritto   all'indennita'   di
          disponibilita'. Ove non provveda all'adempimento di cui  al
          periodo  precedente,  il  lavoratore   perde   il   diritto
          all'indennita' per un periodo  di  quindici  giorni,  salvo
          diversa previsione del contratto individuale. 
              5.  Il  rifiuto  ingiustificato  di   rispondere   alla
          chiamata  puo'  costituire  motivo   di   licenziamento   e
          comportare la restituzione della  quota  di  indennita'  di
          disponibilita' riferita al periodo successivo al rifiuto. 
              6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
          retribuzione convenzionale in  riferimento  alla  quale  il
          lavoratore  intermittente  puo'   versare   la   differenza
          contributiva  per  i  periodi  in  cui  ha  percepito   una
          retribuzione inferiore a  quella  convenzionale  ovvero  ha
          usufruito  dell'indennita'   di   disponibilita'   fino   a
          concorrenza del medesimo importo.» 
              «Art. 17 (Principio di non discriminazione) 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i
          periodi  lavorati  e  a  parita'  di  mansioni  svolte,  un
          trattamento economico  e  normativo  complessivamente  meno
          favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. 
              2. Il trattamento economico, normativo e  previdenziale
          del lavoratore intermittente, e' riproporzionato in ragione
          della prestazione lavorativa  effettivamente  eseguita,  in
          particolare   per   quanto   riguarda    l'importo    della
          retribuzione globale e delle singole  componenti  di  essa,
          nonche' delle  ferie  e  dei  trattamenti  per  malattia  e
          infortunio, congedo di maternita' e parentale.» 
              «Art. 18 (Computo del lavoratore intermittente) 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1. Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di
          fonte legale o contrattuale per la quale sia  rilevante  il
          computo dei dipendenti del datore di lavoro, il  lavoratore
          intermittente e' computato  nell'organico  dell'impresa  in
          proporzione  all'orario  di  lavoro  effettivamente  svolto
          nell'arco di ciascun semestre.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2222  del  codice
          civile: 
              «Art. 2222. (Contratto d'opera). 
              Quando una persona  si  obbliga  a  compiere  verso  un
          corrispettivo  un'opera   o   un   servizio,   con   lavoro
          prevalentemente proprio e senza vincolo  di  subordinazione
          nei confronti del committente, si  applicano  le  norme  di
          questo capo, salvo che il  rapporto  abbia  una  disciplina
          particolare nel libro IV.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
          relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 19 (Vendite effettuate presso  il  domicilio  dei
          consumatori) 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1. 
              2 
              3. Nellasegnalazione certificatadi inizio di  attivita'
          deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di  cui
          all'articolo 5 e il settore merceologico. 
              4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende  avvalersi
          per l'esercizio dell'attivita' di incaricati,  ne  comunica
          l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo  nel
          quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili
          dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati  devono  essere
          in possesso dei requisiti di  onorabilita'  prescritti  per
          l'esercizio dell'attivita' di vendita. 
              5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di
          riconoscimento alle persone incaricate, che  deve  ritirare
          non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo
          5, comma 2. 
              6. Il tesserino di riconoscimento di  cui  al  comma  5
          deve  essere  numerato  e  aggiornato   annualmente,   deve
          contenere le generalita' e la  fotografia  dell'incaricato,
          l'indicazione a stampa della sede e  dei  prodotti  oggetto
          dell'attivita'   dell'impresa,   nonche'   del   nome   del
          responsabile   dell'impresa   stessa,   e   la   firma   di
          quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
          le operazioni di vendita. 
              7.  Le  disposizioni  concernenti  gli  incaricati   si
          applicano  anche  nel  caso  di  operazioni  di  vendita  a
          domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
          aree pubbliche in forma itinerante. 
              8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6
          e'  obbligatorio  anche  per  l'imprenditore  che  effettua
          personalmente  le  operazioni  disciplinate  dal   presente
          articolo. 
              9.» 
              - Il testo dell'articolo 38  del  citato  decreto-legge
          del  17  marzo  2020  del  2020  n.  18,   convertito   con
          modificazioni nelle legge 24 aprile 2020 n. 27 e' riportato
          nei riferimenti normativi all'art. 25. 
              - Il riferimento al testo del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 25. 
              - Il riferimento al Capo I del decreto-legge 28 gennaio
          2019, n. 4, convertito con  modificazioni  dalla  legge  28
          marzo 2019, n. 26 e' riportato  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 82. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12  del
          citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: 
              «Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del
          programma del Rdc) 
              1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico  del
          Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli  articoli
          1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo  8,  nonche'
          dell'erogazione del Reddito di inclusione  e  delle  misure
          aventi finalita'  analoghe  a  quelle  del  Rdc,  ai  sensi
          rispettivamente dei commi 1  e  2  dell'articolo  13,  sono
          autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni
          di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel  2020,  di
          7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro
          annui  a  decorrere  dal  2022  da  iscrivere  su  apposito
          capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali denominato "Fondo per il  reddito
          di cittadinanza". 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 89  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art.  89  Fondo   emergenze   spettacolo,   cinema   e
          audiovisivo 
              1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del
          cinema  e  dell'audiovisivo  a  seguito  delle  misure   di
          contenimento del COVID-19, nello stato  di  previsione  del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo sono istituiti due Fondi da ripartire, uno di parte
          corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze  nei
          settori dello spettacolo e  del  cinema  e  audiovisivo.  I
          Fondi  di  cui  al  primo  periodo  hanno   una   dotazione
          complessiva di 245 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui
          145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni  di
          euro per gli interventi in conto capitale. 
              Omissis.»